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Fact-checking sul traffico di influenze ‘in versione’ Nordio. Un reato che ci metterà contro l’Europa. L’analisi del giurista Gatta

Carlo Nordio (fotogramma)
Diventa evanescente l’illecito penale che dal 2012 ha consentito di individuare e perseguire le mediazioni scorrette. Tanti i processi a rischio
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Con un’operazione di taglia e cuci il Guardasigilli Carlo Nordio ha riscritto e di fatto trasformato il reato di “traffico di influenze illecite”, introdotto dalla legge anticorruzione dell’ex ministra Paola Severino nel 2012. Lo esaminiamo con il giurista della Statale di Milano Gian Luigi Gatta, più volte ascoltato da Camera e Senato, con cui abbiamo già sottoposto a fact-checking l’abuso d’ufficio. Ecco i punti controversi.

La nuova formulazione è in sostanza una “abolitio criminis”, destinata a metterci nei guai con l’Europa e che farà saltare processi e condanne, oppure, come sostiene Nordio, siamo di fronte soltanto a un intervento chiarificatore?

Gatta non ha dubbi e opta per la lettura negativa, ma parte dalla nuova versione del reato mettendola a confronto con quella precedente. Da professore di diritto penale, come se stesse parlando ai suoi studenti, ci spiega innanzitutto cos’è stato fino a oggi il traffico d’influenze: “È l’avamposto nel contrasto alla corruzione. È previ…

Con un’operazione di taglia e cuci il Guardasigilli Carlo Nordio ha riscritto e di fatto trasformato il reato di “traffico di influenze illecite”, introdotto dalla legge anticorruzione dell’ex ministra Paola Severino nel 2012. Lo esaminiamo con il giurista della Statale di Milano Gian Luigi Gatta, più volte ascoltato da Camera e Senato, con cui abbiamo già sottoposto a fact-checking l’abuso d’ufficio. Ecco i punti controversi.

La nuova formulazione è in sostanza una “abolitio criminis”, destinata a metterci nei guai con l’Europa e che farà saltare processi e condanne, oppure, come sostiene Nordio, siamo di fronte soltanto a un intervento chiarificatore?

Gatta non ha dubbi e opta per la lettura negativa, ma parte dalla nuova versione del reato mettendola a confronto con quella precedente. Da professore di diritto penale, come se stesse parlando ai suoi studenti, ci spiega innanzitutto cos’è stato fino a oggi il traffico d’influenze: “È l’avamposto nel contrasto alla corruzione. È previsto sia nella convenzione Onu contro questi crimini, sia in quella del Consiglio d’Europa sugli stessi reati, nonché è citato nell’ultima proposta di direttiva Ue contro i delitti dei colletti bianchi. Consente di punire faccendieri, lobbisti e intermediari che preparano il terreno per rendere possibile l’accordo illecito”.

Nel 2012 è stata l’Europa a chiedere all’Italia di prevedere nel codice penale il traffico di influenze? I cambiamenti di Nordio ci mettono in pericolo?

È andata in questo modo, e dobbiamo capire se adesso quella del governo è una marcia indietro che potrebbe esporci ai fulmini della Ue. Secondo Gatta lo è. “Proprio così purtroppo. Quando si modificano norme delicate come questa, bisogna sempre fare i conti con le convenzioni internazionali e con gli organismi di controllo, come il Greco, il Gruppo di Stati contro la corruzione, e il Working group on bribery dell’Ocse. Altrimenti poi si rischiano violazioni che costringeranno l’Italia a fare un passo indietro”. Per dirla in modo semplice “il nostro Paese ha gli occhi del mondo addosso e non può fare quello che vuole”.

Esaminando chirurgicamente la norma di Nordio e confrontandola con quella che sparisce si trova subito il baco. Possiamo scoprire i possibili rischi?

La materia è molto complessa, ma ad aiutarci a capirla sono i processi fatti dal 2012 a oggi. Un lungo elenco che Gatta ha di fronte. “Diciamo subito che l’articolo 346bis del codice penale ha consentito di punire la figura del faccendiere che si fa pagare per la sua raccomandazione. Siamo di fronte a una triangolazione tra il privato cittadino, per esempio un imprenditore che vuole concludere un affare con un esponente della pubblica amministrazione, il mediatore che conosce davvero o millanta di conoscere il funzionario pubblico, sia esso un sindaco, un assessore, un parlamentare, un ministro, un consigliere del Csm, un commissario straordinario del governo, che è la terza figura del nostro triangolo”.

Assicurare alla giustizia un mediatore, com’è accaduto finora nelle inchieste in cui dal 2012 è stato contestato il reato di traffico d’influenze, sarà più difficile o addirittura impossibile dopo le modifiche di Nordio?

La relazione che accompagna il suo ddl parla di “modifiche per meglio precisare alcuni elementi del reato tenendo conto dei rilievi mossi dalla dottrina e degli sviluppi della più recente elaborazione giurisprudenziale”. Vero o falso? Risponde Gatta: “I fatti non stanno affatto così. Dopo la “cura” Nordio il reato sarà troppo ampiamente ridimensionato, al punto che i magistrati avranno enormi difficoltà a utilizzarlo nei casi di mediazione illecita”.

