CON le tre fiducie di oggi il ddl anticorruzione fa un altro passo - tra le polemiche - verso l'approvazione alla Camera. Ecco i tre articoli su cui il governo ha chiesto, ottenendolo, il voto.
Incandidabilità. L'articolo 10 stabilisce che non potranno più essere eletti quanti hanno ricevuto una condanna definitiva. Il governo è chiamato ad adottare entro un anno un decreto legislativo con le norme sulla incandidabilità alla carica di parlamentare europeo, deputato e senatore; alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Previsto, per chi ha commesso reati gravi, il divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del Cda dei consorzi, di presidente e di componente dei Consigli e delle Giunte delle unioni di Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle Comunità montane. Le condanne per la incandidabilità dovranno essere passate in giudicato. Il divieto riguarda reati gravi come quelli di mafia e quelli contro la Pubblica amministrazione. Per gli altri reati le condanne previste sono quelle oltre i tre anni.
Traffico di influenze. L'articolo 13 introduce i nuovi reati di concussione per induzione, traffico illecito di influenze e corruzione per l'esercizio della funzione. Le nuove norme prevedono che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Per quel che riguarda il traffico di influenze illecite le nuove norme stabiliscono che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati, "sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio", sia punito con la reclusione da uno a 3 anni". Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale. La pena viene aumentata nel caso in cui chi indebitamente fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
La corruzione tra privati. L'articolo 14 introduce il reato di corruzione tra privati, punito con la reclusione da uno a 3 anni, raddoppiati in caso di società quotate, attraverso la modifica dell'articolo 2635 del codice civile sulle disposizioni penali in materia di società e consorzi. "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti -si legge nel testo approvato dalla Camera- con la reclusione da uno a tre anni".
Incandidabilità. L'articolo 10 stabilisce che non potranno più essere eletti quanti hanno ricevuto una condanna definitiva. Il governo è chiamato ad adottare entro un anno un decreto legislativo con le norme sulla incandidabilità alla carica di parlamentare europeo, deputato e senatore; alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Previsto, per chi ha commesso reati gravi, il divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del Cda dei consorzi, di presidente e di componente dei Consigli e delle Giunte delle unioni di Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle Comunità montane. Le condanne per la incandidabilità dovranno essere passate in giudicato. Il divieto riguarda reati gravi come quelli di mafia e quelli contro la Pubblica amministrazione. Per gli altri reati le condanne previste sono quelle oltre i tre anni.
Traffico di influenze. L'articolo 13 introduce i nuovi reati di concussione per induzione, traffico illecito di influenze e corruzione per l'esercizio della funzione. Le nuove norme prevedono che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Per quel che riguarda il traffico di influenze illecite le nuove norme stabiliscono che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati, "sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio", sia punito con la reclusione da uno a 3 anni". Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale. La pena viene aumentata nel caso in cui chi indebitamente fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
La corruzione tra privati. L'articolo 14 introduce il reato di corruzione tra privati, punito con la reclusione da uno a 3 anni, raddoppiati in caso di società quotate, attraverso la modifica dell'articolo 2635 del codice civile sulle disposizioni penali in materia di società e consorzi. "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti -si legge nel testo approvato dalla Camera- con la reclusione da uno a tre anni".