Per gli immobili unifamiliari il Superbonus è riconosciuto per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2022 a patto di aver realizzato almeno il 30% dell'intervento programmato entro il 30 settembre. Chi ha centrato l'obbiettivo può dunque usufruire della proproga a fine anno e quindo godere della detrazione del 110% sulle spese sostenute. L'agevolazione, infatti, è riferita alle spese sostenute, mentre non è richiesto che alla data del 31 dicembre sia anche concluso il lavoro. Questo, però, dovrà essere completato in ogni caso altrimenti non ci saranno i requisiti per ottenere l'agevolazione fiscale. Dovrà infatti essere attestato sia il risultato in termini di riduzione di classi energetiche sia in termini di riduzione di rischio sismico, cosa impossibile finchè non si chiude il cantiere. Quindi se si effettuano tutti i pagamenti anche se non si conclude il lavori si avrà diritto al 110% su tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre, a prescindere dallo stato del cantiere. Se invece si sostengono anche delle spese nel 2023 su queste saranno applicabili solo le aliquote ordinarie, ossia l’ecobonus al 65 per cento, e il sismabonus al 70 o all'80 per cento se si scende di una o due classi dio rischio sismico. Quanto ai termini per chiudere i lavori, per chi ha presentato dei SAL ci sono quattro anni, ossia 48 mesi dall'invio dell'ultimo SAL, pena la perdita dell’agevolazione. Nel comma 5 dell'art. 4 del decreto Asseverazioni, infatti, è stabilito che “trascorsi 48 mesi dalla trasmissione dell'asseverazione a stato avanzamento lavori non sia pervenuta l'asseverazione conclusiva, l' Enea comunica la mancata conclusione dei lavori all'Agenzia delle entrate per gli interventi di competenza”, ossia, appunto, il recupero della detrazione usufruita.