ROMA — Tra le misure più stringenti previste dal nuovo codice della strada ci sono quelle per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti o dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. La riforma lascia intatte le sanzioni pecuniarie e i tempi di sospensione della patente, ma cambiano le casistiche in cui è possibile subire la revoca e vengono introdotti nuovi obblighi, tra cui l’utilizzo del dispositivo “alcolock”.
Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza
Viene confermato il livello massimo di alcolemia consentito: 0,5 grammi per litro. A cosa corrispondono? Dipende dal peso, dall'altezza e se si è a stomaco pieno o meno. Sotto questa soglia il conducente non è soggetto a alcuna sanzione, anche se il ministero della Salute specifica come il tasso sia sufficiente a limitare la reattività al volante, riducendo il campo visivo e raddoppiando il tempo di frenata. Diverso il caso dei neopatentati, per cui è previsto un tasso alcolemico zero per tre ann…
ROMA — Tra le misure più stringenti previste dal nuovo codice della strada ci sono quelle per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti o dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. La riforma lascia intatte le sanzioni pecuniarie e i tempi di sospensione della patente, ma cambiano le casistiche in cui è possibile subire la revoca e vengono introdotti nuovi obblighi, tra cui l’utilizzo del dispositivo “alcolock”.
Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza
Viene confermato il livello massimo di alcolemia consentito: 0,5 grammi per litro. A cosa corrispondono? Dipende dal peso, dall'altezza e se si è a stomaco pieno o meno. Sotto questa soglia il conducente non è soggetto a alcuna sanzione, anche se il ministero della Salute specifica come il tasso sia sufficiente a limitare la reattività al volante, riducendo il campo visivo e raddoppiando il tempo di frenata. Diverso il caso dei neopatentati, per cui è previsto un tasso alcolemico zero per tre anni dal conseguimento della patente.
Per accertare lo stato di ubriachezza al volante, l’alcoltest non è necessario in presenza di elementi obiettivi e sintomatici dell’alterazione, come precisato da una sentenza della Cassazione che quest’anno ha respinto il ricorso di un automobilista. Chi supera i limiti consentiti è, quindi, soggetto a sanzioni che variano in base al proprio tasso alcolemico.
Se è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, è prevista la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi e una sanzione che oscilla tra i 573 e 2.170 euro. Se il tasso è più alto, tra gli 0,8 e 1,5 grammi per litro, le sanzioni salgono a una sospensione della patente dai 6 mesi a un anno e un’ammenda dagli 800 ai 3.200 euro. Ma in questo caso la sanzione è anche detentiva, con un arresto fino a 6 mesi.
Pene più alte per chi supera i 1,5 grammi: arresto da 6 mesi e un anno, ammenda da 1.500 a 6mila euro e sospensione della patente da uno a due anni. In tutti i casi, inoltre, si procede con la decurtazione di 10 punti dalla patente.
La novità dell’alcolock
Non è tutto. La riforma introduce una sanzione ulteriore per chi guida con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro. Sulla patente del conducente verrà apposto un codice da parte del prefetto: il codice 68 impone di mettersi alla guida con un tasso alcolemico pari a zero, il 69 obbliga all’utilizzo di auto che siano dotate dell’alcolock. Il dispositivo è già utilizzato in diversi Paesi europei, dove è obbligatorio per alcune categorie di lavoratori o per chi ha precedenti per reati alcolemici. Funziona come un etilometro: per far partire l’auto è necessario soffiare nell’apparecchio, ma se il tasso alcolemico è superiore a zero il motore non si avvia. Ogni dispositivo dovrà essere munito di un sigillo che ne impedisca la manomissione.
Queste sanzioni ulteriori potranno avere una durata dai due ai tre anni, in base alla gravità dell’infrazione. Per l’alcolock, però, si dovrà attendere un decreto attuativo che ne fissi le specifiche tecniche, le modalità di installazione e le officine autorizzate. È previsto che il costo sia a carico dell’automobilista, ma è ancora da chiarire come l’installazione possa avvenire nelle auto più datate già in circolazione.
Le misure contro chi fa uso di stupefacenti
Per chi si mette alla guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti la tolleranza è zero: chiunque risulti positivo ai test tossicologici subirà la revoca della patente e potrà conseguirne una nuova solo dopo tre anni. La riforma segna, quindi, una stretta maggiore rispetto a quanto previsto precedentemente dal Codice. Se prima, infatti, era necessario che il conducente si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica per poter disporre la revoca della patente, adesso è sufficiente che risulti positivo a un test salivare. Si tratta di un tampone, posto sotto la lingua per diversi secondi, che rileva la presenza di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, anfetamine, oppioidi e anche Thc. Una volta fermati da polizia o forze dell’ordine, il prelievo del campione salivare potrà avvenire direttamente sul posto, oppure in un presidio sanitario nelle vicinanze.
Chi contesta la misura fa presente che il test è in grado di rilevare la presenza di cannabis anche se questa è stata consumata molte ore prima di mettersi alla guida. Si potrebbe, quindi, risultare positivi pur essendo perfettamente lucidi al momento dei controlli.
Come funziona la sospensione e la revoca della patente
La sospensione della patente è una misura sanzionatoria accessoria o cautelare. Dal momento del ritiro, l’agente di polizia ha 5 giorni di tempo per trasmettere la patente alla prefettura competente, che ha a sua volta 15 giorni a disposizione per notificare l’ordinanza di sospensione. Se i tempi non vengono rispettati, il titolare della patente può chiedere e ottenere la restituzione. È anche possibile fare ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla notifica di sospensione, oppure al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.
Una volta terminato il periodo di sospensione, si potrà contattare l’ufficio preposto per sapere se la patente di guida è disponibile per il ritiro. Il documento verrà restituito attraverso i servizi di polizia locale o potrà essere prelevato direttamente agli uffici dei carabinieri. La patente può essere ritirata solo dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
La revoca della patente, invece è un atto definitivo che comporta la perdita di validità del documento. La persona che subisce la revoca dovrà, dopo i tempi previsti dalla sanzione, effettuare nuovamente il percorso l’esame teorico e pratico per potere ottenere un nuovo titolo di guida.