La sentenza della Consulta sul fine vita richiama il Parlamento ai suoi doveri e affida ai giudici l’ultima parola sui trattamenti di sostegno
di Liana MilellaROMA - Eccola la nuova e storica sentenza sul fine vita della Corte costituzionale, che porta il numero progressivo 135. Firmata dai giudici Franco Modugno e Francesco Viganò, e dal presidente della Corte Augusto Barbera. Sono quasi 40 le pagine nella versione in pdf, consultabile sul sito stesso della Corte. Decisione tanto attesa che la medesima Corte anticipa, nei dettagli, con un suo comunicato stampa. Già significativo nel titolo: “Suicidio assistito: la Corte costituzionale ribadisce gli attuali requisiti e ne precisa il significato”. Dunque la Consulta torna, con una sentenza interpretativa di rigetto, alla sua storica sentenza del 2019 in cui sul fine vita, dopo il caso Cappato e la morte di Dj Fabo, venivano poste quattro condizioni per renderlo possibile. Come anticipato da Repubblica, la Corte punta la sua attenzione sui “trattamenti di sostegno vitale” e affida ai giudici la valutazione caso per caso.
Il Parlamento latitante sul fine vita
Ecco le prime parole del comunicat…
ROMA - Eccola la nuova e storica sentenza sul fine vita della Corte costituzionale, che porta il numero progressivo 135. Firmata dai giudici Franco Modugno e Francesco Viganò, e dal presidente della Corte Augusto Barbera. Sono quasi 40 le pagine nella versione in pdf, consultabile sul sito stesso della Corte. Decisione tanto attesa che la medesima Corte anticipa, nei dettagli, con un suo comunicato stampa. Già significativo nel titolo: “Suicidio assistito: la Corte costituzionale ribadisce gli attuali requisiti e ne precisa il significato”. Dunque la Consulta torna, con una sentenza interpretativa di rigetto, alla sua storica sentenza del 2019 in cui sul fine vita, dopo il caso Cappato e la morte di Dj Fabo, venivano poste quattro condizioni per renderlo possibile. Come anticipato da Repubblica, la Corte punta la sua attenzione sui “trattamenti di sostegno vitale” e affida ai giudici la valutazione caso per caso.
Il Parlamento latitante sul fine vita
Ecco le prime parole del comunicato stampa: “Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia”. Perché da quel settembre 2019 il Parlamento, nonostante le sollecitazioni della Corte, non ha più fatto nulla. E dunque, ricorda la Corte, “i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza 242, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza”. Ecco i requisiti di cinque anni fa: “Tutti questi requisiti - (a) irreversibilità della patologia, (b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, (c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, (d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli - devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza”.
Il ricorso della giudice di Firenze
Questo è un punto fermo, che oggi la sentenza della Corte puntualizza. E si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla gip di Firenze Agnese De Girolamo sull’articolo 580 del codice penale che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza”.
E qui ecco la “storia” e il “contenuto” di quel ricorso: “Le questioni nascevano da un procedimento penale contro tre persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera. Il gip ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza del 2019. Il gip, a questo punto, ha chiesto alla Corte di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. La Corte ricorda che nel giudizio di legittimità costituzionale è stato ammesso l’intervento di due donne affette da analoghe patologie, a sostegno delle questioni prospettate.
Focus sui “trattamenti di sostegno vitale”
Come primo passo “la Corte ha escluso che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale determini irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti”. La sentenza del 2019 - ricorda la Corte - non aveva riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile determinata da una patologia irreversibile, ma aveva soltanto “ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, riconosciuto dalla legge 219 del 2017 sulle Dat e sul consenso informato, nel rispetto dell’articolo 32, secondo comma, della Costituzione, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza”. Secondo la Consulta, “una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti”.
Siamo all’autodeterminazione terapeutica. Su cui adesso la Corte ribadisce che “ogni paziente ha un diritto costituzionale di rifiutare qualsiasi trattamento medico non imposto per legge, anche se necessario per la sopravvivenza”. Il diritto, nella sostanza invocato dalla gip di Firenze, “a una generale sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo è però più ampio del diritto a rifiutare il trattamento medico, e va necessariamente bilanciato con il contrapposto dovere di tutela della vita umana, specie delle persone più deboli e vulnerabili. Ciò al fine di evitare non soltanto ogni possibile abuso, ma anche la creazione di una ‘pressione sociale indiretta’ che possa indurre quelle persone a farsi anzitempo da parte, ove percepiscano che la propria vita sia divenuta un peso per i familiari e per i terzi”. E qui la Consulta rimanda di nuovo alle responsabilità delle Camere: “Il compito di individuare il punto di equilibrio più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana spetta primariamente al legislatore, nell’ambito della cornice precisata dalla Corte nella propria giurisprudenza”.
La dignità di una vita
A questo punto la Corte affronta il delicatissimo tema della “dignità” di una vita. “Dal punto di vista dell’ordinamento, ogni vita è portatrice di un’inalienabile dignità, indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge. La nozione soggettiva di dignità evocata dall’ordinanza di rimessione della gip e connessa alla concezione che il paziente ha della propria persona – nozione alla quale pure la Corte non è affatto insensibile – finisce poi per coincidere con quella di autodeterminazione. Anche rispetto ad essa resta quindi necessario un bilanciamento, a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana”. La Corte ha negato inoltre “la violazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. E cita la sentenza Karsai contro Ungheria del 13 giugno scorso, in cui “la stessa Corte di Strasburgo ha escluso che l’incriminazione dell’assistenza al suicidio violi il diritto alla vita privata di una persona affetta da una patologia degenerativa del sistema nervoso in stato avanzato, riconoscendo un ampio margine di apprezzamento a ciascuno Stato nel bilanciamento tra tale diritto e la tutela della vita umana”.
Il compito dei giudici e del servizio sanitario nazionale
E qui la Corte affronta il significato della nozione di trattamenti di sostegno vitale che “dev’essere interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla ratio della sentenza del 2019”. Sentenza che - ricorda oggi la Corte - “si basa sul riconoscimento del diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività”. Una nozione - e arriviamo a un punto chiave della sentenza - che “include quindi anche procedure, quali, ad esempio, l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali, normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o “caregivers” che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo”.
Qui la Corte precisa che “ai fini dell’accesso al suicidio assistito, non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali. Dal momento che anche in questa situazione il paziente può legittimamente rifiutare il trattamento, egli si trova già nelle condizioni indicate dalla sentenza del 2019”.
La Consulta, quindi, riafferma “la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali fissate dalla sentenza del 2019”. Quindi è necessario, per tutti i fatti successivi al 2019, che “le condizioni e le modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio siano verificate da strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale” nell’ambito della ‘procedura medicalizzata’ prevista dalla legge sulle Dat del 2017, “previo parere del comitato etico territorialmente competente, senza che possa venire in rilievo l’ipotetica equivalenza di procedure alternative in concreto seguite”. E qui entra in scena il giudice: “Resta naturalmente impregiudicata la necessità di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del reato, compreso l’elemento soggettivo”.
In conclusione la Corte esprime un duplice auspicio, rivolto al Parlamento e al servizio sanitario nazionale, perché “assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla propria precedente sentenza, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati”. Aggiunge uno “stringente appello, già formulato in precedenti occasioni, affinché sia garantita a tutti i pazienti un’effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010”.