Riforma della giustizia, Gatta: "Altro che amnistia, ecco cos'è l'improcedibilità. Ora anche il Parlamento si impegni per una ragionevole riduzione della durata dei processi"
di Liana MilellaGian Luigi Gatta, 46 anni, insegna diritto penale alla Statale di Milano. Fa parte del direttivo della Scuola della magistratura. Dirige la rivista giuridica Sistema penale. Da febbraio è consigliere della ministra Cartabia.
ROMA - Professor Gian Luigi Gatta, lei è consigliere della ministra Cartabia e insegna diritto penale alla Statale di Milano. Questa riforma, che ha seguito passo passo, è un'amnistia mascherata? Molte toghe note - da Davigo a Gratteri - rimproverano proprio questo a Marta Cartabia.
"Tutt'altro. Di fatto la riforma opererà per il futuro. L'improcedibilità riguarderebbe, infatti, quando arriveranno in Appello e in Cassazione, solo i procedimenti per i reati commessi dopo il primo gennaio 2020 - quindi non il grosso dell'arretrato - e per di più a condizione che i processi non si chiudano entro due anni in Appello e un anno in Cassazione. I dati dicono che già oggi in due terzi dei distre…
Gian Luigi Gatta, 46 anni, insegna diritto penale alla Statale di Milano. Fa parte del direttivo della Scuola della magistratura. Dirige la rivista giuridica Sistema penale. Da febbraio è consigliere della ministra Cartabia.
ROMA - Professor Gian Luigi Gatta, lei è consigliere della ministra Cartabia e insegna diritto penale alla Statale di Milano. Questa riforma, che ha seguito passo passo, è un'amnistia mascherata? Molte toghe note - da Davigo a Gratteri - rimproverano proprio questo a Marta Cartabia.
"Tutt'altro. Di fatto la riforma opererà per il futuro. L'improcedibilità riguarderebbe, infatti, quando arriveranno in Appello e in Cassazione, solo i procedimenti per i reati commessi dopo il primo gennaio 2020 - quindi non il grosso dell'arretrato - e per di più a condizione che i processi non si chiudano entro due anni in Appello e un anno in Cassazione. I dati dicono che già oggi in due terzi dei distretti l'Appello dura mediamente meno di due anni e che la Cassazione definisce i giudizi in meno di sei mesi. Sulla media nazionale - di due anni e quattro mesi, otto volte superiore a quella europea - incidono i dati di alcune corti d'Appello che hanno molto arretrato. Il ministero le aiuterà con nuove risorse e investimenti mirati. E poi per Bruxelles l'amnistia non è una soluzione. I fondi del Recovery sono subordinati a riforme strutturali: non a interventi tampone".
Ha sentito cosa dicono quelli di M5S? Che la riforma Cartabia è come quelle di Berlusconi sul processo breve per sistemare i suoi processi...
"Confronti tra stagioni politiche diverse e attori diversi non sono proponibili. Non si fa del bene alla giustizia penale e al Paese senza una visione alta, anche nel dibattito pubblico, che rifugga le contrapposizioni e cerchi responsabilmente la condivisione più ampia di soluzioni tecniche ai problemi, a partire da quello della ragionevole durata del processo. Il contesto attuale della riforma del processo penale - non va mai dimenticato - è quello del Pnrr e degli obiettivi - la riduzione del 25% dei tempi - che il Paese deve raggiungere per ottenere dall'Europa i fondi del Recovery Plan. Non solo quelli per la giustizia: tutti i 191 miliardi destinati al nostro Paese. L'impegno del governo, sostenuto da un'amplissima e composita maggioranza, va esattamente in questa direzione. L'auspicio è che lo stesso impegno sia ora del Parlamento, chiamato ad approvare la riforma".
Che differenza c'è, insomma, tra il processo breve e la vostra riforma?
