Barbera contro l’inerzia del Parlamento sui diritti: "Fate le leggi sul fine vita e sui figli delle coppie di fatto"
di Liana MilellaROMA - Da una parte una bacchettata ai giudici, colpevoli di non rivolgersi alla Consulta “disapplicando” da soli leggi, mentre il passaggio costituzionale non solo è auspicabile, da assolutamente dovuto. E dall’altra, un’apertura di credito “costituzionale” al Parlamento. Certo la Corte è la garante della Costituzione, ma non ne è la padrona esclusiva. Dice Barbera: “Questa Corte è chiamata a essere “custode della Costituzione”, ma è tenuta ad essere altrettanto attenta a non costruire, con i soli strumenti dell’interpretazione, una fragile “Costituzione dei custodi”.
Una definizione, quest’ultima, destinata a far discutere. Ma un messaggio anche alle Camere, che non a caso arriva da chi, come Barbera, ha diviso la sua vita tra la Consulta e il Parlamento, dov’è stato seduto per cinque legislatura con il Pci prima e il Pds poi. Ma sentiamo le parole di Barbera, che sul punto, vanno citate tal quali: “La Costituzione del 1948 è, nel complesso, soprattutto per quanto riguarda i princip…
ROMA - Da una parte una bacchettata ai giudici, colpevoli di non rivolgersi alla Consulta “disapplicando” da soli leggi, mentre il passaggio costituzionale non solo è auspicabile, da assolutamente dovuto. E dall’altra, un’apertura di credito “costituzionale” al Parlamento. Certo la Corte è la garante della Costituzione, ma non ne è la padrona esclusiva. Dice Barbera: “Questa Corte è chiamata a essere “custode della Costituzione”, ma è tenuta ad essere altrettanto attenta a non costruire, con i soli strumenti dell’interpretazione, una fragile “Costituzione dei custodi”.
Una definizione, quest’ultima, destinata a far discutere. Ma un messaggio anche alle Camere, che non a caso arriva da chi, come Barbera, ha diviso la sua vita tra la Consulta e il Parlamento, dov’è stato seduto per cinque legislatura con il Pci prima e il Pds poi. Ma sentiamo le parole di Barbera, che sul punto, vanno citate tal quali: “La Costituzione del 1948 è, nel complesso, soprattutto per quanto riguarda i principi, tuttora robusta, perché il suo è un testo che il Costituente ha voluto “eclettico”, “inclusivo”, “a virtualità multiple”. E Barbera cita ad esempio i fatto che “la nostra Carta non ha smesso di esprimere la sua vitalità anche in momenti successivi al tramonto dei partiti dell'arco costituzionale che ad essa avevano dato vita e che per decenni l'hanno sostenuta”.
Il ruolo “costituzionale” del Parlamento
Ma la Costituzione, secondo Barbera, non va letta “come testo ‘separato’, bensì come parte irradiante di un più ampio ‘ordinamento costituzionale’; ordinamento alimentato dalla ‘base materiale’ su cui il testo poggia e che è in continua evoluzione”. E qui ecco il passaggio sul ruolo delle Camere: “In un sistema costituzionale fondato sulla separazione dei poteri, al rigoroso rispetto delle decisioni delle magistrature deve corrispondere l’altrettanto rilevante rispetto delle decisioni delle sedi parlamentari, espressioni della sovranità popolare”.
Qui c’è il pieno riconoscimento delle Camere come “attore costituzionale”. Tant’è che Barbera parla del “coinvolgimento del legislatore che questa Corte sollecita nell’assunzione di scelte che necessariamente richiedono una lettura dei parametri costituzionali non strettamente testuale, “non originalista”. E segue qui il passaggio sui “custodi”. Se la Corte è chiamata a essere “custode” della Carta, essa “è tenuta a essere altrettanto attenta a non costruire, con i soli strumenti dell’interpretazione, una fragile ‘Costituzione dei custodi’”. Che ovviamente, in quanto tale, dovrebbe escludere tutti gli altri dalla possibilità di “toccare” la Carta. Mentre ecco che Barbera cita le “importanti innovazioni nella storia della Repubblica – si pensi alla disciplina dell’interruzione della gravidanza o a quella delle unioni civili – che sono state il frutto del concorso di rilevanti pronunce della Corte costituzionale (rispettivamente sentenze n. 27 del 1975 e n. 170 del 2014), a cui hanno fatto seguito non meno significative decisioni legislative, che hanno visto ampiamente coinvolta la rappresentanza popolare (rispettivamente la legge n. 194 del 1978 e la legge n. 76 del 2016). Tale convergenza si è resa virtuosa proprio perché in questi ambiti la lettera della Costituzione non indicava una soluzione univoca”.
