MILANO - "Non è minimamente credibile che gli stilisti", Domenico Dolce e Stefano Gabbana, "messi al corrente del progetto (di costituzione della società Gado in lussemburgo per la gestione dei marchi del gruppo di moda, ndr), confidassero di poter operare legittimamente". Lo scrivono i giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano, nelle motivazioni della sentenza di condanna a carico dei due creatori di moda a un anno e sei mesi di reclusione per l'accusa di omessa dichiarazione dei redditi su un imponibile di 200 milioni di euro con l'aggravante del danno di rilevante entità.
Per i giudici, nei confronti dei due stilisti, inoltre, "non può darsi credito alla supposta buona fede" (...) "Tanto più che proprio gli stilisti erano i soggetti che, sul piano del guadagno economico, venivano a beneficiare dell'operazione" di cessione dei marchi a una società con sede in Lussemburgo, che per i giudici era esterovestita.
I giudici sottolineano come per gli stilisti "l'invocata libertà di stabilimento non escludeva evidentemente il rispetto del regime di tassazione fiscale che, per la sua onerosità in Italia, è stato modificato perseguendo, tramite la cessione dei marchi a Gado, una tassasione meno gravosa". E anche se, in questi affari, i due creatori di moda si sono affidati ad amministratori e consulenti, ciò "non esime dall'essere tenuti a fornire direttive cui si impronta l'attività del delegato".
Nelle motivazioni, pur rintracciando la responsabilità dei due stilisti, i giudici confermano anche "la compartecipazione al fatto criminoso" degli altri imputati, manager e consulenti del gruppo di moda. Per i giudici, "si è trattato di un progetto ampio e condiviso che ha portato, una volta impostato l'apparato organizzativo in termini di esterovestizione di gado, al preordinato inadempimento degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni, nei periodi di imposta contestati, sia per l'Ires che per l'Iva".
Per i giudici, infine, tutto si basa sulla convinzione che "in base agli elementi acquisiti può ritenersi provato che la Gado sarl fosse solo fittiziamente allocata in Lussemburgo" e quindi "la esterovestizione della Gado risulta pacificamente comprovata". La sentenza di Appello, oltre a vedere la conferma della condanna dei due stilisti (con una riduzione della pena da un anno e otto mesi a un anno e sei mesi), ha riguardato Alfonso Dolce, Cristiana Ruella e Giuseppe Minoni (condannati rispettivamente a un anno e due mesi quando in primo grado erano stati condannati a un anno e quattro mesi), e il commercialista Luciano Patelli (a un anno e sei mesi dopo la condanna a un anno e otto mesi in primo grado). L'accusa nei confronti di tutti gli imputati è di omessa dichiarazione dei redditi.
Per i giudici, nei confronti dei due stilisti, inoltre, "non può darsi credito alla supposta buona fede" (...) "Tanto più che proprio gli stilisti erano i soggetti che, sul piano del guadagno economico, venivano a beneficiare dell'operazione" di cessione dei marchi a una società con sede in Lussemburgo, che per i giudici era esterovestita.
I giudici sottolineano come per gli stilisti "l'invocata libertà di stabilimento non escludeva evidentemente il rispetto del regime di tassazione fiscale che, per la sua onerosità in Italia, è stato modificato perseguendo, tramite la cessione dei marchi a Gado, una tassasione meno gravosa". E anche se, in questi affari, i due creatori di moda si sono affidati ad amministratori e consulenti, ciò "non esime dall'essere tenuti a fornire direttive cui si impronta l'attività del delegato".
Nelle motivazioni, pur rintracciando la responsabilità dei due stilisti, i giudici confermano anche "la compartecipazione al fatto criminoso" degli altri imputati, manager e consulenti del gruppo di moda. Per i giudici, "si è trattato di un progetto ampio e condiviso che ha portato, una volta impostato l'apparato organizzativo in termini di esterovestizione di gado, al preordinato inadempimento degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni, nei periodi di imposta contestati, sia per l'Ires che per l'Iva".
Per i giudici, infine, tutto si basa sulla convinzione che "in base agli elementi acquisiti può ritenersi provato che la Gado sarl fosse solo fittiziamente allocata in Lussemburgo" e quindi "la esterovestizione della Gado risulta pacificamente comprovata". La sentenza di Appello, oltre a vedere la conferma della condanna dei due stilisti (con una riduzione della pena da un anno e otto mesi a un anno e sei mesi), ha riguardato Alfonso Dolce, Cristiana Ruella e Giuseppe Minoni (condannati rispettivamente a un anno e due mesi quando in primo grado erano stati condannati a un anno e quattro mesi), e il commercialista Luciano Patelli (a un anno e sei mesi dopo la condanna a un anno e otto mesi in primo grado). L'accusa nei confronti di tutti gli imputati è di omessa dichiarazione dei redditi.