MILANO - Intervento di Giuseppe Maria Berruti alle commissioni riunite di Gustizia e Finanze della Camera, per il parere che il Parlamento deve esprimere sul decreto legislativo che recepisce l'adeguamento delle disposizioni sul Market abuse dopo la direttiva comunitaria. I punti trattati: la confisca, la tipologia delle sanzioni applicabili e il ragguaglio tra sanzioni pecuniarie, penali o amministrative e pene detentive. Un doppio binario, amministrativo (Consob) e penale (il tribunale) che pone non pochi problemi teorici e pratici. E su qualche aspetto, pare di capire dalla parole del Commissario, le scelte del governo sono state più "blande" rispetto all'approccio comunitario.
Ovviamente, la parte tecnica - il parere sul Decreto legislativo - non ha esaurito tutte le curiosità dei deputati. Che, ad esempio, con vari interventi pentastellati hanno chiesto conto del "distacco" del presidente della Consob Mario Nava dagli uffici della Commissione Ue e della potenziale incompatibilità con il suo ruolo attuale. "La Commissione non è stata inerte", ha detto Berruti, nell'affrontare la problematica. Ma poi ha aggiunto elegantemente: "Non dirò altro", ricordando che un commissario non può parlare di un altro commissiario e per di più si tratta di "atti riservati".
Tornando alla delega, attenzione - ha sottolineato Berruti - al rischio di "travolgere tutti i procedimenti penali pendenti" nei confronti di soggetti già sanzionati dalla Consob per abusi di mercato. Insomma, si "corre il rischio di introdurre quella che potrebbe diventare una sorta di amnistia", ricordando che l'amministrazione (la Consob) viene temporalmente prima dei giudici.
Per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni applicabili, esiste un nodo legato al fatto che esiste un doppio binario, del fatto penale-criminale e illecito amministrativo. Entrambi perseguibili, in nome del "bene giuridico" dell'integrità del mercato. E qui, sottolinea il commissario, non servono altri interventi di vigilanza, una volta che l'illecito è commesso: il potere sanzionatorio rappresenta "pressoché l'unico strumento di efficace realizzazione della tutela del bene ultimo del pubblico risparmio". Ma, rileva Berruti, la scelta del governo in questo caso è stata di prevedere un'attribuzione "selettiva" delle misure amministrative e delle sanzioni, mentre il regolatore comunitario aveva previsto un catalogo minimo di misure, "almeno" da prendere. Insomma, su questo punto la scelta del governo appare più "timida".
Un punto scottante, sollevato per la prima volta dalla cosiddetta sentenza Grande Stevens, riguarda il principio del "ne bis in idem", in base al quale non si può essere sottoposti due volte ad un procedimento per lo stesso fatto. Ma, ricorda Berruti, sulla materia si è pronciata da poco la Corte Costituzionale, sottolineando che sanzioni amministrativie e pene possono convivere quando queste siano inflitte "da autorità differenti e dunque all'esito di di procedimenti privi di reciproco coordinamento". Infine, il commissario Consob ha invitato a riflettere tenendo presente due canoni di ragionamento: il provvedimento dell'amministrazione, in veste sanzionatoria del caso concreto ma anche regolatrice del fenomeno attuale nel mercato; e la giurisdizione, come riserva ultima dello Stato, per il carattere "esclusivamente affettivo e disincentivante".
Ovviamente, la parte tecnica - il parere sul Decreto legislativo - non ha esaurito tutte le curiosità dei deputati. Che, ad esempio, con vari interventi pentastellati hanno chiesto conto del "distacco" del presidente della Consob Mario Nava dagli uffici della Commissione Ue e della potenziale incompatibilità con il suo ruolo attuale. "La Commissione non è stata inerte", ha detto Berruti, nell'affrontare la problematica. Ma poi ha aggiunto elegantemente: "Non dirò altro", ricordando che un commissario non può parlare di un altro commissiario e per di più si tratta di "atti riservati".
Tornando alla delega, attenzione - ha sottolineato Berruti - al rischio di "travolgere tutti i procedimenti penali pendenti" nei confronti di soggetti già sanzionati dalla Consob per abusi di mercato. Insomma, si "corre il rischio di introdurre quella che potrebbe diventare una sorta di amnistia", ricordando che l'amministrazione (la Consob) viene temporalmente prima dei giudici.
Per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni applicabili, esiste un nodo legato al fatto che esiste un doppio binario, del fatto penale-criminale e illecito amministrativo. Entrambi perseguibili, in nome del "bene giuridico" dell'integrità del mercato. E qui, sottolinea il commissario, non servono altri interventi di vigilanza, una volta che l'illecito è commesso: il potere sanzionatorio rappresenta "pressoché l'unico strumento di efficace realizzazione della tutela del bene ultimo del pubblico risparmio". Ma, rileva Berruti, la scelta del governo in questo caso è stata di prevedere un'attribuzione "selettiva" delle misure amministrative e delle sanzioni, mentre il regolatore comunitario aveva previsto un catalogo minimo di misure, "almeno" da prendere. Insomma, su questo punto la scelta del governo appare più "timida".
Un punto scottante, sollevato per la prima volta dalla cosiddetta sentenza Grande Stevens, riguarda il principio del "ne bis in idem", in base al quale non si può essere sottoposti due volte ad un procedimento per lo stesso fatto. Ma, ricorda Berruti, sulla materia si è pronciata da poco la Corte Costituzionale, sottolineando che sanzioni amministrativie e pene possono convivere quando queste siano inflitte "da autorità differenti e dunque all'esito di di procedimenti privi di reciproco coordinamento". Infine, il commissario Consob ha invitato a riflettere tenendo presente due canoni di ragionamento: il provvedimento dell'amministrazione, in veste sanzionatoria del caso concreto ma anche regolatrice del fenomeno attuale nel mercato; e la giurisdizione, come riserva ultima dello Stato, per il carattere "esclusivamente affettivo e disincentivante".