"Quella proposta, del 2009, riguardava anche il primo grado e, soprattutto, risale a una stagione ormai passata, in cui il dibattito sulla prescrizione era condizionato dal sospetto di leggi ad personam. In realtà il cosiddetto processo "breve", meglio, di durata ragionevole, con annessa improcedibilità per superamento dei termini, è stato proposto in passato in più occasioni da autorevoli e insospettabili giuristi come Glauco Giostra ed Elvio Fassone, e anche, nel 2006, dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Riccio. Il punto è questo: a seconda della soluzione tecnica che si adotti, se il processo non ha una durata ragionevole succede che o si prescrive il reato, o scatta l'improcedibilità, oppure, in assenza di prescrizione (come oggi in Appello e Cassazione con la Bonafede) e senza l'improcedibilità (proposta dal Governo), dura a tempo indeterminato. È chiaro allora che la madre di tutti i problemi è la durata del processo. Bisogna ridurla a tempi ragionevoli: se lo si fa si evitano la prescrizione, l'improcedibilità e si tutelano gli interessi di imputati e vittime".
Pensa che le reazioni critiche - anche se ce ne sono di positive, come quelle di Spataro, Bruti, le toghe di Md - derivino dal timore del calo di consensi della categoria? Per Diamanti su "Repubblica" siamo al 36% rispetto al picco del 70% ai tempi di Berlusconi...
"Non credo. Stabilire termini massima di durata del processo, a pena di improcedibilità, responsabilizza indubbiamente la magistratura, come anche tutti gli attori del sistema-giustizia, compreso il ministero. È una scelta coraggiosa imposta dalla necessità di porre rimedio a un'anomalia italiana: l'irragionevole durata del processo, che danneggia imputati e vittime. Una giustizia efficiente e tempestiva è quel che tutti auspicano".
Il rischio della improcedibilità, cioè tempi bloccati in Appello (due anni o al massimo tre) e in Cassazione (un anno, o un anno e sei mesi), sarebbe proprio questo, la "morte" dei processi perché non farebbero in tempo a concludersi.
"Sa quanti sono in Europa gli Stati in cui l'Appello dura più di due anni? Solo l'Italia e Cipro. Il piano di sostegno economico dell'Ue si chiama Next Generation. Dobbiamo lavorare oggi per immaginare un processo nuovo, con tempi allineati alla media europea. Comprendo le preoccupazioni. Ma se i termini massimi di durata proposti dal governo sembrano brevi è perché ci siamo ormai assuefatti a tempi anomali. Basta alzare lo sguardo e guardare all'Europa per rendersene conto. Vanno poi considerati come tempi effettivi. Il timer si bloccherà sempre quando l'attività non potrà svolgersi (ad esempio, per un legittimo impedimento del difensore) e si azzererà in caso di annullamento della Cassazione con rinvio in Appello. Per alcuni reati più gravi sono previste possibili proroghe (fino a un anno in Appello e fino a sei mesi in Cassazione); per quelli puniti con l'ergastolo non sono addirittura previsti termini massimi di durata".
"Se non è zuppa (la prescrizione) è pan bagnato (l'improcedibilità)" chiosa Caselli...
"Tutt'altro. La sfida che anima la proposta del governo è di restituire al processo la sua funzione naturale: accertare fatti ed eventuali responsabilità in tempi ragionevoli, come la Costituzione impone. La legge Pinto considera già oggi ragionevoli due anni per l'appello e un anno per la Cassazione. Perché mai allora il sistema non dovrebbe organizzarsi per garantire il rispetto dei termini di ragionevole durata? È questa la sfida, che ci chiede la Costituzione, prima ancora che l'Europa. La prescrizione del reato, in primo grado, e l'improcedibilità, in Appello e in Cassazione, devono essere eventi eccezionali. Non la fisiologia. A questo dobbiamo puntare. Anche negli Stati Uniti esistono speedy trial limits. Il loro superamento è eccezionale ed è una sconfitta per lo Stato, come lo è la prescrizione da noi a processo in corso. L'organizzazione della giustizia dovrà evitarlo, anche con opportuni investimenti".
Davigo sostiene che con i numeri forniti dalla stessa relazione Lattanzi diventerebbero improcedibilità tutti i processi d'appello....
"Tutt'altro. La proposta è stata avanzata guardando le statistiche. L'obiettivo è ambizioso per il sistema italiano, che da tempo è un perenne malato da curare. Serve una terapia strutturale, qual è quella che fissa limiti di durata massima al secondo e al terzo grado di giudizio. Una terapia che sarà associata a investimenti per il personale (nuovi concorsi per magistrati e personale amministrativo). La magistratura ha dato prova di essere capace di comportamenti virtuosi, attraverso l'organizzazione del lavoro. E così nella Cassazione penale e in molte corti d'Appello, come a Milano e a Palermo, dove i tempi medi sono di molto inferiori ai due anni. Ripeto, dove ci sono situazioni critiche, per carenza di personale, bisognerà intervenire per trovare soluzioni. Ma il sostegno del Ministero e del Governo non mancherà. E l'impegno e la dedizione al lavoro dei magistrati sono fuori discussione e saranno ancor più importanti, come anche la collaborazione degli avvocati".
