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Decreto flussi, giudice di Lecce: “Presunta incostituzionalità”

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Sospeso il giudizio in Appello sulla permanenza di due migranti in Cpr. Ordinanze trasmesse non solo alla Corte Costituzionale, ma anche alla premier e ai presidenti di Camera e Senato
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Una doppia “irragionevolezza” ha guidato la mano, e la ratio, del legislatore nella caotica riorganizzazione del decreto Flussi. È il ragionamento su cui si basa la Corte d’Appello di Lecce, consigliere di turno Giuseppe Biondi, per sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta per le norme volute dal governo Meloni sui trattenimenti dei migranti. Il decreto era stato modificato per scongiurare il flop delle mancate convalide e quindi dei negati trasferimenti dei richiedenti asilo nei Cpr realizzati in Albania (l’operazione poi comunque vanificata da intoppi e bocciature di varia natura). Iniziative che hanno determinato una perdurante “confusione”. Tra le gravi criticità indicate dal giudice: la “sottrazione” alle sezioni specializzate dei Tribunali di una materia ad alta specializzazione come “le convalide” e la conseguente, parziale frattura del procedimento che ha lasciato a quel versante il giudizio sulla protezione internazionale. E ancora: le ventil…

Una doppia “irragionevolezza” ha guidato la mano, e la ratio, del legislatore nella caotica riorganizzazione del decreto Flussi. È il ragionamento su cui si basa la Corte d’Appello di Lecce, consigliere di turno Giuseppe Biondi, per sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta per le norme volute dal governo Meloni sui trattenimenti dei migranti. Il decreto era stato modificato per scongiurare il flop delle mancate convalide e quindi dei negati trasferimenti dei richiedenti asilo nei Cpr realizzati in Albania (l’operazione poi comunque vanificata da intoppi e bocciature di varia natura). Iniziative che hanno determinato una perdurante “confusione”. Tra le gravi criticità indicate dal giudice: la “sottrazione” alle sezioni specializzate dei Tribunali di una materia ad alta specializzazione come “le convalide” e la conseguente, parziale frattura del procedimento che ha lasciato a quel versante il giudizio sulla protezione internazionale. E ancora: le ventilate compressioni dei diritti di difesa, oltre alla mancanza dei requisiti di necessità e urgenza previsti da ogni decreto legge.

Il giudice Biondi con due ordinanze ha sospeso il giudizio sui casi di un cittadino tunisino e di uno marocchino per i quali la questura di Brindisi aveva chiesto la proroga del trattenimento nel Cpr di Restinco (Brindisi) e ha messo nel mirino il decreto 145 del 2024, convertito in legge nel dicembre del 2024, tra attacchi personali rivolti ai magistrati e conflitti tra poteri dello Stato. Il decreto legge 145, datato ottobre 2024, era stato infatti varato dopo le ordinanze della sezione Immigrazione del tribunale di Roma che aveva bloccato la missione Albania. Poi la competenza sulle convalide era stata trasferita, in blocco, alle Corti d'Appello, nonostante i pareri negativi dei vertici di quegli uffici e dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

Ventuno pagine, un esame severo quello del giudice Biondi. Tra i primi profili di dubbia costituzionalità, vi sono sia la violazione del principio del giudice naturale (articolo 25 della Costituzione) sia la mancanza di ragioni di necessità e urgenza, le sole in grado di giustificare il decreto legge (l’articolo 77 della Carta).

Scrive il giudice: “Affinché lo spostamento di competenza possa ritenersi rispettoso del principio del giudice naturale, di cui all’articolo 25, comma 1, della Costituzione, è necessario che sia previsto dalla legge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale”. Ma quali erano le motivazioni del legislatore, se non quelle di bypassare un’asserita avversione delle ‘toghe rosse’? Aggiunge il giudice: “In quest’ottica va aggiunta l’assenza totale di motivazioni esposte durante l’iter di conversione dell’originario decreto legge (che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul mutamento di assetto giurisdizionale, e il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela del principio di specializzazione dell’organo giudicante, presidio del ‘giusto processo’ ”. Dunque, "anche l'originaria previsione, che già non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessità, è stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una volta senza che ciò fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessità".

Argomenta l’ordinanza della Corte di Appello di Lecce: “Facendo proprie le perplessità già manifestate dal Csm nel parere reso con delibera del 4.12.2024, si evidenzia come non appaiono intellegibili né le ragioni poste a fondamento dell’inedita sottrazione” delle convalide “alle sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali di procedimenti, così come il loro affidamento, per saltum, alle Corti di Appello; né i motivi che hanno indotto il legislatore a cancellare, con la legge di conversione, uno dei cardini del primo intervento normativo di urgenza, e cioè la reintroduzione del reclamo in appello avverso i provvedimenti di merito in materia di protezione internazionale”. Risultato: "a dimostrazione della confusione regnante – scrive il giudice Biondi - non può che sottolinearsi come l'originaria previsione del decreto legge circa l'attribuzione alla Corte di Appello delle competenze in tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella materia della protezione internazionale, sia stata sostituita, come visto, in sede di conversione, dalla più limitata competenza della Corte di Appello a decidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe".

Il giudice rileva inoltre possibili profili di incostituzionalità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione che stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Né “può essere taciuta”, per il giudice, “l'irragionevole compressione dei diritti difensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento di convalida".

Caos, disorganicità. Un labirinto di eccezioni. Ad oggi, osserva impietoso il giudice, “la non felice formulazione delle norme ha determinato sul piano organizzativo l’attribuzione di questa materia in maniera disorganica ora alle Sezioni civili delle Corti di Appello, ora alle sezioni Penali delle stesse”, mentre in Cassazione “in virtù di un provvedimento organizzativo, i ricorsi avverso i decreti di convalida o di non convalida risultano assegnati alla prima sezione penale”. Un capitolo a parte riguarda poi l’ “irragionevole restringimento dei diritti difensivi”. Ordinanze trasmessi non solo alla Corte Costituzionale, ma anche alla premier e ai presidenti di Camera e Senato.

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