Dai trasporti alla scuola: ecco cosa prevede la riforma di Calderoli sull'autonomia regionale
di Conchita Sannino , di Conchita SanninoIl 1 febbraio il Consiglio dei ministri dovrà votare il decreto per l'autonomia regionale differenziata del ministro leghista Roberto Calderoli. A spingere per l'approvazione del testo è il Carroccio e ieri il pre-Cdm ha fatto delle piccole modifiche al provvedimento. Ecco quali sono i sei punti cruciali del dl che il Cdm dovrà varare.
La bozza del ddl Calderoli: cos'è e cosa prevede
Occorre partire da questa premessa. Il disegno di legge che domani, 1 febbraio, sarà sottoposto al Consiglio dei ministri non è la norma che stabilisce nel merito le intese. È una legge di principio: quindi l’architettura formale che traccia il procedimento, individua sulla carta principi di solidarietà, ma non è in grado di vincolare gli schemi di accordo successivi. A questo testo infatti, se approvato al tavolo presieduto dalla premier, seguirà la legge (o più leggi) contenenti gli specifici accordi tra lo …
Il 1 febbraio il Consiglio dei ministri dovrà votare il decreto per l'autonomia regionale differenziata del ministro leghista Roberto Calderoli. A spingere per l'approvazione del testo è il Carroccio e ieri il pre-Cdm ha fatto delle piccole modifiche al provvedimento. Ecco quali sono i sei punti cruciali del dl che il Cdm dovrà varare.
La bozza del ddl Calderoli: cos'è e cosa prevede
Occorre partire da questa premessa. Il disegno di legge che domani, 1 febbraio, sarà sottoposto al Consiglio dei ministri non è la norma che stabilisce nel merito le intese. È una legge di principio: quindi l’architettura formale che traccia il procedimento, individua sulla carta principi di solidarietà, ma non è in grado di vincolare gli schemi di accordo successivi. A questo testo infatti, se approvato al tavolo presieduto dalla premier, seguirà la legge (o più leggi) contenenti gli specifici accordi tra lo Stato e le singole Regioni che richiedono l’Autonomia nelle più svariate materie.
Nel ddl, all’articolo 1, si precisa che “il trasferimento delle funzioni” avverrà soltanto dopo la determinazione dei Lep, cioè dei costi e fabbisogni standard per i servizi. Ma se questi ultimi sono fissati nero su bianco, senza i soldi necessari, e l’Autonomia intanto è avviata dopo il passaggio formale, lo sviluppo differenziato rischia di cristallizzare le disuguaglianze.
I livelli essenziali decisi con il Dpcm
Il passaggio centrale è nell’articolo 3. Su cui gravano due problemi: sia giuridico, sia sostanziale. I Lep sono i livelli essenziali delle prestazioni: significano “diritti civili e sociali”, uguali, in tutto il Paese. Il testo della riforma li definisce “nucleo invalicabile” per il “pieno superamento dei divari”, tra Nord e Sud: e dice che sono determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Dpcm.Ma si tratta dello strumento cui si ricorre per le emergenze, non in linea col dettato costituzionale che mette questa materia, come la Difesa o la Politica estera, nella “potestà legislativa esclusiva” dello Stato. Preferibile una legge, non il Dpcm. Il nodo sostanziale: il testo non indica come concretamente i Lep saranno finanziati. In un Paese in cui i servizi per i cittadini sono già lesionati da disomogeneità (più o meno gravi), fissare i Lep non può che determinare l’allocazione di risorse necessarie a colmare quei divari.
Lo spacchettamento delle risorse
Il disegno di legge prefigura uno spacchettamento disomogeneo di potere, denaro e personale sul territorio nazionale, su cui il Parlamento non è chiamato ad intervenire. All’articolo 5 si prevede infatti che l’attribuzione alle Regioni di “risorse” - in termini economici, ma anche di personale - è determinata dalla Commissione paritetica Stato-Regione. Chi ne farà parte? Per lo Stato, un rappresentante del ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia, un rappresentante del ministero dell’Economia e Finanze, e un altro a seconda della materia trattata; e per le Regioni, i corrispondenti esponenti. In mancanza di risorse aggiuntive, ciò può creare vuoti al “centro” ed evidente indebolimento delle strutture che dallo Stato dovranno occuparsi di quelle Regioni che non hanno chiesto l’Autonomia. Oppure, occorreranno più risorse umane e finanziarie. A leggere questi dati, non sarà comunque a costo zero.
Porti ed energia: nessun limite alle materie
Nessuna preclusione, nessun limite. Lo conferma l’articolo 2 della riforma, al comma 2, quando premette che la richiesta delle Regioni (“gli Atti di iniziativa”) “possono riguardare una o più materie, o più ambiti di materie”.
Qualunque amministrazione , insomma, può chiedere e ambire ad ottenere, come è già avvenuto sul piano delle pre-intese, dalla Scuola all’Energia in versione regionalizzata. Qui, va chiarito, il peccato originale è nella riforma del Titolo V. Ma il testo Calderoli non esprime neanche in linea di principio - come invece decide di fare sui Lep, nel perseguimento della coesione nazionale - l’obiettivo di non rendere settori strategici (come i trasporti, i porti, le politiche energetiche o l’istruzione) circoscritti ai confini periferici. Un dato di realtà: la Toscana ha già chiesto l’energia, la Liguria ha già chiesto il porto, il Veneto ha già chiesto ben 22 materie, quasi nessuna esclusa.
Il ruolo e i pareri del Parlamento
Nel testo, in merito al Parlamento, è stata inserita la parola “deliberazione” invece di “approvazione”. Gli organi parlamentari potranno entrare in alcuni passaggi con più tempo e con i loro pareri, ma questi non sono mai vincolanti. Eloquenti i passaggi sull’iter che, dal primo accordo, porta all’ok definitivo. Lo schema di intesa preliminare passa prima al parere della Conferenza unificata (Stato, Regioni, Enti locali), poi “trasmesso alle Camere, per l’esame degli organi parlamentari”. Ma all’articolo 2, comma 5, si legge: “o comunque decorso il termine di 60 giorni”. Significa che se, in teoria, dalle Camere non arriva nulla entro quella data, il premier o il ministro per gli Affari regionali dispone lo schema, che è passato alla Regione. Questa lo approva e , dopo trenta giorni, l’intesa è deliberata dal Consiglio dei ministri. In sintesi: nell’Aula si dovrebbe andare per l’approvazione finale , a maggioranza assoluta.
Il nodo dei tributi e dei versamenti
Ecco un altro passaggio cruciale. L’intesa individua le modalità di finanziamento delle varie funzioni che saranno attribuite “attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi maturati nel territorio regionale”. Significa che per mandare avanti l’Autonomia in quella Regione - che richiede il trasferimento delle funzioni su una o più materie - è trattenuta parte della fiscalità generale: assumendo che sia “maturata” in quel territorio, mentre su uno stesso reddito, cittadini di aree diverse, versano le stesse tasse. I dettagli sui relativi trasferimenti di “risorse finanziarie, umane e strumentali” verranno comunque dalle specifiche leggi sulle intese vere e proprie. Altro elemento ciritico, all’ultimo articolo, il 10: quando si apre una corsia per “gli atti di iniziativa già presentati”, leggi da Veneto, Lombardia ed Emilia, su cui Corte dei Conti e anche Ufficio Parlamentare di bilancio hanno espresso approfonditi rilievi.