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Migranti, ecco che cosa succede con il nuovo decreto

(afp)

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Il governo prova a rimuovere gli ostacoli giuridici che impedivano il trattenimento in Albania ma i magistrati restano cauti
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ROMA – Con il nuovo decreto legge che ha nobilitato la lista dei Paesi sicuri rendendola norma di rango primario, il governo tira dritto sull’operazione Albania. Ma rimangono una serie di nodi da sciogliere.

Cosa cambia con il nuovo decreto?

Tecnicamente si tratta di una norma primaria, dunque di rango superiore al decreto interministeriale che fino a lunedì identificava i “Paesi sicuri”.

Quali sono?

Dalla lista sono stati espunti Camerun, Nigeria e Colombia. Rimangono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Perché la questione dei Paesi sicuri è centrale?

È fra i principali parametri di riferimento per decidere se un migrante debba accedere alla procedura accelerata di frontiera o a quella ordinaria. La prima, destinata a maschi, adulti, non vulnerabili, provenienti da Paesi sicuri, dà per scontata l’infondatezza della richi…

ROMA – Con il nuovo decreto legge che ha nobilitato la lista dei Paesi sicuri rendendola norma di rango primario, il governo tira dritto sull’operazione Albania. Ma rimangono una serie di nodi da sciogliere.

Cosa cambia con il nuovo decreto?

Tecnicamente si tratta di una norma primaria, dunque di rango superiore al decreto interministeriale che fino a lunedì identificava i “Paesi sicuri”.

Quali sono?

Dalla lista sono stati espunti Camerun, Nigeria e Colombia. Rimangono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Perché la questione dei Paesi sicuri è centrale?

È fra i principali parametri di riferimento per decidere se un migrante debba accedere alla procedura accelerata di frontiera o a quella ordinaria. La prima, destinata a maschi, adulti, non vulnerabili, provenienti da Paesi sicuri, dà per scontata l’infondatezza della richiesta asilo, dunque la possibilità di rimpatrio del richiedente.

Il nuovo decreto supera la sentenza della Corte di giustizia europea che ha inceppato i primi trasferimenti?

Le opinioni divergono. Per il ministro della giustizia Carlo Nordio “nel momento in cui l’elenco dei Paesi sicuri è inserito in una norma primaria, il giudice non può disapplicarla” e la sentenza “che non è una legge o una direttiva” non è vincolante. Giuristi come Gianfranco Schiavone di Asgi sono invece convinti che lo sia perché “è una pronuncia della Gran Camera, non appellabile, che definisce le competenze del giudice, chiamato a valutare se un Paese sia sicuro o meno in base ai parametri ben precisi, fissati dalla Corte stessa”.

Quali sono i criteri?

La Corte di giustizia europea ha stabilito che non si può considerare un Paese sicuro se non lo è in ogni sua parte e porzione di territorio. In base a tali parametri il giudice è chiamato a valutare se il richiedente asilo può essere sottoposto a procedura accelerata perché proveniente da Paese interamente sicuro o deve accedere a quella ordinaria.

Cosa potrebbe succedere adesso in Tribunale?

Anche qui, la situazione è da definire. Per il governo “i giudici non potranno disapplicare il decreto”, mentre il segretario di Md, Stefano Musolino, magistrato antimafia di Reggio Calabria è convinto che "c'è ormai una giurisprudenza consacrata della Corte di giustizia europea, raccolta anche dalla Corte di cassazione e anche dalle Corte costituzionale, che prevede la disapplicazione della norma interna confliggente con quella nazionale e questo evidentemente non può dipendere dal fatto che la norma interna sia un decreto interministeriale a una legge”.

Nel caso decidessero di disapplicare il decreto cosa dovrebbero fare i giudici?

Per molti giuristi dovrebbero semplicemente motivare più in dettaglio le ragioni del provvedimento, specificando perché la normativa Ue rimane vincolante. Per il governo potranno solo eventualmente sottoporre la questione alla Corte Costituzionale.

Se la questione finisse alla Consulta, cosa succederebbe alle persone trattenute?

Come già successo in passato in materia di procedure accelerate di frontiera, in assenza di certezze sull’interpretazione della norma, il procedimento non si può concludere, dunque la persona deve essere rimessa in libertà.

Come funziona la procedura accelerata?

Sebbene non sia l’unica opzione prevista, generalmente per le persone sottoposte a procedura accelerata viene disposto il trattenimento firmato dal Questore che entro 48 ore deve notificare gli atti al tribunale, a sua volta chiamato a decidere se convalidarlo in altre 48 ore. Anche chi venga sottoposto a procedura accelerata ha diritto a chiedere protezione, ma la richiesta asilo corre su altro binario. La commissione territoriale – formata da funzionari del ministero dell’Interno, non da giudici – deve convocare il richiedente entro 5 giorni e comunicare l’esito dell’audizione entro ulteriori due. In caso di esito negativo, il richiedente può presentare ricorso entro 14 giorni, ma se la richiesta di sospensiva non viene accolta, può essere rimpatriato.

Il trasferimento e trattenimento dei naufraghi in Albania può continuare?

Sì, ma l’esito dell’operazione e dei provvedimenti disposti non è scontato.

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