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Superbonus per il condominio con cessione del credito, in quali casi si può perdere l'agevolazione?

Sono proprietario di un appartamento in un condominio di 10 unità. Il condominio è stato edificato negli anni 70 e avrebbe necessità di ristrutturazione nelle parti comuni (facciata, caldaia, balconi). Pur essendo alcuni condomini contrari a percorre la strada del Superbonus per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione con realizzazione del cappotto, sostituzione caldaia etc. si è definito di procedere (essendo favorevoli tutti gli altri condomini) con la progettazione. Ad oggi con progettazione terminata e preventivo di spesa di circa un milione di euro, si è fermi per cercare una azienda disponibile allo svolgimento dell’attività. La mia domanda è questa: ammesso che si trovi l’azienda disposta a svolgere l’attività e si vada verso la soluzione della cessione del credito, esiste e se sì quali sono le condizioni che potrebbero fare decadere il Superbonus? Ovvero se qualcosa andasse storto chi dovrebbe rispondere economicamente? I singoli proprietari per la quota parte dei loro millesimi?  Grazie
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Il Superbonus per gli interventi condominiali è previsto esclsuivamente per le opere che vengono realizzare sulle parti comuni. I beni comuni so no elencari nell'art. 1117 del codice civile. I balconi non rientrano tra i beni comu ni in quanto non  svolgono alcuna fun zione nell'interesse del condominio, ma sono di proprietà privata. Di conseguenza poichè l'assemblea non può deliberare a maggioranza in merito ad interventi che riguardano, appunto, la proprietà privata, qualunque delibera che preveda lavoi che coinvolgono i balconi, anche relativamente alla possibilità di realizzare la coibentazione sui balconi stessi è  nulla. Quindi se è stato fatto un progetto che riguarda anche i balconi perchè sia fattibile occorre l'unanimità dei consensi. Detto questo qualora il condominio volesse andare avanti dovrebbe per prima osa trovare un progettista che conosca le norme del codice civile relati…

Il Superbonus per gli interventi condominiali è previsto esclsuivamente per le opere che vengono realizzare sulle parti comuni. I beni comuni so no elencari nell'art. 1117 del codice civile. I balconi non rientrano tra i beni comu ni in quanto non  svolgono alcuna fun zione nell'interesse del condominio, ma sono di proprietà privata. Di conseguenza poichè l'assemblea non può deliberare a maggioranza in merito ad interventi che riguardano, appunto, la proprietà privata, qualunque delibera che preveda lavoi che coinvolgono i balconi, anche relativamente alla possibilità di realizzare la coibentazione sui balconi stessi è  nulla. Quindi se è stato fatto un progetto che riguarda anche i balconi perchè sia fattibile occorre l'unanimità dei consensi. Detto questo qualora il condominio volesse andare avanti dovrebbe per prima osa trovare un progettista che conosca le norme del codice civile relativamente ai beni comuni. Si tratta di una questione non irrilevante perchè, a norma di legge, ossia come prevede il comma 13-ter dell'art. 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si perde in caso di a) mancata presentazione della Cila; interventi realizzati in difformità dalla Cila; non corrispondenza al vero delle attestazioni dei tecnici. In caso di perdieta dell'agevolazione ovviamente l'Agenzia delle entrate chiede la restituzione delle agevolazioni ai contribuenti coinvolti, anche qualora ri tratti di sconto in fattura o cessione del credito. La ditta, invece, non viene chiamata in causa a meno che non sia possibile dinostrare una sua responsabilità diretta, cosa del tutto remora dato che la responsabilità dell'asseverazione degli interventi ricade sul tecnico asseveratore.