La complessità è enorme, e solo padroneggiando molti fattori si ottiene la decisione economicamente corretta. Le variabili sono otto: minusvalenze pregresse, entità delle plusvalenze e delle minusvalenze in portafoglio, analisi di scenario sui mercati, costi di transazione per i singoli titoli, costo del capitale disinvestito per pagare le tasse subito, entità di eventuali minusvalenze post-affrancamento rispetto al portafoglio. Cercando di metterli a sistema per trovare una soluzione univoca MoneyFarm ha rintracciato tre regole costanti:
1) Chiedere l'affrancamento solo se i costi di transazione nella compravendita dei titoli in plusvalenza superano il 6% delle minusvalenze latenti.
2) In caso si abbia un portafoglio prevalentemente in Btp, affrancare solo se le minusvalenze storiche moltiplicate per il 3,25% (26% x 12.5%) superano i costi di transazione.
3) Conviene utilizzare le eventuali grosse minusvalenze accantonate nel 2010, vendendo singole posizioni in profitto.
Dalle costanti derivano due consigli validi per tutti. Primo: se ci sono plusvalenze superiori al 10%, ma poche perdite in portafoglio, può valere la pena l'affrancamento. Secondo: se si hanno minusvalenze teoriche di rilievo conviene non utilizzarle (come avverrebbe con l'affrancamento) ma vendere e ricomprare singole posizioni in profitto, siano bond o azioni. Dopo il 30 giugno, infatti, quelle minusvalenze varranno di più perché compensabili al 26%. Se invece si hanno minusvalende già realizzate in passato, conviene far emergere i guadagni - vendendo titoli, o tramite affrancamento - perché dopo il 30 giugno le perdite saranno meno deducibili.??
Si poteva fare di meglio, con una norma più semplice e armonica? "Assolutamente sì - sostiene Giovanni Daprà, ad di MoneyFarm - perché tanta complessità rischia di rendere inermi i risparmiatori: temo che gran parte di loro non comprenderà le comunicazioni obbligatorie in arrivo dalle banche, e alla fine non farà nulla subendo gli eventi". "Si tratta di una norma molto complessa, che opera con una serie di rinvii - aggiunge Marco Belloni, tributarista dello studio Wts R&A - e che anche gli esperti di settore faranno fatica ad applicare. Inoltre, il regime transitorio previsto dal Dl 66 2014 aggraverà di ulteriori adempimenti, come ricalcolare imposte in corso d'anno, con difficoltà anche procedurali che certo non agevolano i rapporti tra fisco e contribuenti". Con in più il rischio che, tra la complessità e la scarsa preparazione finanziaria degli italiani, lo Stato si intesti l'aliquota del 26% anche sui guadagni del passato.
1) Chiedere l'affrancamento solo se i costi di transazione nella compravendita dei titoli in plusvalenza superano il 6% delle minusvalenze latenti.
2) In caso si abbia un portafoglio prevalentemente in Btp, affrancare solo se le minusvalenze storiche moltiplicate per il 3,25% (26% x 12.5%) superano i costi di transazione.
3) Conviene utilizzare le eventuali grosse minusvalenze accantonate nel 2010, vendendo singole posizioni in profitto.
Dalle costanti derivano due consigli validi per tutti. Primo: se ci sono plusvalenze superiori al 10%, ma poche perdite in portafoglio, può valere la pena l'affrancamento. Secondo: se si hanno minusvalenze teoriche di rilievo conviene non utilizzarle (come avverrebbe con l'affrancamento) ma vendere e ricomprare singole posizioni in profitto, siano bond o azioni. Dopo il 30 giugno, infatti, quelle minusvalenze varranno di più perché compensabili al 26%. Se invece si hanno minusvalende già realizzate in passato, conviene far emergere i guadagni - vendendo titoli, o tramite affrancamento - perché dopo il 30 giugno le perdite saranno meno deducibili.??
Si poteva fare di meglio, con una norma più semplice e armonica? "Assolutamente sì - sostiene Giovanni Daprà, ad di MoneyFarm - perché tanta complessità rischia di rendere inermi i risparmiatori: temo che gran parte di loro non comprenderà le comunicazioni obbligatorie in arrivo dalle banche, e alla fine non farà nulla subendo gli eventi". "Si tratta di una norma molto complessa, che opera con una serie di rinvii - aggiunge Marco Belloni, tributarista dello studio Wts R&A - e che anche gli esperti di settore faranno fatica ad applicare. Inoltre, il regime transitorio previsto dal Dl 66 2014 aggraverà di ulteriori adempimenti, come ricalcolare imposte in corso d'anno, con difficoltà anche procedurali che certo non agevolano i rapporti tra fisco e contribuenti". Con in più il rischio che, tra la complessità e la scarsa preparazione finanziaria degli italiani, lo Stato si intesti l'aliquota del 26% anche sui guadagni del passato.