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Montedoro, presidente di sezione del Consiglio di Stato: “Le motivazioni della sentenza della giudice Apostolico hanno una logica che richiama il diritto Ue”

Il docente di Diritto pubblico: “Le polemiche? Cito Livatino: i giudici dovrebbero limitarsi alla politica delle idee e non alla politica militante”
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“La questione è complessa ma le motivazioni affrontate dal giudice di Catania sono logiche. Sulle polemiche penso sia il caso di citare Rosario Livatino: i giudici dovrebbero limitarsi alla politica delle idee e non alla politica partitica”.

Giancarlo Montedoro, presidente di sezione al Consiglio di Stato e professore a contratto di Diritto pubblico, ha letto il provvedimento con cui la giudice Apostolico ha disposto la disapplicazione del decreto Cutro. Cose ne pensa?

“Le motivazioni appaiono logiche ed affrontano questioni serie, naturalmente opinabili e tuttora aperte, come spesso sono le questioni tecnico-giuridiche di elevata complessità. Parlo di elevata complessità perché questi provvedimenti disapplicano, termine non per tutti chiaro, per asserito contrasto con il diritto Ue una norma interna introdotta dal cosiddetto decreto Cutro. In un articolo, il 6 bis, si occupa di chi avanza domanda di protezione internazionale alla frontiera o in zona di transito per essa, provenendo d…

“La questione è complessa ma le motivazioni affrontate dal giudice di Catania sono logiche. Sulle polemiche penso sia il caso di citare Rosario Livatino: i giudici dovrebbero limitarsi alla politica delle idee e non alla politica partitica”.

Giancarlo Montedoro, presidente di sezione al Consiglio di Stato e professore a contratto di Diritto pubblico, ha letto il provvedimento con cui la giudice Apostolico ha disposto la disapplicazione del decreto Cutro. Cose ne pensa?

“Le motivazioni appaiono logiche ed affrontano questioni serie, naturalmente opinabili e tuttora aperte, come spesso sono le questioni tecnico-giuridiche di elevata complessità. Parlo di elevata complessità perché questi provvedimenti disapplicano, termine non per tutti chiaro, per asserito contrasto con il diritto Ue una norma interna introdotta dal cosiddetto decreto Cutro. In un articolo, il 6 bis, si occupa di chi avanza domanda di protezione internazionale alla frontiera o in zona di transito per essa, provenendo da Paese sicuro e di chi, pur provenendo da Paese insicuro, abbia eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera. La disposizione disapplicata disciplina il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri e stabilisce che esso può - questo ‘può’ è importante perché consentirebbe all’amministrazione di valutare i casi senza automatismi illegittimi - essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Ad essa è seguito il decreto che ha quantificato la somma da dare a garanzia, pari a poco meno di cinquemila euro. Il giudice catanese ha ritenuto che la mancata prestazione di una garanzia non possa per sé sola condurre al trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio. Questo principio è tratto dal diritto Ue e pertanto ha comportato la disapplicazione della norma interna del dl Cutro sul presupposto che essa permetta e disponga il trattenimento solo perché un soggetto è privo di mezzi di sussistenza”.

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Il tema dei migranti è assai complesso: quale deve essere il ruolo del giudice per rispettare i diritti dei migranti?

“La Corte Ue e la nostra Corte Costituzionale ritengono essenziale il controllo giudiziario concreto sui provvedimenti relativi ai migranti. Oggi si verifica che molti migranti economici senza visto di soggiorno per lavoro chiedano la protezione internazionale quali rifugiati o perseguitati, una protezione che ha origini diverse di tutela politica dei diritti di libertà, ciò impone uno sforzo enorme alle amministrazioni ed ai giudici che devono lealmente cooperare perché sia garantito il rispetto dei confini dello Stato e nello stesso tempo sia considerato ogni caso in concreto a tutela della persona umana. Ogni migrante ha la sua storia e mai sono consentite espulsioni di massa. Il Tribunale di Catania ha ritenuto i provvedimenti sottoposti al suo esame immotivati. È centrale questo punto: è importante che le amministrazioni motivino i provvedimenti di trattenimento perché essi incidono sulla libertà personale ma è altresì importante che i giudici si rendano conto delle difficoltà dell’amministrazione che opera sul campo e deve fronteggiare flussi sempre più consistenti di migranti irregolari, guardando alla giustificazione concreta del provvedimento più che alla carenza formale della motivazione”.

Cosa pensa della pubblicazione di un video di cinque anni fa che ritrae la giudice Apostolico ad una manifestazione?

“I provvedimenti giudiziari anche quando ben argomentati sono sempre opinabili: la via maestra è che si presentino i mezzi di impugnazione discutendo le questioni nelle sedi giudiziarie. Quanto alla sua domanda i modelli sono vari: dal giudice stilita al giudice immerso nella società. Si può discutere sul tema, con svariati orientamenti. Un punto di equilibrio è stato espresso da Rosario Livatino alla luce della Carta fondamentale: i giudici dovrebbero limitarsi alla politica delle idee e non alla politica partitica”. 

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