Prescrizione, il presidente di Corte d’Appello Frasca: “Altro che tempi rapidi: una nuova legge rischia solo di rallentare i processi”
di Liana MilellaROMA - “Sulla prescrizione la richiesta di una norma transitoria era nell’interesse dei cittadini”. Il presidente della Corte d’Appello di Palermo Matteo Frasca spiega a Repubblica le ragioni della richiesta al Guardasigilli Nordio. Oggi la prescrizione arriva in aula alla Camera con il pieno benestare del ministro della Giustizia.
All’inizio di dicembre lei e gli altri 25 presidenti delle Corti d’Appello italiane avete scritto al Guardasigilli Carlo Nordio una garbata lettera per segnalargli l’assoluta necessità di inserire una norma transitoria in vista della nuova modifica della prescrizione. Che adesso, in prima lettura, viene approvata dalla Camera. Sbaglio o quella lettera è caduta nel vuoto?
“È necessaria una premessa: la nostra lettera, che lei giustamente definisce “garbata”, nasce soltanto dall’esigenza di una norma transitoria che contribuisca a risolvere i seri problemi interpretativi che si prospettano nell’applicazione della nuova disciplina della prescrizione, che ha pe…
ROMA - “Sulla prescrizione la richiesta di una norma transitoria era nell’interesse dei cittadini”. Il presidente della Corte d’Appello di Palermo Matteo Frasca spiega a Repubblica le ragioni della richiesta al Guardasigilli Nordio. Oggi la prescrizione arriva in aula alla Camera con il pieno benestare del ministro della Giustizia.
All’inizio di dicembre lei e gli altri 25 presidenti delle Corti d’Appello italiane avete scritto al Guardasigilli Carlo Nordio una garbata lettera per segnalargli l’assoluta necessità di inserire una norma transitoria in vista della nuova modifica della prescrizione. Che adesso, in prima lettura, viene approvata dalla Camera. Sbaglio o quella lettera è caduta nel vuoto?
“È necessaria una premessa: la nostra lettera, che lei giustamente definisce “garbata”, nasce soltanto dall’esigenza di una norma transitoria che contribuisca a risolvere i seri problemi interpretativi che si prospettano nell’applicazione della nuova disciplina della prescrizione, che ha peculiarità del tutto originali rispetto alle altre disposizioni normative dettate in materia. Si tratta, quindi, di una richiesta finalizzata non a interferire indebitamente nell’attività parlamentare, come purtroppo è stato affermato sorprendentemente da qualcuno, ma, al contrario, è una iniziativa funzionale a consentire l’applicazione più rapida ed efficace delle nuove norme evitando un notevole aggravio organizzativo per gli uffici: il tutto nell’interesse dei cittadini”.
Dunque era un utile indicazione tecnica per evitare ulteriori ritardi nei processi.
“Del resto, lo spirito e l’obiettivo della lettera sono stati pienamente colti dal ministro Nordio che con una cortese risposta, con la quale peraltro rimetteva al Parlamento ogni decisione sul punto, ci ha ringraziato ‘per lo spirito di leale collaborazione dimostrato anche in questa occasione’. Non so dire se il nostro appello cadrà nel vuoto o se ci sia ancora la possibilità di un intervento nel senso auspicato: ogni decisione compete al legislatore”.
Giusto domani il Csm approverà una relazione della sesta commissione sul cambio della legge in cui innanzitutto vengono citati gli obiettivi del Pnrr e la “giustificata preoccupazione che proprio l’entrata in vigore della nuova prescrizione possa comprometterne i risultati”. Quindi il Csm, anche se con ritardo e soprattutto a ridosso del primo voto in aula della legge, segue la vostra stessa linea?
“Si tratta di una ulteriore conferma a livello istituzionale alto della fondatezza delle nostre preoccupazioni e che ci conforta sull’opportunità, anzi vorrei dire sulla doverosità, della nostra iniziativa che, ribadisco, non ha altro obiettivo che rendere più semplice l’applicazione delle norme: purtroppo le risorse sono poche e dovrebbe essere interesse di tutti che non vengano disperse”.
Mi dica innanzitutto una cosa, secondo lei questo nuovo cambio della prescrizione, il quarto in cinque anni, era proprio necessario? Cioè cambiare la prescrizione rappresenta un’emergenza della giustizia italiana e può modificare la situazione in meglio, cioè può accelerare i processi, oppure si tratta semplicemente di un modo per, magari, far aumentare il numero delle prescrizioni?
“Non entro nel merito, ma dico solo che l’efficacia di una norma non dipende solo dal suo contenuto ma anche dalla sua stabilità che consente di sperimentarne in modo adeguato l’efficacia e di coglierne con sufficiente grado di certezza le eventuali criticità. Cambiamenti delle leggi ravvicinati nel tempo dovrebbero essere evitati perché complicano l’applicazione delle norme e creano disorientamento negli operatori e danno all’organizzazione degli uffici”.
Beh qui, obiettivamente, gli anni tra una legge e l’altra sono pochissimi.
“Per decenni la prescrizione è stata utilizzata per tentare di assicurare la ragionevole durata del processo. Ma il processo si celebra per accertare la verità, per accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, per cui la fine del processo determinata dalla prescrizione è il fallimento della sua funzione. La ragionevole durata del processo va assicurata sia con regole chiare, essenziali e tendenzialmente stabili, sia con l’apprestamento delle risorse umane e materiali necessarie, e non con la prescrizione”.