Però ammetterà che c'è una contraddizione, come dice Scarpinato, perché finirebbero per non essere conclusi i processi nei quali i reati hanno una prescrizione lunga, come la rapina che si prescrive in 12 anni.
"Non si deve dimenticare che la legge vigente prevede il blocco della prescrizione dopo il primo grado e che l'improcedibilità riguarderebbe solo reati che in Appello e in Cassazione oggi non possono prescriversi. E poi dobbiamo distinguere l'orologio della prescrizione, che corre dal momento della commissione del reato fino alla sentenza di primo grado, dall'orologio del processo in Appello e in Cassazione. Se è accettabile che un reato grave si prescriva in 12 anni non è invece accettabile, alla luce dei principi costituzionali, che per confermare o meno una sentenza di primo grado occorrano cinque o dieci anni, o più".
Facciamo un esempio: in primo grado, con la prescrizione bloccata, io vengo assolta. Ma poi il processo diventa "improcedibile" per via dei tempi perché il pg o la parte civile fanno Appello. Che succede?
"Lei potrà rinunciare all'improcedibilità puntando a una conferma dell'assoluzione nel merito".
E nel caso opposto? Io vengo condannata, ma il processo finisce. Resto condannata senza possibilità di una verifica in Appello?
"È bene chiarirlo: l'improcedibilità, dichiarata con sentenza una volta superati i termini, travolge la sentenza impugnata, che viene riformata dalla corte d'Appello e annullata dalla Cassazione. L'imputato condannato in primo grado non è in alcun modo pregiudicato. Se però intende proseguire, puntando a un'assoluzione, può sempre rinunciare all'improcedibilità, come oggi può rinunciare alla prescrizione".
In questo modo non si mortificano le legittime aspettative di tutti, ma anche delle parti civili? L'avvocato Coppi se ne lamenta.
"La proposta del Governo prevede che la parte civile, una volta dichiarata l'improcedibilità in sede penale, possa proseguire il processo davanti al giudice civile, senza perdere le prove acquisite nel processo penale. Nessuna lacuna di tutela e nessuna dispersione degli elementi raccolti in sede penale".
Non ha ragione Bruti Liberati quando scrive che "l'organizzazione della giustizia non è un altro discorso e sarebbe opportuno che suscitasse lo stesso interesse della prescrizione"? Alla fine i 16.500 futuri aiutanti delle toghe ci saranno solo per tre anni, e i magistrati in più, stando ai concorsi, saranno 300...
"Sono d'accordo, e auspico che questa riforma possa fare da volano a un processo culturale: concepire la giustizia come un servizio pubblico - al pari di come lo è ad esempio la sanità; un servizio pubblico che per essere efficiente deve essere organizzato e adeguatamente finanziato dallo Stato. In Italia il numero medio dei magistrati ogni 100mila abitanti è inferiore alla media europea (11.6 contro 17.7); quello dei loro ausiliari è ancor più inferiore (37.1 contro 60.9). Bisogna investire nella giustizia e nei "giovani per la giustizia". L'ufficio per il processo è una prima e straordinaria occasione, finanziata con i fondi europei. L'investimento è a termine perché è a progetto ed è finanziato dall'Ue. Ma ciò non toglie che se l'esperimento darà i frutti che auspichiamo, possa essere stabilizzato. D'altra parte è già previsto da una legge del 2014: è già una realtà, che andrà alimentata investendoci ancora".
Perché nella riforma non avete previsto una stretta sui ricorsi in Appello, come chiede Nello Rossi, una sulle impugnazioni e un limite alla sola legittimità per i ricorsi in Cassazione, come vorrebbe Gratteri?
