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Pensione anticipata, nessun limite alla cumulabilità di reddito con altri lavori

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Gentile esperto, sono pensionato di un ente locale e ho 63 anni. Sono stato collocato in pensione in virtù di atto che ha come oggetto: “RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO DIPENDENTE AMBROSINI SERGIO - FUNZIONARIO TECNICO E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA”, dopo 43 anni e un mese di contribuzione.Posso continuare impiego con soggetto diverso dall’Ente dal quale dipendevo attraverso contratto di collaborazione continuativa (co.co.co.) oppure come Partita Iva?
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Gentile lettore, la pensione anticipata ordinaria non ha alcun limite di cumulabilità reddituale con eventuali nuovi impieghi, con datori di lavoro o committenti del settore privato, quale co.co.co. o anche come lavoratore autonomo con partita IVA o, ancora, quale lavoratore subordinato. Non avrà nemmeno oneri comunicativi nei confronti di Inps o dell'ex datore di lavoro. Quale soggetto in quiescenza, invece, non potrà godere di incarichi di studio o consulenza da parte della pubblica amministrazione.

Gentile lettore, la pensione anticipata ordinaria non ha alcun limite di cumulabilità reddituale con eventuali nuovi impieghi, con datori di lavoro o committenti del settore privato, quale co.co.co. o anche come lavoratore autonomo con partita IVA o, ancora, quale lavoratore subordinato. Non avrà nemmeno oneri comunicativi nei confronti di Inps o dell'ex datore di lavoro. Quale soggetto in quiescenza, invece, non potrà godere di incarichi di studio o consulenza da parte della pubblica amministrazione.

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