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IL DOCUMENTO

Articolo 18, ecco cosa dice

Il brano dello Statuto dei lavoratori che si occupa dei lavoratori licenziati senza giusta causa

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Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)  


Ferme    restando    l'esperibilità   delle   procedure   previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza  con  cui  dichiara  inefficace  il  licenziamento  ai sensi dell'articolo  2  della  predetta  legge  o  annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la  nullità  a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore  e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,  ufficio  o  reparto  autonomo  nel  quale ha avuto luogo il licenziamento  occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di  lavoro  o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare  il  lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano   altresì   ai   datori  di  lavoro,  imprenditori  e  non imprenditori,  che  nell'ambito  dello stesso comune occupano più di quindici  dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale  occupano  più  di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità  produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge tali limiti,  e  in  ogni  caso  al  datore  di lavoro, imprenditore e non imprenditore,  che  occupa  alle  sue  dipendenze  più  di  sessanta prestatori di lavoro.

Ai  fini  del  computo  del  numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di  formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo  conto,  a  tale  proposito,  che  il  computo  delle  unità lavorative  fa  riferimento  all'orario previsto dalla contrattazione collettiva  del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore  di  lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il  computo  dei  limiti  occupazionali di cui al secondo comma non incide  su  norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di  lavoro  al  risarcimento  del  danno subito dal lavoratore per il licenziamento   di   cui   sia   stata   accertata   l'inefficacia  o l'invalidità  stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale   di  fatto  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a  quello dell'effettiva   reintegrazione   e   al  versamento  dei  contributi assistenziali  e  previdenziali  dal  momento  del  licenziamento  al momento  dell'effettiva  reintegrazione;  in  ogni caso la misura del risarcimento  non  potrà  essere  inferiore  a  cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di  chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di  lavoro,  un'indennità  pari a quindici mensilità di retribuzione  globale  di  fatto.  Qualora il lavoratore entro trenta giorni  dal  ricevimento  dell'invito  del datore di lavoro non abbia ripreso  servizio,  nè  abbia  richiesto  entro  trenta giorni dalla comunicazione    del    deposito    della   sentenza   il   pagamento dell'indennità  di  cui  al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

In  ogni  caso,  la  misura  del  risarcimento  non  potrà  essere inferiore  a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri  di  cui  all'articolo  2121  del codice civile. Il datore di lavoro  che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto   inoltre   a  corrispondere  al  lavoratore  le  retribuzioni dovutegli  in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa  fino  a  quella  della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta  giorni  dal  ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

La  sentenza  pronunciata  nel  giudizio  di  cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei lavoratori di cui all'articolo 22,  su  istanza  congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce  o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio  di  merito,  può  disporre  con  ordinanza, quando ritenga irrilevanti  o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza  di  cui  al comma precedente può essere impugnata con reclamo  immediato  al  giudice  medesimo  che  l'ha  pronunciata. Si applicano  le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza  può  essere  revocata  con  la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei lavoratori di cui all'articolo 22,  il  datore  di  lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo  comma  ovvero  all'ordinanza  di  cui  al  quarto  comma,  non impugnata  o  confermata  dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche,  per  ogni  giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. (9) ((23))

--------------- AGGIORNAMENTO (9)

La  L.  11  maggio 1990, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che  "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli   articoli   1  e  2  non  trovano  applicazione  nei  rapporti disciplinati  dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo  18  della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo  1  della  presente  legge,  non trova applicazione nei confronti  dei  datori  di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini  di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione  ovvero di religione o di culto"; ha inoltre disposto (con l'art.  4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge  20  maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente  legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori  di  lavoro  ultrasessantenni,  in  possesso dei requisiti pensionistici,  sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto  di  lavoro  ai  sensi  dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3  della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

 --------------- AGGIORNAMENTO (23)

Il  D. L.  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito con modificazioni dalla  L.  28  febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis)  che  "L'efficacia  delle  disposizioni di cui all'articolo 18 della  legge  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti   del   prestatore  di  lavoro  nelle  condizioni  previste dall'articolo  4,  comma  2,  della  legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque  prorogata  fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo".  
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