✕

Ischia, la beffa del condonino diventato extralarge

Ascolta l'audio

Nascosta in un comma la norma che perdona perfino gli abusi sui monumenti
2 minuti di lettura
Non finiscono mai le sorprese del condono edilizio a cinque stelle. Sergio Costa l'aveva detto con chiarezza a Repubblica.tv, il 18 ottobre scorso, che quell'indecenza per sanare gli abusi di Ischia infilata furbescamente nel decreto Genova non gli piaceva affatto: "Mi viene il mal di stomaco". E per farselo passare il ministro dell'Ambiente, generale dei carabinieri forestali, chiedeva un emendamento del parlamento.

Soprattutto considerava indigeribile che si applicassero anche alle domande tuttora pendenti per la sanatoria berlusconiana del 2003, quando ormai era in vigore a Ischia il vincolo paesaggistico, i criteri del condono craxiano del 1985. Ossia quelli che avrebbero consentito di regolarizzare pure gli abusi nelle aree soggette a quel vincolo. Eccolo quindi accontentato.

Articolo 25, comma 1-bis: per le istanze ai sensi della legge del 2003 serve il parere favorevole dell'"autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico". …
Non finiscono mai le sorprese del condono edilizio a cinque stelle. Sergio Costa l'aveva detto con chiarezza a Repubblica.tv, il 18 ottobre scorso, che quell'indecenza per sanare gli abusi di Ischia infilata furbescamente nel decreto Genova non gli piaceva affatto: "Mi viene il mal di stomaco". E per farselo passare il ministro dell'Ambiente, generale dei carabinieri forestali, chiedeva un emendamento del parlamento.

Soprattutto considerava indigeribile che si applicassero anche alle domande tuttora pendenti per la sanatoria berlusconiana del 2003, quando ormai era in vigore a Ischia il vincolo paesaggistico, i criteri del condono craxiano del 1985. Ossia quelli che avrebbero consentito di regolarizzare pure gli abusi nelle aree soggette a quel vincolo. Eccolo quindi accontentato.

Articolo 25, comma 1-bis: per le istanze ai sensi della legge del 2003 serve il parere favorevole dell'"autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico". Appena una piccola foglia di fico, che non risolve affatto il problema, perché resta comunque l'applicabilità del maxicondono 1985 anche alle domande della sanatoria 2003. E nei sei mesi fissati per esaminare migliaia di domande è impossibile che le "autorità preposte" diano tutti i pareri necessari. Tanto però basta per affrontare con la coscienza a posto almeno i dibattiti televisivi.

Ma il bello viene subito dopo. Perché nell'emendamento foglia-di-fico ci sono altre due righe. Confezionate, evidentemente, in perfetta sintonia con i furbetti del condonino: "Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, comma 17 e 27 lettera a) del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003". Stop. Il solito geroglifico, alla faccia delle disposizioni che prescrivono la trasparenza e la chiarezza delle leggi: forse nella speranza che nessuno sia in grado di tradurlo. Cosa che invece l'implacabile ex coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, si è incaricato diligentemente di fare.

Scoprendo che quel passaggio scritto in burocratese elimina praticamente ogni limite di quelli che si dovevano introdurre con l'emendamento, almeno per le domande del 2003: consentendo così di sanare, a Ischia, praticamente tutto di ciò che proprio sulla base della legge del 2003 non si sarebbe mai potuto sanare. Chi l'ha scritto? Boh. Però è difficile pensare che al ministero dell'Ambiente, con un ministro così risolutamente ostile ai condoni, nessuno se ne fosse accorto.

Né il ministro, ma nemmeno il suo capo di gabinetto: per inciso, lo stesso ex capo dell'ufficio legislativo del governatore campano Vincenzo De Luca al tempo di quella legge regionale sulle demolizioni degli abusi (la 19 del 2017) che era stata sonoramente bocciata dalla Corte costituzionale. Dunque, un funzionario pubblico perfettamente al corrente della materia.

Ma torniamo al famoso condono del 2003. Con il comma 27 dell'articolo 32 di quella legge si stabiliva che la sanatoria non poteva comunque essere concessa a chi fosse stato condannato per reati di mafia (lettera a), né per le costruzioni non antisismiche (lettera b), come neppure per quelle su terreni dello Stato (lettera c) nelle zone a rischio idrogeologico (lettera d), per gli abusi sugli immobili considerati monumento nazionale (lettera e), nelle aree libere dopo essere state incendiate (lettera f) e sul demanio marittimo (lettera g).

Facile constatare come la parte finale dell'emendamento al decreto Genova che avrebbe dovuto mettere un freno quantomeno alle sanatorie del 2003, citi esclusivamente la lettera a), e nemmeno una di quelle seguenti. Dal che si deduce che a Ischia sopravvive solo il divieto di condonare gli abusi dei mafiosi. Via libera, dunque, alla regolarizzazione delle abitazioni edificate sul suolo demaniale, nelle cale a picco sul mare, sui terreni incendiati.

E d'ora in poi, su quell'isola tanto magnifica quanto esposta al rischio di terremoti e al dissesto idrogeologico, si potranno tranquillamente sanare anche le case prive di qualunque requisito antisismico o nelle aree più critiche. Per capirci, tali e quali a quella presunta villetta di Casteldaccia in Sicilia travolta qualche giorno fa dall'alluvione. In attesa della prossima scossa o delle frane future: sperando ovviamente, e non c'è che da sperarlo, che non si verifichino mai più eventi come quelli del passato anche recente. Ma fra speranza e sicurezza, com'è noto, c'è un abisso.