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Avvocato di Stato: “Il limite del terzo mandato da rispettare”. Atteso il verdetto della Consulta

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In Corte Costituzionale l’udienza più attesa per la politica. L’avvocato Di Martino: se un presidente di Regione "ha conseguito due incarichi consecutivi, non può concorrere a un’altra elezione”
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È un “inaccettabile” vulnus inferto ai principi costituzionali, quello che deriva dalla recente legge regionale della Campania per aggirare il divieto del terzo mandato? Oppure ha ragione il governatore Vincenzo De Luca a insistere sulla “legittimità” del suo calcolo, indicando gli esempi delle norme di Veneto e Piemonte? Il braccio di ferro, dopo il ricorso del governo Meloni in Corte, durerà ancora poche ore. È cominciata alle 11, in Corte Costituzionale, l’udienza forse più attesa – per questa tornata amministrativa - della politica italiana. Forse già entro stasera, la decisione.

Tutto discende dalla norma nazionale, la 165 del 2004, che pone il limite dei due mandati consecutivi con l’obiettivo – sintetizza in aula il professore Giovanni Pitruzzella, il giudice relatore in Corte – di “prevenire il rischio di personalizzazione e concentrazione del potere”, e quindi nell’ottica di un “fisiologico ricambio” di classe dirigente e “in definitiva di democraticità degli enti locali”.

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È un “inaccettabile” vulnus inferto ai principi costituzionali, quello che deriva dalla recente legge regionale della Campania per aggirare il divieto del terzo mandato? Oppure ha ragione il governatore Vincenzo De Luca a insistere sulla “legittimità” del suo calcolo, indicando gli esempi delle norme di Veneto e Piemonte? Il braccio di ferro, dopo il ricorso del governo Meloni in Corte, durerà ancora poche ore. È cominciata alle 11, in Corte Costituzionale, l’udienza forse più attesa – per questa tornata amministrativa - della politica italiana. Forse già entro stasera, la decisione.

Tutto discende dalla norma nazionale, la 165 del 2004, che pone il limite dei due mandati consecutivi con l’obiettivo – sintetizza in aula il professore Giovanni Pitruzzella, il giudice relatore in Corte – di “prevenire il rischio di personalizzazione e concentrazione del potere”, e quindi nell’ottica di un “fisiologico ricambio” di classe dirigente e “in definitiva di democraticità degli enti locali”.

Ecco le ragioni del Consiglio dei ministri. “Esiste una chiarezza del dato normativo" per cui è evidente che la legge statale in tema di elezioni regionali, la 165 del 2004, stabilisce "il divieto o limite del terzo mandato" e pertanto se un presidente di Regione "ha conseguito due mandati consecutivi, non può concorrere a una terza elezione ", sottolinea l’avvocato dello Stato Ruggero Di Martino, sostenendo la tesi del governo Meloni che aveva impugnato, a gennaio scorso, la legge 16 del 2024 della Campania.

Rincara la dose, il suo collega Eugenio De Bonis: “Il principio di democraticità richiede anche la tutela del fisiologico ricambio" della leadership politica al governo delle Regioni e "il limite del terzo mandato pone un freno al prolungarsi dell'esercizio di potere da parte della stessa persona". Pertanto, violare per una parte del Paese una tale disciplina – cioè lo stop oltre il secondo mandato – “costituirebbe un’inaccettabile disarticolazione” di una disciplina che “deve essere unitaria sul territorio nazionale di un diritto fondamentale” del cittadino, “perché incide sul diritto di elettorato passivo”. Soprattutto, in aula, la tesi del governo pone un punto centrale: la Regione Campania (all’epoca guidata da Bassolino), già con la legge 4 del 2009, dava atto, senza emendarlo, del limite dei due mandati, quindi la “transitorietà della norma era cessata già”. Ecco perché, la conclusione, l’intervento normativo del novembre scorso, voluto da De Luca, è illegittimo. “Ma ora apprendiamo – è l’energica obiezione dei legali che difendono la Regione, il professor Giandomenico Falcon e l’avvocato Marcello Cecchetti – che quindi la norma nazionale non era autoapplicativa? Quindi è stata la legge regionale della Campania del 2004 a recepire” e quindi rendere valido il divieto del terzo mandato?” Per i legali della Campania, “è inammissibile il ricorso” del governo: anche perché “non si comprende per quale motivo ciò che è andato bene per Veneto e Piemonte non può ritenersi valido per la Campania”. Alla domanda del giudice Filippo Patroni Griffi, gli avvocati dello Stato ribadiscono che “la legge nazionale è autoapplicativa”. Ma per Falcon, la legge statale resta “solo una base” su cui gli amministratori avevano la piena legittimità “a scrivere la loro parte. Altrimenti saremmo di fronte a una norma tagliola”. La sentenza non dovrebbe farsi molto attendere.

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