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"Berlusconi istigò Tarantini a mentire
Il premier sapeva che le ragazze erano escort"

Secondo i magistrati napoletani il Cavaliere avrebbe indotto, tramite Lavitola, l'imprenditore barese ad evitare la divulgazione dei rivolti più "sconvenienti" del procedimento penale barese. Il presidente del Consiglio - si legge nell'ordinanza - sapeva che le ragazze erano pagate
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di CONCHITA SANNINO
NAPOLI - "La condotta processuale fin dall'origine assunta da Tarantini, volta a tenere il più possibile 'indenne' il presidente del Consiglio da verosimili danni alla sua immagine pubblica derivanti dalla divulgazione dei risvolti più 'sconvenienti' del processo pendente presso l'autorità giudiziaria Barese è stata indotta dalla promessa (anche tacita o facta concludentia quali la nomina e la retribuzione di un avvocato indicato dal suo entourage) da parte del premier di 'farsi carico' della situazione di Tarantini".

Secondo i giudici del riesame questa condotta "posta in essere da Silvio Berlusconi - scrivono i giudici nell'ordinanza - con il concorso in qualità di intermediario di Valter Lavitola nei confronti di Tarantini appare perfettamente rispondente al paradigma legislativo di cui all'articolo 377 bis c. P.". Esiste dunque per i giudici l'ipotesi di un reato di istigazione a rendere dichiarazioni m…
di CONCHITA SANNINO
NAPOLI - "La condotta processuale fin dall'origine assunta da Tarantini, volta a tenere il più possibile 'indenne' il presidente del Consiglio da verosimili danni alla sua immagine pubblica derivanti dalla divulgazione dei risvolti più 'sconvenienti' del processo pendente presso l'autorità giudiziaria Barese è stata indotta dalla promessa (anche tacita o facta concludentia quali la nomina e la retribuzione di un avvocato indicato dal suo entourage) da parte del premier di 'farsi carico' della situazione di Tarantini".

Secondo i giudici del riesame questa condotta "posta in essere da Silvio Berlusconi - scrivono i giudici nell'ordinanza - con il concorso in qualità di intermediario di Valter Lavitola nei confronti di Tarantini appare perfettamente rispondente al paradigma legislativo di cui all'articolo 377 bis c. P.". Esiste dunque per i giudici l'ipotesi di un reato di istigazione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

"In considerazione della qualità di destinatario dell'induzione" a rendere false dichiarazioni ai magistrati "assunta da Tarantini", la sua condotta, secondo il tribunale del Riesame di Napoli, "deve ritenersi non punibile". E la moglie, Angela Devenuto detta Nicla,  è "totalmente estranea all'unica fattispecie di reato che il collegio ha ritenuto configurabile"
 
Berlusconi sapeva delle escort. I giudici spiegano anche perché per il presidente del Consiglio era così importante condizionare Tarantini: "Silvio Berlusconi - si legge nell'ordinanza - era pienamente consapevole" che le ragazze portate nelle sue residenze da Gianpaolo Tarantini erano delle escort".

Per i giudici Tarantini è "reticente", come dimostrato da alcune conversazioni con Patrizia D'Addario. Da queste chiamate emerge che, "a differenza di quanto le aveva anticipato Gianpi in una precedente telefonata, la donna, pur avendo trascorso la notte in compagnia del presidente Berlusconi, non aveva ricevuto alcuna busta, ma soltanto la promessa di un suo interessamento affinché fosse sbloccata la situazione amministrativa di un cantiere ove la stessa stava realizzando opere edilizie".

Queste conversazioni, per i giudici, sono "emblematiche della reticenza delle dichiarazioni di Tarantini in ordine alla piena e indiscutibile consapevolezza da parte del presidente del Consiglio della qualità di escort delle ragazze presentategli dall'imprenditore barese": "nell'apprendere che la D'Addario non aveva ricevuto alcun compenso in denaro per la prestazione sessuale resa, Tarantini si mostrava quanto mai stupito".

In un successivo passaggio l'imprenditore, "nello spiegare le ragioni del proprio disappunto, evidenziava oltre ogni ragionevole dubbio la piena consapevolezza da parte del premier della reale natura delle prestazioni che gli venivano offerte dalla stragrande maggioranza delle ospiti delle sue serate". I giudici citano a questo punto un passaggio della telefonata intercorsa tra Tarantini e la D'Addario: "Mi dispiace che non hai preso niente, però guarda, è la prima volta che succede, io avrò portato cento donne".

La pericolosità di Lavitola. A differenza di Tarantini, per i giudici Valter Lavitola dovrebbe andare in carcere. C'è "un elevatissimo rischio di recidiva specifica - si legge nell'ordinanza - desumibile dalla gravità dei fatti in contestazione ma anche dalle peculiari modalità esecutive del reato, avendo l'indagato dimostrato la propria capacità di continuare a delinquere pur trovandosi dall'altro capo del mondo". 

I giudici del Riesame definiscono quella del direttore de L'Avanti "una personalità assolutamente allarmante, dimostratasi in grado - attraverso l'attuazione di un abile doppio gioco - di perseguire il proprio utile personale non solo a scapito del destinatario della condotta delittuosa (Tarantini, ndr) ma addirittura in danno del concorrente nel medesimo reato (Berlusconi, ndr). Non va dimenticato, infatti, che Lavitola, una volta ottenuta la disponibilità delle ingenti somme messe da Berlusconi a disposizione di Tarantini, risulta averne trattenuta la maggior parte, reimpiegandola nelle proprie attività imprenditoriali".

La procura di Bari. "Faremo le nostre valutazioni quando e se arriveranno le carte". Così in procura, a Bari, commentano le notizie che arrivano dal tribunale del Riesame di Napoli. I magistrati del capoluogo pugliese - stando all'ordinanza - hanno la competenza territoriale sull'indagine. Questa mattina c'è stata una lunga riunione tra il procuratore, Antonio Laudati, i due aggiunti, Annamaria Tosto e Pasquale Drago, e i due sostituti Eugenia Pontassuglia e Ciro Angelillis, titolari del fascicolo sulle escort portate dal faccendiere barese nelle residenze del premier.