"L'improcedibilità per decorso dei termini massimi di durata è solo una tra le tante proposte oggetto degli emendamenti del governo. Va letta in un disegno complessivo, che prevede novità rilevanti anche per i giudizi in Appello e in Cassazione e per il giudizio in assenza dell'imputato. Novità volte a rendere più celere il giudizio senza sacrificio dei diritti e delle garanzie del giusto processo. La proposta contempla anche alcuni limiti alla possibilità di proporre Appello e, quanto alla Cassazione, una procedura semplificata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Si prevede poi che i giudizi di impugnazione possano svolgersi, salvo diversa richiesta delle parti, con contraddittorio scritto".
Avete pensato forse che la stretta sui processi possa arrivare dal Parlamento che diminuisce l'area su cui aprire le inchieste? Però questo viene giudicato incostituzionale da toghe come Spataro...
"I criteri di priorità sono oggi già previsti dalla legge e affidati alle procure, senza l'approvazione del Csm. La proposta mira a renderli uniformi e ancor più condivisi e trasparenti, nel rispetto ovviamente dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Si prevede che vengano approvati dal Csm, organo di autogoverno della magistratura, e che vengano scritti sulla base di criteri generali adottati con legge dal Parlamento. Il principio di obbligatorietà dell'azione penale è comunque garantito dalla Costituzione".
Chi è favorevole alla vostra riforma, un pm di Reggio Calabria come Stefano Musolino e la vice presidente dei gip di Milano Ezia Maccora, giudicano positivamente il maggiore controllo dei giudici sul pm. Ma questo è malvisto da un ex procuratore come Spataro. Chi ha ragione?
"La garanzia del controllo del giudice è, per l'appunto, una garanzia in più per chi è sottoposto al processo. Ampliare i momenti di controllo del giudice, come nel caso della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato, con eventuale retrodatazione, serve anche a evitare inefficienze: l'inutilizzabilità degli elementi raccolti dopo la scadenza del termine delle indagini. D'altra parte, oggi il mancato rispetto del termine massimo delle indagini può lasciare a tempo indeterminato nella veste di indagato chi è sotto indagine, e non garantisce risposte in tempi certi alla vittima che ha presentato la denuncia. Per questo si propone l'intervento del gip per risolvere la stasi del procedimento. Non dimentichiamo che l'Italia (nella causa Petrella versus Italia), è stata condannata quest'anno dalla Corte europea dei diritti dell'uomo proprio per l'irragionevole durata delle indagini".
Mi tolga un ultimo dubbio. Sulla costituzionalità di questa norma. Non pensa che sia incostituzionale limitarla ai processi per reati commessi prima del primo gennaio 2020? Io ho commesso un reato prima della Bonafede, il 30 dicembre 2019, e la mia prescrizione non si ferma perché ricade nella legge Orlando (solo sospensione di 36 mesi della prescrizione tra Appello e Cassazione). Ma un'altra persona potrebbe aver commesso lo stesso reato il 2 gennaio 2021, e non solo la prescrizione si ferma, ma scatta anche l'improcedibilità. Per me che ho commesso prima il reato è costituzionalmente legittimo che non si applichi l'improcedibilità in Appello e in Cassazione prevista dalla nuova legge Cartabia?
"Per evitare fraintendimenti è necessario precisare subito che la nuova disciplina ha natura processuale e non sostanziale: in assenza di una norma transitoria si applicherebbe a tutti i processi di Appello e di Cassazione a partire dall'entrata in vigore della legge indipendentemente dalla data in cui è stato commesso il reato. È altrettanto pacifico però che il legislatore può prevedere una disciplina transitoria che limiti ragionevolmente i procedimenti interessati dalla riforma. Dal momento che questa riforma richiede un grande sforzo organizzativo soprattutto per le corti d'Appello, è parso allora opportuno prevedere una gradualità nella sua applicazione, consentendo alla macchina della giustizia di organizzarsi, cosa che non permetterebbe un'applicazione generalizzata a tutti i procedimenti. Ed è parso ragionevole limitarne l'applicazione ai reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 che, per effetto della legge Bonafede, sono diventanti di fatto imprescrittibili dopo il primo grado. Rispetto a questi reati l'improcedibilità è l'unica via per porre una fine a un processo di Appello e di Cassazione potenzialmente a tempo indeterminato. Viceversa, per i reati commessi precedentemente continua a operare anche in Appello e in Cassazione il vecchio rimedio della prescrizione, garantendo così che il processo abbia una fine. Si tratta, insomma, di un punto di equilibrio che mi pare del tutto conforme ai principi costituzionali".