Il fondo Enasarco non è considerabile ai fini della anzianità contributiva in INPS, nemmeno utilizzando il nuovo cumulo contributivo ex L. 228/2012 come riformata dalla L. 232/2016.
Lei non può accedere a vecchiaia senza il possesso dei 20 anni di contributi richiesti dal D. L. 201/2011 art. 24. Non può maturare la pensione a 70 anni più speranza di vita con 5 anni di contribuzione effettiva visto che ha contribuzione anteriore al 1996. Le 3 deroghe possibili dal decreto Amato per gli iscritti anteriormente al 1993, sono riepilogate nella Circolare 50/1993 Inps; in particolare il requisito si disapplica per:
- i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione considerati utili tutti i contributi, obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
- i lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992.
- i lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, si precisa che a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
Lei non può accedere a vecchiaia senza il possesso dei 20 anni di contributi richiesti dal D. L. 201/2011 art. 24. Non può maturare la pensione a 70 anni più speranza di vita con 5 anni di contribuzione effettiva visto che ha contribuzione anteriore al 1996. Le 3 deroghe possibili dal decreto Amato per gli iscritti anteriormente al 1993, sono riepilogate nella Circolare 50/1993 Inps; in particolare il requisito si disapplica per:
- i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione considerati utili tutti i contributi, obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
- i lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992.
- i lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, si precisa che a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.