Lei comunque mi sta dicendo che non solo cambiare la legge non era necessario, ma la sua approvazione avrà un effetto negativo, cioè vi costringerà a rifare tutti i calcoli, perdendo molto tempo, proprio com’era scritto nel vostro documento, con il rischio di rendere i processi ancora più lunghi di quanto già non siano. È così?
“Non dico che cambiare la legge non era necessario; dico che ogni cambiamento comporta un reset e una ripartenza e ciò impone sforzi organizzativi e dispersione di energie, soprattutto quando i mutamenti non sono accompagnati da regole chiare e di agevole applicazione”.
Nel parere del Csm si sottolinea anche la difficoltà di stabilire in quale momento si possa fissare la nuova legge rispetto allo svolgimento del processo, e cioè se “al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, ovvero a quello della presentazione dell’impugnazione o infine a quello della celebrazione del giudizio di impugnazione”. Un bel rompicapo insomma, per giunta poco comprensibile per i cittadini, che vi costringerà comunque a dei calcoli molto complessi e a una grande perdita di tempo…
“Le regole processuali non di rado sono complesse per gli addetti ai lavori e a maggior ragione lo sono per i cittadini che in generale sono estranei a queste tematiche. Spero solo che i temuti rallentamenti che potranno derivare dalla farraginosità della nuova disciplina e dalla difficoltà della sua applicazione non vengano attribuiti, come ormai spesso accade, a inefficienza della magistratura”.
Sempre il Csm mette in evidenza che, dovendo applicare la disciplina più favorevole, potrebbe anche accadere che nell’ambito dello stesso processo vi siano prescrizioni diverse a seconda dei reati. Davvero un bel rompi capo non le pare?
“Un’altra ragione che renderebbe ancor più pressante l’esigenza di una norma transitoria”.
Al Senato sta per essere licenziato in commissione giustizia, il primo ddl del Guardasigilli Nordio che contiene la cancellazione dell’abuso d’ufficio. Qual è la sua opinione su questo?
“Ritengo che sia un errore. Le giustificazioni addotte per questa scelta sono due: l’esiguo numero di condanne e la “paura della firma”. Entrambe le ragioni non convincono e credo che anche tra i proponenti vi siano dubbi. Il numero delle condanne, che peraltro non è così esiguo come si afferma, non è di per sé una ragione che giustifica l’abolizione di un reato se si riconosce che la previsione di una sanzione penale è posta a tutela di beni di interesse generale: del resto diversi reati continuano a essere in vigore anche se i casi di condanna sono bassi o addirittura irrisori”.
Tutti sanno bene che la “vera” ragione per cancellare l’abuso d’ufficio è lasciare le mani libere agli amministratori locali. Proprio l’ossessione, più che la paura della forma.
“Questa “paura della firma” mi sembra più una suggestione che un argomento giuridico. Il pubblico ufficiale esercita un potere e il potere si giustifica e si legittima se allo stesso corrisponde una responsabilità: potere e responsabilità sono un binomio inscindibile. Tra l’altro l’attuale formulazione della norma, modificata diverse volte in senso sempre più restrittivo, non punisce più la discrezionalità delle scelte del pubblico ufficiale e questo spiega anche l’aumento delle ipotesi di assoluzione, mentre per effetto della riforma in itinere non sarà più punibile il pubblico ufficiale che non si astiene in presenza di un interesse privato”.
E ancora, sempre in quel testo, c’è l’evidente intenzione di operare una stretta sulle intercettazioni, a partire dal fatto che non potranno essere più pubblicate quelle che non sono contenute in un documento dei giudici, ma soprattutto non potranno neppure essere citati dei nomi se non si tratta di persone coinvolte nel processo. C’è il rischio che non si capisca più nulla di quello che i giudici vogliono contestare agli imputati?
“Da tempo è in discussione la revisione della disciplina delle intercettazioni. Anche su questa questione temo che non si tenga adeguatamente in conto che la materia è disciplinata da un testo normativo entrato in vigore da pochi anni e, quindi, neppure adeguatamente sperimentato, particolarmente rigoroso quanto ai presupposti, ai limiti di ammissibilità e di utilizzazione, ai controlli: un articolato sistema che appare del tutto tranquillizzante e garantista sotto ogni profilo”.
E dunque per cambiare ancora?
“Gli abusi non dipendono dalle regole che esistono, ma dalla loro violazione, per cui limitarne l’utilizzo non risolverebbe il problema e finirebbe per depotenziare un mezzo di ricerca della prova che si è rivelato indispensabile per molti fatti illeciti. E non basta dire che le intercettazioni non si toccano per i reati di mafia perché Cosa Nostra spara meno e cerca di arricchirsi con la corruzione, dove l’omertà è ancora più marcata, anche perché il corruttore è penalmente responsabile come il corrotto ed è utopia sperare che uno dei due parli perché dovrebbe accusare se stesso. Le intercettazioni, anche nelle forme più invasive, non servono solo per arrestare i latitanti, ma anche per perseguire le fonti di arricchimento delle organizzazioni criminali”.