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Superbonus per la coibentazione, ci sono vincoli sui materiali o si può fare anche un nanocapotto?

Desideravo chiedere se, nell'ambito dei lavori relativi al Superbonus 110% in un condominio minimo i cui due appartamenti fan capo al medesimo proprietario, sarebbe possibile apporre un meno invasivo nanocappotto in luogo del cappotto termico. Quanto sopra con la condizione base che, al termine di tutti gli interventi, l'intero edificio consegua un incremento di almeno due classi energetiche. Qualora il predetto intervento fosse possibile, verrebbe inquadrato come intervento trainante anche se si utilizza il nanocappotto e non un cappotto termico tradizionale?  Si ringrazia anticipatamente Come condominio (3 palazzine da 9 appartamenti l’una) avevamo preso in considerazione la possibilità di mettere un cappotto termico tramite il  Superbonus. Quel che ci ha bloccato è stata la presunta necessità di utilizzare come isolante termico della “plasticaccia” da 16 cm di spessore, cosa che avrebbe deturpato le palazzine e ridotto lo spazio fruibile sui terrazzi (e non solo). Non sono mai riuscito a capire se esistesse un vincolo sul materiale da usare, dato che so esistere materiali certamente più costosi, ma più performanti in termini di trasferimento termico=f(spessore). Com’è la situazione? Grazie
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Le regole per gli interventi di coibentazione che danno diritto al  Suprbonus sono contenute nel punto 1a del comma 1 dell'art. 119 del decreto Rilancio. Esistono, quindi, delle specifiche disposizioni di legge in riferimento ai materiali che possono essere utilizzati, che debbono avere specifiche certificazioni che dovranno poi essere attestate. Il testo  stabilisce infatti che "I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017". Senza la certificazione l'agevolazione fiscale non è ammessa. Quindi è possibile utilizzare solo i materali certificati. Lo spessore del cappotto dipende ovviamente dalla tipologia di materiale scelto, per cui nulla vieta di utilizzare quelli più performanti e che richiedono un ridotto spessore, a patto che, ovvaime…

Le regole per gli interventi di coibentazione che danno diritto al  Suprbonus sono contenute nel punto 1a del comma 1 dell'art. 119 del decreto Rilancio. Esistono, quindi, delle specifiche disposizioni di legge in riferimento ai materiali che possono essere utilizzati, che debbono avere specifiche certificazioni che dovranno poi essere attestate. Il testo  stabilisce infatti che "I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017". Senza la certificazione l'agevolazione fiscale non è ammessa. Quindi è possibile utilizzare solo i materali certificati. Lo spessore del cappotto dipende ovviamente dalla tipologia di materiale scelto, per cui nulla vieta di utilizzare quelli più performanti e che richiedono un ridotto spessore, a patto che, ovvaimente, siano certificati. In ogni caso occorrerà anche l'asseverazione della congruità dei costi, per cui l'eventuale quota al di fuori dei limiti previsti dal decreto sui costi massimi non potrà  godere dell'agevolazone.