ROMA - Prima udienza questa mattina del Tar del Lazio chiamato a vagliare il ricorso presentato da M5s e Sinistra italiana sulla formulazione del quesito referendario del 4 dicembre. I ricorrenti ritengono che la domanda posta agli elettori non tiene conto dell’articolo 16 della legge sul referendum, secondo cui, quando si tratti di revisione della Costituzione, il quesito referendario deve indicare quali sono gli articoli modificati.
In attesa della decisione del Tribunale amministrativo regionale, vediamo per prima cosa il testo dell'articolo 16 della legge 25 maggio 1970, n. 352 intitolata: “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”. L'articolo recita così:
"Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo...(o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della legge costituzionale ...concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ...del ...?»".
La legge dunque parla chiaro: si possono usare due formule, una con l'indicazione diretta degli articoli da cambiare e l'altra più generica senza articoli. Gli unici altri due referendum "costituzionali" (detti anche “confermativi”) della storia della Repubblica italiana si sono svolti nell'ottobre 2001 e nel giugno 2006. E in entrambi i casi i quesiti referendari non riportavano gli articoli della Costituzione modificati. Ma all’epoca, almeno secondo quanto riferiscono le cronache, non ci furono particolari polemiche in merito alla formulazione delle domande.
Vediamo i precedenti quesiti uno per uno.
Quesito del 2001: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?".
Come si vede, non c'è nessun riferimento agli articoli della Costituzione che si intendeva modificare. Il referendum venne approvato con il 64,20% dei voti. La legge costituzionale numero 3 del 2001 fu promulgata dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 18 ottobre dello stesso anno, il 24 ottobre fu pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entrò in vigore l’8 novembre.
Il secondo referendum costituzionale si è svolto il 25 e 26 giugno 2006. Quella volta gli italiani respinsero il progetto di riforma costituzionale del 2005/2006, varato su iniziativa del governo Berlusconi allo scopo di modificare la parte Seconda della Costituzione.
Ecco il testo del quesito del 2006: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla Parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?". Neanche in questo secondo caso si faceva cenno agli articoli della Costituzione che si volevano modificare.
In attesa della decisione del Tribunale amministrativo regionale, vediamo per prima cosa il testo dell'articolo 16 della legge 25 maggio 1970, n. 352 intitolata: “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”. L'articolo recita così:
"Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo...(o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della legge costituzionale ...concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ...del ...?»".
La legge dunque parla chiaro: si possono usare due formule, una con l'indicazione diretta degli articoli da cambiare e l'altra più generica senza articoli. Gli unici altri due referendum "costituzionali" (detti anche “confermativi”) della storia della Repubblica italiana si sono svolti nell'ottobre 2001 e nel giugno 2006. E in entrambi i casi i quesiti referendari non riportavano gli articoli della Costituzione modificati. Ma all’epoca, almeno secondo quanto riferiscono le cronache, non ci furono particolari polemiche in merito alla formulazione delle domande.
Vediamo i precedenti quesiti uno per uno.
Quesito del 2001: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?".
Come si vede, non c'è nessun riferimento agli articoli della Costituzione che si intendeva modificare. Il referendum venne approvato con il 64,20% dei voti. La legge costituzionale numero 3 del 2001 fu promulgata dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 18 ottobre dello stesso anno, il 24 ottobre fu pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entrò in vigore l’8 novembre.
Il secondo referendum costituzionale si è svolto il 25 e 26 giugno 2006. Quella volta gli italiani respinsero il progetto di riforma costituzionale del 2005/2006, varato su iniziativa del governo Berlusconi allo scopo di modificare la parte Seconda della Costituzione.
Ecco il testo del quesito del 2006: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla Parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?". Neanche in questo secondo caso si faceva cenno agli articoli della Costituzione che si volevano modificare.