La notizia della grazia concessa a Nicole Minetti, condannata in via definitiva con due diverse sentenze per concorso in favoreggiamento della prostituzione, nell’ambito della vicenda Berlusconi-Ruby, e per peculato, quale consigliere regionale, nel contesto di una rimborsopoli lombarda, ha suscitato clamore e, nei social, post e commenti fortemente critici, che suggeriscono l’opportunità di offrire all’opinione pubblica qualche elemento in più di riflessione.
La Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di adottare provvedimenti di clemenza individuale, su domanda dell’interessata, come in questo caso, o di sua iniziativa. Le domande sono sottoposte a un parere da parte dell’autorità giudiziaria e sono poi istruite e…
La notizia della grazia concessa a Nicole Minetti, condannata in via definitiva con due diverse sentenze per concorso in favoreggiamento della prostituzione, nell’ambito della vicenda Berlusconi-Ruby, e per peculato, quale consigliere regionale, nel contesto di una rimborsopoli lombarda, ha suscitato clamore e, nei social, post e commenti fortemente critici, che suggeriscono l’opportunità di offrire all’opinione pubblica qualche elemento in più di riflessione.
La Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di adottare provvedimenti di clemenza individuale, su domanda dell’interessata, come in questo caso, o di sua iniziativa. Le domande sono sottoposte a un parere da parte dell’autorità giudiziaria e sono poi istruite e vagliate da un apposito ufficio giuridico, al Quirinale. La controfirma del ministro della Giustizia è richiesta solo per la validità formale.
La clemenza del Capo dello Stato è un rimedio eccezionale, che può essere adottato in situazioni nelle quali, avrebbe detto Cicerone, summum ius, summa iniuria: la rigida applicazione della legge – l’esecuzione della pena inflitta – può risultare in concreto un’ingiustizia. Per questo esiste nel sistema una valvola di sicurezza come la grazia presidenziale, capace di superare l’opposto aforisma dura lex, sed lex. Il provvedimento del presidente della Repubblica ha comportato l’estinzione della pena detentiva di tre anni e undici mesi di reclusione inflitta a Nicole Minetti. Non cancella l’accertamento dei fatti emersi tramite i processi a suo carico, né il giudizio di condanna e la responsabilità per gli stessi. Nemmeno fa venire meno il risarcimento dei danni effettuato da Minetti, nel caso di specie, alla Regione Lombardia. Evita che si esegua la pena nei confronti di una persona che, all’epoca dei fatti, era una ragazza venticinquenne e, oggi, è una donna e mamma quarantenne. Con il tempo le persone cambiano, anche gli autori di reato. Se l’esecuzione della pena arriva a così tanta distanza dalla commissione del reato, per la lentezza dei processi e le carenze di personale addetto al servizio-giustizia, si esegue la pena nei confronti di persone che nel frattempo sono cambiate. Il provvedimento di grazia firmato da Sergio Mattarella, ha comunicato ieri il Quirinale dopo la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, si è fondato «anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore di Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati». Il provvedimento è coerente con quanto la Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 200/2006 (Pres. A. Marini, Rel. Quaranta), allorché ha riconosciuto che «l’esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie, da apprezzare in rapporto ad una serie di circostanze (non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del condannato o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare l’adozione di un atto di clemenza individuale». Sulle ragioni del caso concreto l’interesse pubblico, anche quello giornalistico, come impone la deontologia, deve fermarsi di fronte alla necessità di tutelare la privacy del minore coinvolto e della sua famiglia.
La vicenda della grazia a Minetti fornisce peraltro l’occasione per alcune considerazioni. Anzitutto, occorre avere fiducia nelle istituzioni (se la grazia è stata concessa un motivo c’è, come anche se non è stata data la notizia per vie ufficiali, prima della notizia giornalistica: si è trattato di tutelare gli interessi di un minore bisognoso di cure).
In secondo luogo, la vicenda ci mostra come occorrano coraggio e responsabilità per esercitare un potere eccezionale in funzione della tutela dei diritti della persona, anche quando vi è il rischio di esporsi alle critiche dell’opinione pubblica, che senza una adeguata informazione può faticare comprensibilmente a capire, tanto più quando c’è di mezzo la tecnicalità del diritto. È il destino non solo del presidente della Repubblica, ma anche della Corte costituzionale e dell’autorità giudiziaria, nell’esercizio della giurisdizione.
Certo, la critica è possibile e legittima, ma deve essere fondata sulla conoscenza dei fatti, che in questo caso incontra un limite per la tutela della privacy.
Un’ultima, non banale considerazione. Come tutti i condannati a pene inferiori a quattro anni, Nicole Minetti in base a una norma del codice di procedura penale introdotta nel 1998 in modo bipartisan da due deputati di destra e di sinistra (Simeone-Saraceni) avrebbe potuto chiedere, come aveva fatto, una misura alternativa alla detenzione, evitando quindi l’ingresso in carcere. Sarebbe stata affidata ai servizi sociali. Se il presidente Mattarella le ha concesso nondimeno la grazia è perché la pena, pur seguita fuori dal carcere, sarebbe risultata incompatibile con le necessità di assistenza del minore. Hanno prevalso, insomma, ragioni del tutto in linea con il principio di umanità della pena e con la sua vocazione alla rieducazione, affermati dall’articolo 27 della Costituzione. Serve che Minetti assista il familiare minore: serve a lui o lei, alla sua famiglia, e alla rieducazione successiva alla condanna, che non abbisogna in questo caso particolare di una pena, ulteriore e diversa da quella che prova chi convive con la malattia di una persona cara.