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Consenso “riconoscibile”, Bongiorno correggeil ddl contro gli stupri

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Il testo del Senato rivede la definizione “libero e attuale”. La relatrice: “Spero le opposizioni condividano”. In aula il 10 febbraio
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Il consenso dovrà essere «riconoscibile». Altrimenti sarà stupro. A Palazzo Madama si lavora al nuovo testo del disegno di legge per inserire nel codice penale il principio del consenso nella definizione di violenza sessuale. E si gioca tutto attorno agli aggettivi il tentativo di mediazione politica per arrivare a una proposta condivisa.

Nella precedente versione del ddl, che dopo l’impegno preso da Giorgia Meloni ed Elly Schlein doveva essere approvato il 25 novembre scorso salvo poi incappare nel temporaneo stop su pressione della Lega, si parlava, citando una sentenza della Cassazione, di «consenso libero e attuale». Ora, in commissione Giustizia del Senato, arriva la nuova formulazione. E a spiegare il perché è la relatrice, Giulia Bongiorno: «Sul concetto di consenso — dice — non voglio tornare indietro. Deve restare centrale nella fattispecie di reato. Ma sul vecchio testo erano emerse delle criticità perché il concetto di consenso era difficile da interpretare e ancorato al…

Il consenso dovrà essere «riconoscibile». Altrimenti sarà stupro. A Palazzo Madama si lavora al nuovo testo del disegno di legge per inserire nel codice penale il principio del consenso nella definizione di violenza sessuale. E si gioca tutto attorno agli aggettivi il tentativo di mediazione politica per arrivare a una proposta condivisa.

Nella precedente versione del ddl, che dopo l’impegno preso da Giorgia Meloni ed Elly Schlein doveva essere approvato il 25 novembre scorso salvo poi incappare nel temporaneo stop su pressione della Lega, si parlava, citando una sentenza della Cassazione, di «consenso libero e attuale». Ora, in commissione Giustizia del Senato, arriva la nuova formulazione. E a spiegare il perché è la relatrice, Giulia Bongiorno: «Sul concetto di consenso — dice — non voglio tornare indietro. Deve restare centrale nella fattispecie di reato. Ma sul vecchio testo erano emerse delle criticità perché il concetto di consenso era difficile da interpretare e ancorato al nulla. Ora serve un punto di equilibrio». E quel punto, secondo la senatrice leghista, è la «riconoscibilità del consenso».

Ma cosa significa? «Io credo — spiega Bongiorno — che il reato sussiste qualora non ci sia un consenso riconoscibile in base al contesto». Tradotto: la presenza o meno del consenso all’atto sessuale dovrà essere ricavabile dal contesto in cui quell’atto sessuale avviene. «Spetterà al giudice — illustra Bongiorno — stabilire in quale contesto è maturato l’atto sessuale o la violenza e verificare dunque se il consenso c’era oppure no e se era riconoscibile o meno».

Cosa si intende per contesto? «Gli eventuali rapporti pregressi tra la vittima che denuncia e il violentatore, i fatti accaduti ad esempio quella notte, cosa dicono gli atti», elenca la senatrice e avvocata. In mancanza di consenso riconoscibile scatterà il reato.

Non solo. Nelle intenzioni della relatrice ci sono altre due modifiche: distinguere le fattispecie di violenza e le relative sanzioni, con condanne maggiori in caso, ad esempio, di costrizione e minaccia, e specificare meglio i casi di minore gravità. Il testo, sostiene Bongiorno, «è un punto di partenza, spero nella maggiore condivisione possibile». Ma i tempi non saranno lunghissimi: a giorni arriverà in commissione, il 10 febbraio andrà in Aula.

«Per noi — sottolinea Anna Rossomando dal Pd — il testo approvato alla Camera, frutto di un accordo politico ai massimi livelli, andava bene; resta dunque imprescindibile che non siano messi in discussione i passi avanti di quell’intesa, con riferimento alla violenza alle donne e alla cultura dietro la violenza». E il renziano Ivan Scalfarotto ricorda l’accordo Meloni-Schlein sulla legge: «Quella stretta di mano vale ancora?».

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