Economia

Enasarco-Inps, niente cumulo

Vorrei sapere se ho un qualsivoglia diritto a sperare che, chissà, un giorno forse, i miei dieci anni di versamenti PREVIDENZIALI a Enasarco, dal 1969 al1979, più i tredici anni di versamenti all'INPS, dal 1979 al 1992, potranno essere cumulati e far sì che, a 72 anni, possano concretizzarsi in pensione. O debbo considerarmi come quei malati di una malattia rara per la quale non esiste cura e quindi tanto vale mettersi l'anima in pace e aspettare la fine?

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Il fondo Enasarco non è considerabile ai fini della anzianità contributiva in INPS, nemmeno utilizzando il nuovo cumulo contributivo ex L. 228/2012 come riformata dalla L. 232/2016.

Lei non può accedere a vecchiaia senza il possesso dei 20 anni di contributi richiesti dal D. L. 201/2011 art. 24. Non può maturare la pensione a 70 anni più speranza di vita con 5 anni di contribuzione effettiva visto che ha contribuzione anteriore al 1996. Le 3 deroghe possibili dal decreto Amato per gli iscritti anteriormente al 1993, sono riepilogate nella Circolare 50/1993 Inps; in particolare il requisito si disapplica per: 
- i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione considerati utili tutti i contributi, obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati   anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.   
- i lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992. 
-  i lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata  inferiore  a 52 settimane nell'anno solare, si precisa che  a  nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il  lavoratore  sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella   obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di  settimane  tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione  obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.