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Pensioni anticipate, la stretta. Come cambiano requisiti e finestre. Riscatto laurea depotenziato

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L’effetto di innalzamento dei requisiti per la speranza di vita e allungamento delle finestre mobili allontana l’uscita dal lavoro. Meloni assicura che la penalizzazione del riscatto non sarà retroattiva, ma lo strumento non sarebbe più conveniente per il futuro
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MILANO – La stretta sul pensionamento anticipato introdotta dal governo con l’emendamento alla manovra in discussione al Senato allunga i tempi per raggiungere il ritiro dal lavoro. L’effetto è il combinato disposto del ritorno dell’innalzamento dei requisiti (dal 2027 in avanti) legato all’aumento della speranza di vita e dell’ultimo intervento sulle finestre che intercorrono tra la maturazione dei requisiti stessi e la ricezione effettiva dell’assegno. La premier Giorgia Meloni è intervenuta ieri in serata, al Senato, assicurando che non ci saranno effetti retroattivi dal terzo intervento previsto, la penalizzazione del riscatto della laurea, che per come è scritta nella modifica depositata dal governo metterebbe i lavoratori coinvolti – sintetizzava uno studio del responsabile delle politiche previdenziali della Cgil, Ezio Cigna – nella condizione di andare “al lavoro fino a quasi 47 anni” (di contributi).

MILANO – La stretta sul pensionamento anticipato introdotta dal governo con l’emendamento alla manovra in discussione al Senato allunga i tempi per raggiungere il ritiro dal lavoro. L’effetto è il combinato disposto del ritorno dell’innalzamento dei requisiti (dal 2027 in avanti) legato all’aumento della speranza di vita e dell’ultimo intervento sulle finestre che intercorrono tra la maturazione dei requisiti stessi e la ricezione effettiva dell’assegno. La premier Giorgia Meloni è intervenuta ieri in serata, al Senato, assicurando che non ci saranno effetti retroattivi dal terzo intervento previsto, la penalizzazione del riscatto della laurea, che per come è scritta nella modifica depositata dal governo metterebbe i lavoratori coinvolti – sintetizzava uno studio del responsabile delle politiche previdenziali della Cgil, Ezio Cigna – nella condizione di andare “al lavoro fino a quasi 47 anni” (di contributi).

L’adeguamento alla speranza di vita

Il dato di partenza, previsto dalla stessa legge di bilancio, è il ritorno del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Per il 2027 è solo parziale, i requisiti salgono infatti di un mese, ma dal 2028 diviene operativo al pieno. Prendendo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato, si dispiega così un aumento progressivo dei requisiti contributivi per la pensione anticipata che, rispetto al 2026, arriva a +11 mesi dal 2037. “Già così, la pensione anticipata diventa un traguardo sempre più lontano, richiedendo oltre 43 anni di contribuzione”, dice la Cgil.

Aumento dei requisiti per la pensione anticipata legato all’attesa di vita
Anno di decorrenza Uomini Donne Incremento rispetto al 2026
Fino al 31.12.2026 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi —
2027 42 anni e 11 mesi 41 anni e 11 mesi +1 mese
2028 43 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese +3 mesi
2029–2030 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi +5 mesi
2031–2032 43 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi +7 mesi
2033–2034 43 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi +8 mesi
2035–2036 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi +10 mesi
Dal 2037 43 anni e 9 mesi 42 anni e 9 mesi +11 mesi

Le novità del governo – le finestre

Su questo si inseriscono le novità degli ultimi giorni. L’emendamento del governo alla sua manovra rivede infatti le finestre dell’anticipata: il trattamento pensionistico – si legge – decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031 (la situazione attuale). Diventa poi: trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.

In pratica, la decorrenza dell’assegno passa:

  • da tre a quattro mesi per i soggetti che maturano i requisiti negli anni 2032 e 2033
  • da tre a cinque mesi per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2034
  • da tre a sei mesi per i soggetti che maturano i requisiti dall’anno 2035.

