Francia, che cos’è l’articolo 16: il fantasma dei pieni poteri a Macron che si agita a ogni crisi
di Benedetta PerilliÈ la più improbabile e distopica delle soluzioni, tanto da non essere neanche contemplata come possibile, eppure a ogni crisi di governo sotto la presidenza Macron viene evocata. Mentre in serata, durante il discorso alla nazione delle 20, il capo dello Stato potrebbe già consegnare ai francesi il nome del nuovo premier – Bayrou, uno dei candidati favoriti, è stato visto all’Eliseo in giornata – nelle tribune televisive e sui social torna ad agitarsi lo spettro dell’articolo 16.
Si tratta della norma che, in determinate condizioni, permette al presidente della Repubblica di assumere pieni poteri. Per quanto riguarda la crisi in corso, l’articolo 16 potrebbe consentire a Macron, nel solo caso di un blocco istituzionale, di assumere per decreto misure sul bilancio, senza passare per il Parlamento.
È la più improbabile e distopica delle soluzioni, tanto da non essere neanche contemplata come possibile, eppure a ogni crisi di governo sotto la presidenza Macron viene evocata. Mentre in serata, durante il discorso alla nazione delle 20, il capo dello Stato potrebbe già consegnare ai francesi il nome del nuovo premier – Bayrou, uno dei candidati favoriti, è stato visto all’Eliseo in giornata – nelle tribune televisive e sui social torna ad agitarsi lo spettro dell’articolo 16.
Si tratta della norma che, in determinate condizioni, permette al presidente della Repubblica di assumere pieni poteri. Per quanto riguarda la crisi in corso, l’articolo 16 potrebbe consentire a Macron, nel solo caso di un blocco istituzionale, di assumere per decreto misure sul bilancio, senza passare per il Parlamento.
Che cos’è l’articolo 16
L'articolo 16 della Costituzione del 1958 assegna al presidente della Repubblica poteri straordinari da utilizzare in situazioni di grave crisi. Questo strumento può essere attivato solo quando sono minacciate le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza nazionale, l'integrità territoriale o l'esecuzione degli obblighi internazionali, e quando il normale funzionamento dei poteri costituzionali è interrotto. Prima di ricorrere a questo articolo, il presidente è tenuto a consultare il primo ministro, i presidenti delle due Camere del Parlamento e il Consiglio Costituzionale.
Una volta attivato, il presidente può adottare misure eccezionali, concentrando nelle proprie mani sia i poteri legislativi che quelli esecutivi. Tuttavia, il Parlamento rimane convocato e non può essere sciolto, mentre il Consiglio Costituzionale può valutare la legittimità dell'applicazione dopo 30 giorni.
L’unico precedente
L'unica volta in cui è stato utilizzato in passato risale al 1961, quando Charles de Gaulle fece ricorso all'articolo per affrontare il colpo di Stato dei generali in Algeria. Sebbene sia pensato per emergenze estreme, l'articolo è oggetto di critiche per il rischio di concentrare troppo potere nelle mani del presidente, mettendo a rischio la separazione dei poteri.
Una “parentesi della democrazia”
Sull’ipotesi ventilata in questi giorni, in seguito alla crisi di governo che ha portato il premier Michel Barnier alle dimissioni, che l’articolo 16 possa venire adottato da Macron, il quotidiano Le Monde cita il docente di diritto pubblico Aurélien Baudu e il giurista Xavier Cabannes che spiegano: “È una soluzione estrema, il ricorso all’articolo 16 significa mettere tra parentesi il normale funzionamento democratico del nostro sistema politico”.
Anche il quotidiano Ouest-France ha intervistato l’esperto di diritto pubblico Benjamin Morel che ha spiegato come in tutti i Paesi europei esistano meccanismi simili ma è sempre un altro organo a proclamare chi ha i pieni poteri. “La Francia è l'unico Paese in cui è la persona con pieni poteri ad assumerli”, chiarisce aggiungendo che il ricorso all’articolo 16 in questo caso sarebbe “sproporzionato”, a meno che “il Parlamento non rifiuti tutte le leggi speciali sul bilancio”.