ROMA - La Corte Costituzionale ha pubblicato le motivazione della sentenza sul legittimo impedimento del 19 giugno scorso con cui aveva respinto il ricorso di Silvio Berlusconi. La Consulta aveva sostenuto che non c'era nessun legittimo impedimento alla partecipazione del Cavaliere, all'epoca dei fatti premier, all'udienza del processo Mediaset.
I giudici hanno respinto il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da Palazzo Chigi nei confronti del tribunale di Milano, dove era allora in corso il procedimento. Tra le motivazioni la Consulta spiega che da parte dell'allora premier non ci fu osservanza del principio di "leale collaborazione" con il tribunale di Milano.
La Consulta nello spiegare le motivazioni della sentenza rileva che "l'autorità giudiziaria "nel periodo in cui l'imputato era presidente del Consiglio dei ministri, ha tenuto conto del suo dovere 'di assolvere le funzioni pubbliche assegnategli riducendo al minimo possibile' l'incidenza indiretta della funzione giurisdizionale 'sull'attività del titolare della carica governativa". Analoga osservanza, prosegue la Consulta "non è stata mostrata dal presidente del Consiglio con riguardo all'udienza del primo marzo 2010. In questa circostanza, l'imputato, dopo aver egli stesso comunicato al Tribunale tale data, ha dedotto l'impedimento e, diversamente da quanto aveva fatto nelle precedenti occasioni, non si è attivato per la definizione di un nuovo calendario; né egli ha fornito alcuna indicazione circa la necessità di presiedere la riunione del Consiglio dei ministri senza ricorrere alla supplenza del vice presidente del Consiglio o del ministro più anziano".
La corte sottolinea inoltre come "in due precedenti circostanze, d'altra parte, lo stesso imputato aveva specificato che gli impegni in quelle occasioni dedotti quali impedimenti non erano rinviabili, oppure che la loro programmazione non era nella sua piena disponibilità".
I giudici hanno respinto il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da Palazzo Chigi nei confronti del tribunale di Milano, dove era allora in corso il procedimento. Tra le motivazioni la Consulta spiega che da parte dell'allora premier non ci fu osservanza del principio di "leale collaborazione" con il tribunale di Milano.
La Consulta nello spiegare le motivazioni della sentenza rileva che "l'autorità giudiziaria "nel periodo in cui l'imputato era presidente del Consiglio dei ministri, ha tenuto conto del suo dovere 'di assolvere le funzioni pubbliche assegnategli riducendo al minimo possibile' l'incidenza indiretta della funzione giurisdizionale 'sull'attività del titolare della carica governativa". Analoga osservanza, prosegue la Consulta "non è stata mostrata dal presidente del Consiglio con riguardo all'udienza del primo marzo 2010. In questa circostanza, l'imputato, dopo aver egli stesso comunicato al Tribunale tale data, ha dedotto l'impedimento e, diversamente da quanto aveva fatto nelle precedenti occasioni, non si è attivato per la definizione di un nuovo calendario; né egli ha fornito alcuna indicazione circa la necessità di presiedere la riunione del Consiglio dei ministri senza ricorrere alla supplenza del vice presidente del Consiglio o del ministro più anziano".
La corte sottolinea inoltre come "in due precedenti circostanze, d'altra parte, lo stesso imputato aveva specificato che gli impegni in quelle occasioni dedotti quali impedimenti non erano rinviabili, oppure che la loro programmazione non era nella sua piena disponibilità".