Superbonus, foto e certificazione del direttore lavori: ecco la documentazione per attestare di aver fatto il 30% dei lavori
di Antonella Donati , di Antonella DonatiFoto del cantiere della villetta e certificazione dettagliata del direttore dei lavori per attestare di aver effettuato interventi per almeno il 30% di quelli a progetto e poter quindi ottenere il Superbonus fino al 31 dicembre. La documentazione, che dovrà avere una data certa, dovrà essere trasmessa insieme all’asseverazione di fine lavori. A poche ore dalla scadenza del 30 settembre si confermano le indicazioni dell’Enea per le modalità dimostrazione 30% dei lavori, pubblicate sul sito dedicato al Superbonus a inizio mese.
Esperto Superbonus, fai le tue domande
Interventi realizzati, non solo spese pagate
Il comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio riconosce la possibilità di ottenere il Superbonus per le villette anche per le spese pagate dopo il 30 giugno a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Nel calcolo possono essere c…
Foto del cantiere della villetta e certificazione dettagliata del direttore dei lavori per attestare di aver effettuato interventi per almeno il 30% di quelli a progetto e poter quindi ottenere il Superbonus fino al 31 dicembre. La documentazione, che dovrà avere una data certa, dovrà essere trasmessa insieme all’asseverazione di fine lavori. A poche ore dalla scadenza del 30 settembre si confermano le indicazioni dell’Enea per le modalità dimostrazione 30% dei lavori, pubblicate sul sito dedicato al Superbonus a inizio mese.
Esperto Superbonus, fai le tue domande
Interventi realizzati, non solo spese pagate
Il comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio riconosce la possibilità di ottenere il Superbonus per le villette anche per le spese pagate dopo il 30 giugno a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Nel calcolo possono essere compresi tutti i lavori in corso, anche quelli non agevolati con il 110%. Quello che è certo, è che i lavori debbono essere stati “effettivamente realizzati”, non basta cioè aver anticipato i soldi per le spese se poi il cantiere non è mai andato avanti. Un testo chiaro, meno chiare le modalità di attestazione del rispetto di questo requisito, almeno fino a inizio mese. Il 2 settembre, infatti, l’Enea ha pubblicato sul sito una nota con la lista della documentazione necessaria. La lista nasce da una specifica richiesta della Rete delle professioni tecniche fatta alla Commissione per il monitoraggio degli interventi di sismabonus, applicabile anche ai fini del Superbonus energetico.
Documenti e rilievi fotografici
La Commissione, dunque, ritiene che la documentazione necessaria per attestare il requisito debba essere costituita da un’apposita dichiarazione del direttore dei lavori. Questa dovrà essere basata su “idonea documentazione” a supporto della dichiarazione, della quale dovranno far parte, ad esempio: libretto delle misure, stato d’avanzamento lavori, copia di bolle e/o fatture, rilievo fotografico della consistenza dei lavori. Tutta questa documentazione, da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale, dovrà avere una data certa. Per questo motivo la Commissione raccomanda la redazione della dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie, e il successivo invio della dichiarazione e dei relativi allegati a supporto, al committente e all’impresa. Ai fiini della data certa dovrà esere inviata via PEC o tramite raccomandata.
Senza foto il Sal non basta
I rilievi fotografici fanno dunque parte integrante di questa documentazione, e non si possono evitare. Non basta in sostanza avare presentato un SAL per la cessione del credito se non si attesta anche lo stato del cantiere con le specifiche modalità appena viste, in quanto non sono previste eccezioni né il richiamo ad altra documentazione asseverata che può essere utlizzata in sostituzione di quella elencata. Peraltro c’è da sottolineare che sulla questione delle foto del cantiere presenti nella lista la Rete delle professioni tecniche non ha avanzato nessun rilievo, diversamente da quanto fatto invece nel caso della richiesta dei video da parte della Deloitte.
I controlli nei cantieri
D’altra parte non va dimenticato che l’Enea ha l’obbligo di effettuare controlli a campione nei cantieri su una quota pari ad almeno il 10% degli interventi per i quali sono state presentate le relative asseverazioni, e comunicare eventuali irregolarità alle Entrate. Quindi visto che l’Enea ha l’ultima parola sulle verifiche, non ci può essere nessuna opposizione ad allegare anche la documentazione fotografica alla dichiarazione del direttore dei lavori.