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Proprietaria del locale C/1, deve partecipare alle spese per il Superbonus anche se non avrà benefici?

Possiedo un fondo commerciale C/1 per circa metà della superficie coperto da un palazzo e per l’altra coperto da una terrazza.  La scorsa stagione ho dovuto rifare a mie spese la copertura di tale tetto a causa di infiltrazioni d’acqua, poiché l’amministratore del condominio mi spiegava che tale tetto a terrazza può essere usato solo da me e copre solo la mia proprietà, quindi non può usufruire di contributi del condominio. Poiché il condominio ha ottenuto dal tecnico il via libera per iniziare le pratiche di bonus 110% per cappotto termico e l’impianto fotovoltaico, vorei sapere se io debba partecipare alle spese  per tutti i lavori, di cui a detta dello stesso amministratore non avrò alcun beneficio, e per i quali pago sulla base di millesimi di proprietà attribuito con un a tabella del 1967. Vorrei sapere poi se posso usufruire del bonus 110% per un impianto fotovoltaico ad accumulo da posizionare sul tetto di mia proprietà e a mio uso esclusivo,  Grazie
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Le regole per il  riconoscimento del Superbonus ai proprietari di immobili diversi da quelli per uso abitativo in caso di lavori condominiali son o state dettagliate nella circolare 24 dell'Agenzia delle entrate. Il documento entra nel merito degli obblighi di partecipazione alle spese da parte dei condomini e dei diritti all'agevolazione. Anche se il Superbonus spetta solo ai proprietari di immobili per uso abitativo, spiega dunque la circolare, quando si tratta di lavori condominiali effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa, il diritto all'agevolazione si estende anche ai proprietari dei locali commerciali, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di pertinenze. In questo caso, infatti, l'agevolazione è riconosciuta in quanto condomini per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Quindi nel suo caso avrà diritto al Superbonus condominiale, ma non potrà usufruire di alcune agevolaziione per l'ns…

Le regole per il  riconoscimento del Superbonus ai proprietari di immobili diversi da quelli per uso abitativo in caso di lavori condominiali son o state dettagliate nella circolare 24 dell'Agenzia delle entrate. Il documento entra nel merito degli obblighi di partecipazione alle spese da parte dei condomini e dei diritti all'agevolazione. Anche se il Superbonus spetta solo ai proprietari di immobili per uso abitativo, spiega dunque la circolare, quando si tratta di lavori condominiali effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa, il diritto all'agevolazione si estende anche ai proprietari dei locali commerciali, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di pertinenze. In questo caso, infatti, l'agevolazione è riconosciuta in quanto condomini per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Quindi nel suo caso avrà diritto al Superbonus condominiale, ma non potrà usufruire di alcune agevolaziione per l'nstallazione del fotovoltaico sulla sua proprietà dato che l'immobile è ad uso commerciale e in questo caso non ci sono agevolazioni. Quanto ai lavori effettuati in passato è corretto quanto le ha indicato l'amministratore, perchè in base al principio del condominio parziale regolato dal comma 3 dell'art. 1123 del codice civile, quando ci sono delle parti dell'edificio ad uso esclusivo solo di una parte di condomini solo questi ultmi sono tenuto alla manutenzione. Quindi poichè il terrazzo copre solo il suo locale solo lei era tenuta a pagare le spese. Infine per quel che riguarda i millesimi di proprietà, il fatto che la tabella sia datata non ha alcuna rilevanza, dato che questi vengono attrbuiti al momento della costruzione dell'immbile e possono essere variati solo nel caso in cu aumentino o diminuisca il numero delle unità presenti nell'edificio, oppure in caso di ampliamento di qualcuna di queste.