Decreto Carceri, tutte le misure: dallo spaccio lieve al Garante per i detenuti
Il governo, con il decreto legge che porta nel titolo "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" ha introdotto il 17 dicembre un pacchetto di misure per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Approvato dalla Camera (che in commissione ha fatto solo piccole modifiche), ora deve passare al Senato per il via libera definitivo che deve arrivare prima del 21 febbraio. Ecco le misure principali.
Più diritti per i detenuti. Il decreto legge del governo istituisce la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale. Sarà un collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Compito del Garante nazionale è vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Può liberamente accedere in qualunque struttura, chiede…
Il governo, con il decreto legge che porta nel titolo "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" ha introdotto il 17 dicembre un pacchetto di misure per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Approvato dalla Camera (che in commissione ha fatto solo piccole modifiche), ora deve passare al Senato per il via libera definitivo che deve arrivare prima del 21 febbraio. Ecco le misure principali.
Più diritti per i detenuti. Il decreto legge del governo istituisce la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale. Sarà un collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Compito del Garante nazionale è vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Può liberamente accedere in qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione penitenziaria. Ogni anno il Garante trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta.
Inoltre prevede un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza finalizzato a garantire ai detenuti e agli internati la tutela dei loro diritti e sono introdotte norme dirette a semplificare la trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.
Liberazione anticipata. In via temporanea (dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni a semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata. L'ulteriore 'sconto', che comunque non vale in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, è tuttavia applicato in seguito a valutazione sulla 'meritevolezza' del beneficio. Sono in ogni caso esclusi i condannati di mafia o per altri gravi delitti (come omicidio, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione).
Affidamento in prova. Si spinge fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all'ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni. Si rafforzano inoltre i poteri d'urgenza del magistrato di sorveglianza.
Il reato di spaccio lieve. Il decreto introduce una modifica per le ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e introduce una nuova ipotesi di reato invece dell'attenuante che esisteva fino ad oggi che - per motivi tecnici - rischiava di essere annullata dal bilanciamento delle circostanze, portando a pene molto alte e sproporzionate. "Per i piccoli spacciatori di droga - spiega il governo - l'istituzione del reato di spaccio lieve consente il recupero e la cura dei tossicodipendenti. In carcere il tossicodipendente non riceve le stesse cure che può ricevere nelle comunità".
Domiciliari e braccialetto elettronico. L'uso del braccialetto elettronico sarà facilitato ma usato solo nei casi di detenzione domiciliare. Al giudice è data la facoltà di fare uscire delle persone con certi criteri e nei prossimi mesi - stima il governo - ci potrebbe essere un'uscita scaglionata di 1.700 detenuti.
Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Restano ferme, peraltro, le esclusioni già previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze (ad esempio, la possibilità di fuga o la tutela della persona offesa).
Rimpatrio stranieri. E' ampliato il campo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non solo vi rientra (come è oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un delitto previsto dal testo unico sull'immigrazione purché la pena prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o estorsione aggravate.