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Riforma della giustizia: così cambia punto per punto la Costituzione se vince il sì al referendum

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Due Csm separati per giudici e pm, sorteggio per parte dei membri e un’Alta Corte disciplinare. Ecco gli articoli della Costituzione che verrebbero modificati con la vittoria
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Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, due Consigli superiori della magistratura distinti e una nuova Alta Corte disciplinare per sanzionare i magistrati. La riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio e dal governo Meloni interviene direttamente su diversi articoli della Costituzione della Repubblica Italiana e riscrive l’assetto di governo della magistratura.

Il cambiamento più rilevante riguarda proprio la divisione tra magistratura giudicante e requirente: una distinzione che diventerebbe esplicita nella Carta e che si rifletterebbe anche negli organi di autogoverno, con la nascita di due Csm separati, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica.

La riforma modifica inoltre le regole di composizione dei Consigli, introducendo il sorteggio per parte dei componenti e spostando la giurisdizione disciplinare su un nuovo organo autonomo.

Ma come cambierà il testo della Costituzione con il Sì al referendum? Ecco, punto per punto, gli articoli…

Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, due Consigli superiori della magistratura distinti e una nuova Alta Corte disciplinare per sanzionare i magistrati. La riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio e dal governo Meloni interviene direttamente su diversi articoli della Costituzione della Repubblica Italiana e riscrive l’assetto di governo della magistratura.

Il cambiamento più rilevante riguarda proprio la divisione tra magistratura giudicante e requirente: una distinzione che diventerebbe esplicita nella Carta e che si rifletterebbe anche negli organi di autogoverno, con la nascita di due Csm separati, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica.

La riforma modifica inoltre le regole di composizione dei Consigli, introducendo il sorteggio per parte dei componenti e spostando la giurisdizione disciplinare su un nuovo organo autonomo.

Ma come cambierà il testo della Costituzione con il Sì al referendum? Ecco, punto per punto, gli articoli modificati e come cambieranno. In particolare l’articolo 105 (quello che introduce l’Alta Corte disciplinare) diventerà 10 volte più lungo.

Così cambierebbe la Costituzione con la riforma Nordio

In corsivo le aggiunte o le sostituzioni


Articolo 87 – decimo comma

(Il Presidente della Repubblica) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Il nuovo Articolo 87 – decimo comma

(Il Presidente della Repubblica) Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.


Articolo 102 – primo comma

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Il nuovo Articolo 102 – primo comma

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.


Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Il nuovo Articolo 104 sostituisce il precedente

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.


Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati

Il nuovo Articolo 105 è dieci volte più lungo del precedente e introduce l’Alta Corte disciplinare.

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, à attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.

L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.


Articolo 106 – terzo comma

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Il nuovo Articolo 106 – terzo comma

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.


Articolo 107 – primo comma

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il nuovo Articolo 107 – primo comma

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.


Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Il nuovo Articolo 110

Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


Disposizioni transitorie della riforma Nordio

1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

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