✕

Giustizia, stop all'uso di sbarre e manette ai processi: solo il giudice potrà ordinarle se c'è pericolo

Nel decreto sulla presunzione d’innocenza poche righe ampliano il diritto dell’imputato di presentarsi in aula fuori dalla cella. Caiazza “Giusto che la responsabilità sia di chi decide”. Costa: “In un paese civile è normale che imputato e difensore stiano vicini”. Musolino, pm a Reggio: “La scelta dovrebbe essere il legislatore”
3 minuti di lettura

Sono immagini indimenticabili quelle di Enzo Tortora e di Enzo Carra in manette. Sono passati, rispettivamente, 38 e 28 anni, un’eternità. Eppure il ricordo, e la reazione indignata, restano vivide. Il primo arrestato, il secondo condotto in aula con gli schiavettoni. Chissà se quelle foto sono passate davanti agli occhi di chi ha scritto - nel decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza appena trasmesso alla commissione Giustizia della Camera che dovrà esprimere un parere entro 40 giorni - un articolo sicuramente destinato a influire proprio sulla condizione dell’imputato detenuto nell’aula del processo. Un articolo - che Repubblica ha visionato - che addossa al giudice una nuova responsabilità, quella di decidere, con un’ordinanza motivata e dopo aver sentito le parti, se davvero l’imputato deve stare dietro le sbarre o dietro un vetro protettivo perché viene considerato pericoloso, oppure se all’oppo…

Sono immagini indimenticabili quelle di Enzo Tortora e di Enzo Carra in manette. Sono passati, rispettivamente, 38 e 28 anni, un’eternità. Eppure il ricordo, e la reazione indignata, restano vivide. Il primo arrestato, il secondo condotto in aula con gli schiavettoni. Chissà se quelle foto sono passate davanti agli occhi di chi ha scritto - nel decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza appena trasmesso alla commissione Giustizia della Camera che dovrà esprimere un parere entro 40 giorni - un articolo sicuramente destinato a influire proprio sulla condizione dell’imputato detenuto nell’aula del processo. Un articolo - che Repubblica ha visionato - che addossa al giudice una nuova responsabilità, quella di decidere, con un’ordinanza motivata e dopo aver sentito le parti, se davvero l’imputato deve stare dietro le sbarre o dietro un vetro protettivo perché viene considerato pericoloso, oppure se all’opposto ha diritto di sedersi accanto al suo avvocato. Per il giudice si apre una nuova pagina di responsabilità, che va ad aggiungersi a quella di stabilire se un processo può durare un po’ di più per non finire nel cesto della improcedibilità.

Ma vediamo le poche righe del decreto che si possono battezzare, nei fatti, come un definitivo stop alle manette. Che, sia chiaro, anche oggi sono bandite dall’aula del processo, ma vengono utilizzate per portare il detenuto dal carcere all’aula del palazzo di giustizia. Ma se, fino a oggi, il deus ex machina che validava la pericolosità dell’imputato era di fatto la polizia, da domani il difensore potrà chiedere al giudice conto e ragione di questo trattamento, ed ottenere, di conseguenza, un’ordinanza motivata che consente all’imputato di seguire il processo da uomo “libero”, nel pieno dei suoi diritti, come chiede dal 2016 la direttiva europea sulla presunzione d’innocenza, solo oggi recepita e tradotta nella legislazione italiana.

Il decreto -  messo a punto dall’ufficio legislativo del ministero della Giustizia e portato giovedì 5 agosto a palazzo Chigi dalla ministra Marta Cartabia -  già interviene sulle conferenze stampa dei procuratori (ammesse solo se “strettamente necessarie”), sulla possibilità per l’imputato di chiedere rettifiche a notizie troppo spinte eventualmente fornite, sull’eventuale intervento della procura generale sulla procura della Repubblica in caso di violazioni, sullo stop ai nomi con cui polizie e pm battezzano le inchieste (non devono violare la presunzione d’innocenza). E poi eccoci al nostro articolo 4. Poche righe ma dense di significato.

Perché il legislatore aggiunge un comma all’articolo 474 del codice di procedura penale che sotto il titolo anodino “assistenza dell’imputato in udienza”, detta la regola generale della sua presenza: “L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza”. E qui arriva l’intervento di via Arenula con un secondo comma che dice: “Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l’impiego delle cautele. È comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento”.

Nella relazione che illustra la misura via Arenula spiega che il comma aggiunto ha “la specifica finalità di chiarire che l’eventuale adozione di misure di coercizione fisica nei confronti dell’imputato in corso di processo debba costituire oggetto di specifica valutazione da parte del giudice”. Che ricorrerà “a un’apposita ordinanza da pronunciarsi in udienza nel contraddittorio delle parti e da revocarsi allorquando le esigenze di cautela risultino cessate”. Tradotto, questo significa che non ci sarà più alcun automatismo nella presenza del detenuto dietro le sbarre. Né che a decidere sarà solo la polizia. Il giudice dovrà assumersi per iscritto la responsabilità di una scelta. 

Una decisione che, ovviamente, rende entusiasti i fan della presunzione di innocenza, primo tra tutti Enrico Costa di Azione che con un suo emendamento a fine marzo ha obbligato il governo a recepire le norme europee in attesa dal 2016 di entrare e avere effetto sulla legislazione italiana. Pienamente soddisfatto il presidente delle Camere penali Gian Domenico Caiazza. Perplesso e preoccupato delle conseguenze un pm come Stefano Musolino, che lavora a Reggio Calabria, e che appena un mese fa è stato eletto nuovo segretario di Magistratura democratica.

Costa reagisce da garantista. “Nello schema di decreto - dice il responsabile Giustizia di Azione che ha creato anche il sito presunto innocente.com -  è scritta una cosa che dovrebbe essere naturale in un paese civile: che l’imputato ed il difensore possano consultarsi riservatamente. Perché si arriva a doverlo scrivere esplicitamente? Perché troppo  spesso l’esercizio della difesa è considerato un inutile orpello da limitare. Quanto all’imputato dietro le sbarre, a meno che il pericolo di fuga non sia gravissimo, siamo di fronte a una violazione grande come una casa delle norme Ue”. 

Scontato il via libera di Caiazza che parla di “rafforzamento positivo” delle norme esistenti e  di “una giusta assunzione di responsabilità da parte del giudice sul diritto di stare in aula”.  Secondo Caiazza “prevedere la necessità di un’ordinanza motivata, che può essere oggetto d’impugnazione, rafforza il diritto dell’imputato, in nome della presunzione di non colpevolezza, a vedere adeguatamente motivata la sua privazione del diritto di  comparire al processo come un uomo libero. Oggi, nel caso di più imputati, già di fatto accade che l’imputato non possa sedere vicino al suo difensore”.

Ma da Stefano Musolino, a contatto con le cosche reggine ogni giorno, arriva una preoccupazione. “Questa previsione si risolve nell’ennesimo trasferimento in capo al giudice di valutazioni che avrebbero preteso un’assunzione di responsabilità del legislatore. Nei fatti poi la valutazione sarà di fatto rimessa alla polizia penitenziaria o giudiziaria che accompagna in aula il detenuto e ha la responsabilità di garantire sia la sua incolumità che il suo stato. E sarà difficile, per il giudice, decidere in contrasto con le polizie”. Il rischio, per Musolino, è che tutto questo sortisca un solo effetto, “creare un’altra causa di conflittualità interna al procedimento che ne rallenterà l’andamento”. E va da sé che, nei tempi futuri di processi “improcedibili”, questo potrebbe essere un grattacapo.