ROMA – Il secondo referendum promosso dalla Cgil, in programma per l’8 e 9 giugno, punta ad abrogare parte dell’articolo 8 della legge 604 del 1966, come modificata nel 1990. In particolare, si propone di cancellare i limiti massimi oggi previsti per l’indennizzo nei casi di licenziamento illegittimo nelle microimprese, cioè quelle con meno di 16 dipendenti. L’obiettivo è chiaro: togliere ogni tetto prefissato e restituire piena discrezionalità ai giudici.
Ecco il testo del quesito (scheda arancione):
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavor…
ROMA – Il secondo referendum promosso dalla Cgil, in programma per l’8 e 9 giugno, punta ad abrogare parte dell’articolo 8 della legge 604 del 1966, come modificata nel 1990. In particolare, si propone di cancellare i limiti massimi oggi previsti per l’indennizzo nei casi di licenziamento illegittimo nelle microimprese, cioè quelle con meno di 16 dipendenti. L’obiettivo è chiaro: togliere ogni tetto prefissato e restituire piena discrezionalità ai giudici.
Ecco il testo del quesito (scheda arancione):
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?».
Chi riguarda oggi
La norma colpita dal referendum si applica solo ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, esclusi quindi quelli entrati in azienda dopo quella data, ai quali si applica il Jobs Act (d.lgs. 23/2015). Riguarda inoltre solo le imprese sotto soglia: meno di 16 dipendenti nella singola unità produttiva o nello stesso Comune, meno di 60 nell’intera azienda.
Per i lavoratori post 2015 assunti in queste stesse imprese, oggi vale l’articolo 9 del decreto legislativo 23/2015: in caso di licenziamento illegittimo, hanno diritto a un’indennità compresa tra 3 e 6 mensilità, senza possibilità di reintegrazione, salvo casi estremi. Anche in questo caso, dunque, c’è un tetto.
Se passa anche il primo quesito
Se il primo referendum CGIL – quello che mira ad abrogare l’intero d.lgs. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti – dovesse essere approvato insieme al secondo, allora l’effetto combinato dei due quesiti referendari sarebbe molto più ampio: non ci sarebbe più alcun tetto massimo all’indennizzo per nessuno, nemmeno per gli assunti dopo il 7 marzo 2015. Il secondo quesito si estenderebbe così a tutti i lavoratori delle piccole imprese, a prescindere dalla data di assunzione. E a decidere l’importo dell’indennizzo sarebbe solo il giudice, caso per caso, sulla base del danno effettivamente subito.
La disciplina attuale
Oggi, chi viene licenziato senza giustificato motivo in una piccola impresa ed è stato assunto prima del 7 marzo 2015 ha diritto solo a un indennizzo economico. La legge prevede un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, con possibilità di aumento:
- fino a 10 mensilità con più di 10 anni di anzianità;
- fino a 14 mensilità con più di 20 anni di anzianità.
La reintegra non è mai prevista, salvo che nei casi in cui il licenziamento è nullo. Esiste la possibilità di riassunzione, ma solo facoltativa e a discrezione del datore di lavoro che di solito preferisce l’indennizzo.
Cosa cambia con il Sì
Se ci fosse il quorum e vincesse il Sì, i limiti verrebbero abrogati (6,10 o 14 mensilità). Il giudice potrebbe stabilire qualsiasi importo ritenuto equo, applicando i principi del codice civile in materia di responsabilità contrattuale. Tra i parametri valutabili: il periodo di disoccupazione, le retribuzioni perse (al netto di eventuali nuovi redditi), la riduzione del reddito complessivo. Un ritorno alla valutazione del danno effettivo, senza tetti precostituiti.
La posizione della Cgil
Secondo il sindacato, l’attuale sistema «tiene le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese – circa 3,7 milioni – in uno stato di forte soggezione». Anche quando il licenziamento è chiaramente illegittimo, spiega la Cgil, «oggi il risarcimento massimo possibile è di appena 6 mensilità».Il referendum punta a «innalzare le tutele» e a «rimettere al giudice la valutazione del danno, senza alcun limite».
Le critiche
Le associazioni datoriali temono invece un effetto boomerang: maggiore incertezza giuridica e un potenziale aumento del contenzioso. In assenza di un tetto, dicono, i costi per le microimprese potrebbero diventare imprevedibili. Altri osservatori fanno notare che il referendum non reintroduce la reintegra, lasciando comunque il lavoratore privo della possibilità di tornare al proprio posto, anche in caso di licenziamento infondato. Ma neanche lo Statuto dei lavoratori del 1970 prevedeva la reintegra nelle piccole imprese.
Una partita doppia
I primi due referendum (scheda verde chiaro e scheda arancione) sono dunque collegati. Il secondo, da solo, elimina i tetti solo per una parte dei lavoratori. Ma se anche il primo fosse approvato, cadrebbe l’intero impianto del Jobs Act, e con esso anche il mini-indennizzo dei nuovi assunti: a quel punto tutti sarebbero tutelati senza tetti. E la parola passerebbe definitivamente ai giudici.