ROMA - Rientra nel "potere del giudice valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal presidente del Consiglio dei ministri" dia "in concreto luogo ad impossibilità assoluta" di "comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui è chiesto il rinvio". C'è scritto questo nella sentenza, depositata in serata, con con cui la Corte Costituzionale ha in parte bocciato e in parte interpretato il "legittimo impedimento", la legge nata per mettere al riparo il premier Berlusconi, almeno fino al prossimo ottobre, dalla ripresa dei tre processi a suo carico (Mills, Mediaset e Mediatrade).
In pratica, secondo la Corte Costituzionale, la legge elettorale, che prevede l'indicazione del capo della coalizione, non modifica la posizione costituzionale del premier che viene nominato dal presidente della Repubblica. Secondo la Corte, inoltre, "il principio della separazione dei poteri non e' violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l'impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al canone della leale collaborazione".
D'altro canto la 'tipizzazione' delle attività di governo che possono rappresentare un legittimo impedimento a non presentarsi in udienza valgono solo nella misura in cui venga indicato un "impegno preciso e puntuale" da parte del premier.
LA NORMA SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO
La Consulta ha fissato diversi paletti al 'legittimo impedimento', di fatto svuotandone l'impianto iniziale. Bocciando due parti della legge (il comma 4 e sull'impedimento continuativo fino a sei mesi attestato dalla presidenza del Consiglio e parte del comma 3 sul potere di valutazione del giudice) per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 138 (necessità di una legge costituzionale) della Costituzione. E ha fissato lo schema da applicare al legittimo impedimento del premier.
Innanzitutto - scrive la Corte in 37 pagine di motivazioni - anche per premier e ministri non vi deve essere "una deroga al regime processuale comune" previsto dall'art.420-ter del codice di procedura penale nei casi di impedimento di imputati 'comuni'. Per questo motivo l'impedimento "non può essere generico e il rinvio dell'udienza da parte del giudice non può essere automatico".
"Perciò - afferma la Consulta - spetta al giudice, ai fini del rinvio dell'udienza, valutare in concreto non solo la sussistenza in fatto dell'impedimento, ma anche il carattere assoluto e attuale dello stesso". E questo implica, appunto, "il potere del giudice di valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal presidente del Consiglio dei ministri, pur quando riconducibile in astratto ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo ai sensi della legge censurata, dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta di comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui è chiesto il rinvio".
In pratica, secondo la Corte Costituzionale, la legge elettorale, che prevede l'indicazione del capo della coalizione, non modifica la posizione costituzionale del premier che viene nominato dal presidente della Repubblica. Secondo la Corte, inoltre, "il principio della separazione dei poteri non e' violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l'impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al canone della leale collaborazione".
D'altro canto la 'tipizzazione' delle attività di governo che possono rappresentare un legittimo impedimento a non presentarsi in udienza valgono solo nella misura in cui venga indicato un "impegno preciso e puntuale" da parte del premier.
LA NORMA SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO
La Consulta ha fissato diversi paletti al 'legittimo impedimento', di fatto svuotandone l'impianto iniziale. Bocciando due parti della legge (il comma 4 e sull'impedimento continuativo fino a sei mesi attestato dalla presidenza del Consiglio e parte del comma 3 sul potere di valutazione del giudice) per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 138 (necessità di una legge costituzionale) della Costituzione. E ha fissato lo schema da applicare al legittimo impedimento del premier.
Innanzitutto - scrive la Corte in 37 pagine di motivazioni - anche per premier e ministri non vi deve essere "una deroga al regime processuale comune" previsto dall'art.420-ter del codice di procedura penale nei casi di impedimento di imputati 'comuni'. Per questo motivo l'impedimento "non può essere generico e il rinvio dell'udienza da parte del giudice non può essere automatico".
"Perciò - afferma la Consulta - spetta al giudice, ai fini del rinvio dell'udienza, valutare in concreto non solo la sussistenza in fatto dell'impedimento, ma anche il carattere assoluto e attuale dello stesso". E questo implica, appunto, "il potere del giudice di valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal presidente del Consiglio dei ministri, pur quando riconducibile in astratto ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo ai sensi della legge censurata, dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta di comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui è chiesto il rinvio".