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Ma la legge internazionale vieta i respingimenti in mare

Nel febbraio del 2012 la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato all’unanimità l’Italia per aver riportato 200 profughi in Libia. Ma è quello che adesso il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole ripetere
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Vietati i respingimenti in mare. Bocciate le espulsioni collettive. Nel febbraio del 2012 la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato all’unanimità l’Italia per i respingimenti verso la Libia. Nel cosiddetto caso Hirsi, che riguardava 24 persone nel 2009, è stato violato l’articolo 3 della Convenzione sui Diritti umani, quello sui trattamenti degradanti e la tortura. Strasburgo ha così posto un freno ai respingimenti indiscriminati in mare e ha stabilito che l’Italia ha violato il divieto alle espulsioni collettive, oltre al diritto effettivo per le vittime di fare ricorso presso i tribunali italiani.

Il precedente.
La sentenza della Corte di Strasburgo aveva colpito i respingimenti attuati dall’Italia verso la Libia, con
Roberto Maroni al ministero dell’Interno, basati sugli accordi bilaterali e il trattato di amicizia italo-libico siglato dal governo Berlusconi. La sentenza si riferiva a un caso del 6 maggi…
Vietati i respingimenti in mare. Bocciate le espulsioni collettive. Nel febbraio del 2012 la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato all’unanimità l’Italia per i respingimenti verso la Libia. Nel cosiddetto caso Hirsi, che riguardava 24 persone nel 2009, è stato violato l’articolo 3 della Convenzione sui Diritti umani, quello sui trattamenti degradanti e la tortura. Strasburgo ha così posto un freno ai respingimenti indiscriminati in mare e ha stabilito che l’Italia ha violato il divieto alle espulsioni collettive, oltre al diritto effettivo per le vittime di fare ricorso presso i tribunali italiani.

Il precedente.
La sentenza della Corte di Strasburgo aveva colpito i respingimenti attuati dall’Italia verso la Libia, con
Roberto Maroni al ministero dell’Interno, basati sugli accordi bilaterali e il trattato di amicizia italo-libico siglato dal governo Berlusconi. La sentenza si riferiva a un caso del 6 maggio 2009, quando a 35 miglia a sud di Lampedusa in acque internazionali, le autorità italiane avevano intercettato una nave con a bordo circa
200 persone di nazionalità somala ed eritrea, le avevano trasbordate su imbarcazioni italiane e riaccompagnate a Tripoli contro la loro volontà e senza essere prima identificati.

ll respingimento.
È l’atto con il quale la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi
dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato. È previsto dall’articolo 10 del Testo unico immigrazione (la cosiddetta Bossi-Fini). Non può applicarsi nei confronti di chi chiede asilo politico.

Non refoulement.
Il principio di Non refoulement (non respingimento) è stabilito dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra e consiste nel divieto di respingere forzatamente un rifugiato verso le frontiere di uno Stato dove la sua vita o la sua libertà siano minacciate.

Il divieto di respingimenti collettivi.
La Convenzione Europea dei diritti umani, e l’articolo 19 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea vietano le espulsioni collettive dove non si valuta la situazione individuale della persona e spesso
non c’è nemmeno un’identificazione certa. Questo è quanto accaduto nel caso dei respingimenti collettivi in alto mare verso la Libia nel 2009.