Si possono fare degli esempi per dimostrare che il governo sta davvero sbagliando e rischia di andare a “sbattere” contro l’Europa?

Certo che si può. Purtroppo si tratta di un elenco molto lungo. Che Gatta ha via via costruito in questi mesi di analisi giuridica della fattispecie. Per usare un’immagine, se fino a oggi il pm e il giudice avevano in mano un rete del diametro di 40-50 centimetri per isolare il mediatore illecito, con la legge Nordio ne avranno una di una dozzina di centrimetri. Gatta elenca le modifiche restrittive che hanno prodotto il guaio. “Primo: le relazioni del mediatore con il pubblico funzionario dovranno essere effettive, perché la norma impone la presenza di “relazioni esistenti”, mentre in quella che sta per essere cancellata potevano essere anche solo “asserite”. Siamo di fronte a un primo caso di abolitio criminis. Non si potrà più punire il mediatore che millanti relazioni inesistenti, a meno di poter dimostrare che c’è stata una truffa. Percorso non facile e riduttivo perché resterebbe comunque impunito chi ha pagato il mediatore. Nei processi in corso per casi simili i magistrati dovranno porsi il problema e procedere alle necessarie verifiche”.

Con l’abuso, su indicazione del Colle, il Guardasigilli ha dovuto introdurre il peculato per distrazione anche dei fondi europei. La nuova formulazione di Nordio del traffico d’influenze potrebbe creare problemi alla promulgazione della legge in quanto in contrasto con l’Europa?

Dice Gatta: “Potrebbe anche accadere perché l’articolo 12 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione, firmata a Strasburgo nel 1999, impone di punire il traffico d’influenze e parla del mediatore che asserisce anche solo di avere relazioni con il pubblico funzionario, cioè millanta di averle. L’Italia sta cancellando quest’ipotesi. Peccato che nel 2019 anche il reato di millantato credito è stato soppresso perché era confluito nel traffico di influenze”. Quindi se il testo passa così, l’Italia finirà sotto la lente dei controlli europei.

Dopo la stretta di Nordio ci vorrà solo un passaggio di denaro o di altra utilità “economica” per far scattare il reato? Restano fuori così altre possibili “utilità”?

Anche qui Gatta dice che siamo di fronte a un’altra, e per giunta evidente, abolitio criminis. Che spiega così: “Non sarà più punibile il mediatore che riceve un’utilità non economica, come un rapporto sessuale, o vantaggi di natura politica, o una raccomandazione per sé o per la sua famiglia. Anche in questo caso l’Italia diventa inadempiente con l’Europa che, nella Convenzione contro la corruzione, parla invece di ‘qualsiasi vantaggio indebito’. L’Italia come potrà spiegare agli osservatori internazionali, che periodicamente ci controllano, questo ridimensionamento in aperto contrasto con la Convenzione?”. È un altro dubbio che la Camera, in sede di voto finale del provvedimento, martedì dovrebbe porsi.

Nell’operazione di taglia e cuci Nordio inserisce una lunga definizione su cosa sia la mediazione illecita. Cioè quella “per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”. Siamo di fronte a un’altra restrizione che potrebbe complicare non solo la contestazione del reato, ma anche mettere in crisi i processi in corso in quanto si configura come una norma più favorevole?

Gatta solleva il problema per almeno quattro ragioni. La prima: “Il testo del ministro stringe troppo il concetto di mediazione illecita rispetto a quanto prevede lo stesso articolo 12 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione”. La seconda: “Molto spesso il reato che il mediatore rende possibile è l’abuso d’ufficio, che come sappiamo Nordio ha cancellato. E questo purtroppo determina un contraccolpo immediato sul traffico d’influenze”. La terza: “La mediazione messa in atto dal faccendiere può in diversi casi avere l’obiettivo di realizzare un illecito anche non penale, ma amministrativo, o anche un risultato lecito, come una raccomandazione”.

È qual è la quarta ragione che “stringe” troppo il reato?

La quarta è questa: “Tutti gli esperti della materia attendono da anni la regolamentazione del lobbying. In sua assenza cambiare adesso in questo modo il traffico d’influenze rischia solo di mettere in crisi, proprio come per l’abuso d’ufficio, i processi che, nell’ordine, se già chiusi con sentenza definitiva potranno essere riaperti per la revoca della condanna; se in corso dovranno essere rivalutati dai magistrati per verificare se i fatti restano penalmente rilevanti. Ma soprattutto sarà molto più difficile il contrasto alla corruzione nella fase embrionale in cui comincia a manifestarsi. A fronte di tutto questo il misero pannicello caldo è l’aumento di soli sei mesi della pena minima”. Per concludere il nostro fast-cheking ci conferma che oggi il traffico di influenze è punito da un anno a quattro anni e sei mesi. Domani sarà punito da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. E tutto si può dire tranne che si tratti di un inasprimento che terrorizzerà i mediatori. Grazie a una legge che non si potrà mai chiamare “spazza-faccendieri”.

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