Esclusi da questa impostazione sono coloro che all’entrata in vigore della legge di bilancio rientrino nelle prestazioni a carico dei fondi di solidarietà; per i quali sia stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso pensione anticipata; chi si trova in isopension o esodo; e i lavoratori (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG)) per i quali già si prevede un progressivo incremento del posticipo della decorrenza da tre a nove mesi che arriva a regime dal 1° gennaio 2028.

"Formalmente la finestra non è un requisito contributivo, ma nei fatti costringe lavoratrici e lavoratori a restare più a lungo nel lavoro o senza reddito, rinviando la decorrenza della pensione. È un differimento generalizzato che produce risparmi di spesa semplicemente posticipando diritti già maturati”, ricorda la Cgil. E intanto la Lega prova ad affondare anche questa iniziativa, con un subemendamento ad hoc per fare retromarcia.

Effetto del maxi-emendamento art. 33 – aumento delle finestre di uscita
Anno di maturazione del requisito Finestra di decorrenza Incremento rispetto alla finestra originaria (3 mesi)
Fino al 2031 3 mesi —
2032 4 mesi +1 mese
2033 4 mesi +1 mese
2034 5 mesi +2 mesi
Dal 2035 in poi 6 mesi +3 mesi

Le novità del governo – il riscatto della laurea

La penalizzazione del riscatto, per come è stata formulata nell’emendamento bollinato, per la Cgil sarebbe stato “il colpo più duro”: prevede che dal 2031 una porzione sempre maggiore dei periodi riscattati venga esclusa dal conteggio ai fini dei requisiti per l’anticipata. Si parte da sei mesi per arrivare a 30 nel 2035.

La penalizzazione del riscatto della laurea
Anno maturazione requisiti Periodo di laurea non utile
2031 6 mesi
2032 12 mesi
2033 18 mesi
2034 24 mesi
Dal 2035 30 mesi

Dopo gli attacchi del sindacato, le rimostranze delle opposizioni e pure della Lega alleata di governo Meloni ha assicurato: "Nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l'attuale situazione, qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. L'emendamento in questo senso dovrà essere corretto". Il rischio concreto, secondo l’Osservatorio Previdenza del sindacato di Corso Italia, era di mettere una lavoratrice o una lavoratore che avesse riscattato la laurea nella condizione, dal 2037, di arrivare a 46 anni e 9 mesi di permanenza forzata nel lavoro o nel sistema previdenziale, a fronte dei 42 anni e 10 mesi previsti nel 2026. Quasi quattro anni in più.

Ora, l’assicurazione di Meloni dovrebbe scongiurare questo aggravio (almeno per la parte che riguarda il riscatto) a chi abbia già operato (e pagato profumatamente, da un minimi di 6mila a decine di migliaia di euro a seconda della tipologia di riscatto) questa scelta. Ma l’opzione del riscatto, se confermate le penalizzazioni che comunque Meloni non ha detto di volere eliminare, risulterebbe comunque assai depotenziata per chi dal 2026 in avanti, una volta entrata in vigore la legge di Bilancio, la valutasse per “avvicinare” il momento della pensione. Basta considerare che la sterilizzazione di 30 mesi di contributi, per chi riscattasse una laurea triennale, si “mangerebbe” quasi tutto il periodo.

Resta come possibile via di uscita, nell’ottica del 2035, il possibile anticipo con una carriera interamente contributiva (se si è cominciato a versare dopo il 1995) a fronte di una pensione maturata di almeno 3,2 volte l'assegno sociale (1723 euro al mese secondo gli importi 2025), un'età di 64 anni e 10 mesi e almeno 30 anni di contributi (ora sono 25) oltre a sei mesi di finestra mobile (ora è di tre). L'importo soglia è più basso per le donne con figli: 2,8 volte l'assegno minimo per quelle con un figlio, 2,6 con due o più figli.

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