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Domanda di riscatto della maternità negli anni Ottanta, è vero che non posso più?

Gentile esperto, sono una collaboratrice scolastica, e a settembre 2023 dovrò andare, per limite di età, in pensione, ma io non posseggo la contribuzione minima 20 anni, ho iniziato a lavorare nel 2015. A gennaio del 2022 mi hanno consigliato di fare domanda di riscatto maternità (1984, 1986). Mi sono rivolta ad un Caf per informazioni e mi hanno detto che non posso più chiedere il prosieguo, fino a 71 anni a causa del riscatto della contribuzione figurativa della maternità. Tutto questo è vero?
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Gentile lettore,

si conferma che l'accredito figurativo di periodi collocati ante 1996 le fa assumere la qualità di "vecchio iscritto" negandole pertanto la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia riservata ai nuovi iscritti conseguibile all'età di 71 anni con 5 anni di contributi effettivi. Secondo quanto disposto dal dipartimento di Funzione Pubblica con circolare n. 2/2015 dal momento che non ha il requisito contributivo di 20 anni, possedendo adesso contributi ante 1996 non può essere collocata a riposo all'età pensionabile di vecchiaia (67 anni) perché non traguarda comunque il requisito contributivo di 20 anni a 71 anni e non potrà nemmeno richiedere di rimanere fino a 71 anni maturando 5 anni di contribuzione effettiva perché vanta contributi non rinunciabili ante 1996. Si ricorda però che se vantasse contributi anche presso altre gestioni dell'Istituto il collocamento in quiesc…

Gentile lettore,

si conferma che l'accredito figurativo di periodi collocati ante 1996 le fa assumere la qualità di "vecchio iscritto" negandole pertanto la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia riservata ai nuovi iscritti conseguibile all'età di 71 anni con 5 anni di contributi effettivi. Secondo quanto disposto dal dipartimento di Funzione Pubblica con circolare n. 2/2015 dal momento che non ha il requisito contributivo di 20 anni, possedendo adesso contributi ante 1996 non può essere collocata a riposo all'età pensionabile di vecchiaia (67 anni) perché non traguarda comunque il requisito contributivo di 20 anni a 71 anni e non potrà nemmeno richiedere di rimanere fino a 71 anni maturando 5 anni di contribuzione effettiva perché vanta contributi non rinunciabili ante 1996. Si ricorda però che se vantasse contributi anche presso altre gestioni dell'Istituto il collocamento in quiescenza utilizzerà d'imperio il cumulo contributivo ex L. n. 228/2012 post L. n. 232/2016.