La bacchettata ai giudici
Se il Parlamento è un attore primario della Costituzione, i giudici - che sono tenuti ad applicare le leggi - se individuano una violazione della Carta non possono “disapplicare” la norma ma devono rivolgersi alla Consulta. Dice Barbera: “Si può comprendere (ma non giustificare) che il giudice avverta l’esigenza di approntare una risposta, la più rapida ed efficace possibile, a fronte di assetti normativi reputati in contrasto con la Costituzione, e, più specificamente, di offrire una tutela ai diritti inviolabili che essa riconosce”. Ma questa per barbera è una strada sbagliata: “È un orientamento dei giudici di merito praticamente immotivato, alla luce del fatto che la Corte è in grado, ormai, di definire un incidente di legittimità costituzionale nel giro di pochi mesi e che, nel frattempo, sono comunque esercitabili da parte del giudice comune i necessari poteri cautelari, affinché non vi sia un vuoto di tutela costituzionale. Ricordo, in proposito, che il tempo medio di risoluzione delle controversie, nel 2023, è stato di 227 giorni, ma esso può essere sensibilmente ridotto per le questioni di particolare rilievo”. E qui Barbera conclude così la sua “arringa” contro i giudici: “Naturalmente, non intendo negare il ruolo fondamentale che il giudice comune può e deve esercitare, ma piuttosto ricondurlo ai limiti della sua sfera di competenza, allontanando quegli “eccessi valoriali” da cui talvolta non pochi di essi si sentono pervasi”.
La bacchettata alle Camere
Quanto alle Camere - a cui ricorda in primo luogo il loro dovere di eleggere “nel più breve tempo” il giudice costituzionale mancante ormai da novembre 2023 - Barbera si chiede “se non sia da mettere in evidenza l’importanza del dovere di cooperazione tra Corte costituzionale e legislatore, ciascuno nel rispetto e nei limiti, anche procedurali, delle proprie competenze”. La Corte ha fatto i suoi passi passando “dai moniti alle sentenze additive di principio; dalle pronunce di inammissibilità per discrezionalità legislativa si è passati all’incostituzionalità prospettata, ma non dichiarata, o, in modo ancora più penetrante, alle decisioni a incostituzionalità differita”.
Ma il Parlamento, per parte sua, è stato inadempiente. “Non si può non manifestare un certo rammarico per il fatto che nei casi più significativi il legislatore non sia intervenuto, rinunciando ad una prerogativa che ad esso compete, obbligando questa Corte a procedere con una propria e autonoma soluzione, inevitabile in forza dell’imperativo di osservare la Costituzione”. E proprio per questo Barbera “auspica” un intervento del legislatore che dia seguito alla sentenza Cappato sul fine vita, nonché uno che “tenga conto del monito sulla condizione anagrafica dei figli di coppie dello stesso sesso”, già chiesto con due sentenze, la 32 e la 33 del 2021. E qui Barbera bacchetta le Camere: “In entrambi i casi il silenzio del legislatore sta portando, nel primo, a numerose supplenze delle assemblee regionali; nel secondo, al disordinato e contraddittorio intervento dei Sindaci preposti ai registri dell’anagrafe”.
Nella logica della collaborazione, Barbera ipotizza che “in casi eccezionali, possa sorgere l’esigenza di modulare gli effetti temporali della pronuncia di accoglimento, in un’ottica di collaborazione con il legislatore. Contenendo l’impatto della decisione in una precisa dimensione temporale, si agevola un intervento legislativo per una disciplina ricostruttrice che si faccia carico del problema, evitando vuoti normativi, oltre che garantendo maggiore certezza dei rapporti giuridici”.
Netto no all’opinione dissenziente, il caso Zanon
Il caso Zanon è sul tavolo, il suo libro è in libreria - Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi, Zanichelli - e Barbera, senza mai citarlo, alla fine del suo speech affronta la questione. “La stesura di una pronuncia costituzionale, e le sue successive lettura e approvazione, rifuggono da ogni logica pregiudiziale: le maggioranze nel Collegio si formano e si scompongono di volta in volta, al di là delle provenienze, al di là delle rispettive culture politiche”. Quanto alla discussione sul tema “sia chiaro che è pienamente legittima, ma, in assenza di una diversa normativa, va comunque rispettato – lo sottolineo con forza! – il “segreto” della camera di consiglio, volto non a garantire sorpassati “arcana imperii”, ma istituto necessario per assicurare la libertà e l’indipendenza della Corte costituzionale”.
Un “segreto” dunque. Che non può essere violato. “Non intendo affidarmi a dati testuali ma la deliberazione in segreto della Camera di consiglio è pratica da sempre rispettata nella storia della Corte, in armonia peraltro con le regole generali del processo”. Barbera chiude con un altro richiamo alla Carta: “L’obbiettivo che accomuna questo Collegio è la tutela e lo sviluppo della nostra Costituzione, da intendere non come un documento brandito per letture divisive, ma come il tessuto che, attraverso la condivisione dei suoi principi, regge e unifica la Repubblica”.