✕

Riprese in tempo reale e niente vaglio dei giudici. L’Ue accende un faro sul riconoscimento facciale

Ascolta l'audio

A settembre la Ue dovrà valutare la norma italiana ma confrontando l’atto che disciplina l’uso dell’IA emergono già criticità
2 minuti di lettura

Il faro è già stato acceso. Al momento solo informalmente, ma a Bruxelles il decreto legislativo del governo italiano sul riconoscimento facciale sta facendo storcere più di un naso. E difficilmente passerà inosservato.

Tutto si basa sul Regolamento europeo entrato in vigore circa due anni fa e denominato Ai Act, che disciplina l’uso dell’Intelligenza artificiale. Il cuore del problema si concentra sull’articolo 5 di questo provvedimento che appare in chiara contraddizione con diversi punti del testo all’esame del Senato. Peraltro trattandosi di decreto legislativo, il Parlamento deve solo esprimere un parere e non un voto. La procedura è rapidissima. Se davvero le norme diventeranno operative nei prossimi giorni, palazzo Chigi dovrà comunque darne comunicazione alla Commissione europea. Su questa base — non prima di settembre — l’esecutivo comunitario inevitabilmente interverrà.

Il faro è già stato acceso. Al momento solo informalmente, ma a Bruxelles il decreto legislativo del governo italiano sul riconoscimento facciale sta facendo storcere più di un naso. E difficilmente passerà inosservato.

Tutto si basa sul Regolamento europeo entrato in vigore circa due anni fa e denominato Ai Act, che disciplina l’uso dell’Intelligenza artificiale. Il cuore del problema si concentra sull’articolo 5 di questo provvedimento che appare in chiara contraddizione con diversi punti del testo all’esame del Senato. Peraltro trattandosi di decreto legislativo, il Parlamento deve solo esprimere un parere e non un voto. La procedura è rapidissima. Se davvero le norme diventeranno operative nei prossimi giorni, palazzo Chigi dovrà comunque darne comunicazione alla Commissione europea. Su questa base — non prima di settembre — l’esecutivo comunitario inevitabilmente interverrà.

Si deve dunque partire da un presupposto: l’articolo 5 del Regolamento europeo vieta esplicitamente «l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico». Con delle eccezioni. Il rilevamento può avvenire se è finalizzato alla «ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse». In sostanza all’individuazione di vittime. Oppure non riguardi «la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico». In sostanza per evitare un pericolo «specifico» di attentati o di possibili omicidi. In qualche misura queste eccezioni possono rientrare nel provvedimento reclamato da Giorgia Meloni. Ma il comma 3 dell’articolo 10 del provvedimento italiano prevede l’attivazione del rilevamento dei dati biometrici (ossia il volto o altre caratteristiche fisiche) per tutti gli avventori presenti in quel determinato luogo. E questo avverrebbe sotto la responsabilità del questore — e non dell’autorità giudiziaria — e potendo conservare le registrazioni per sette giorni. Il che presuppone l’uso a posteriori delle registrazioni che — secondo il Regolamento europeo — dovrebbero essere invece autorizzate entro 48 ore.

In ogni caso le norme comunitarie stabiliscono che tutte queste circostanze, soprattutto nei luoghi accessibili al pubblico, siano sottoposte a delle condizioni: la localizzazione o l’identificazione, ad esempio, è mirata a «una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini dello svolgimento di un’indagine penale, o dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una sanzione penale per i reati» puniti con la detenzione di almeno quattro anni. Quindi una ricerca per un reato già commesso e non in via preventiva. Ma i veri problemi di compatibilità emergono con il cosiddetto riconoscimento facciale «in tempo reale». Si tratta di una modalità in cui tutti possono essere “ripresi” da un sistema di sorveglianza in un luogo aperto al pubblico: una piazza, uno stadio, un teatro o una manifestazione. Dovrebbe essere un’attività «subordinata a un’autorizzazione preventiva rilasciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante». Il decreto governativo invece prevede anche una semplice «comunicazione in forma orale» al Pubblico ministero entro dodici ore. E quindi potrebbe pure trattarsi di un permesso non «preventivo» ma successivo. Anche il Regolamento prevede «situazione d’urgenza» da autorizzare in un secondo momento ma sempre da autorità “terze” e non da un Pubblico ministero. In sostanza la norma europea fa riferimento alla decisione di un giudice.

C’è un ultimo aspetto: la conservazione delle registrazioni per sette giorni. Anche questa procedura potrebbe essere esaminata dalla Commissione in riferimento alla tutela della privacy.

Tutte contraddizioni che sono già in corso di segnalazione e che poi potranno essere rilevate quanto il decreto entrerà effettivamente in vigore. Tenendo presente che, sempre secondo l’AI Act, «gli Stati membri notificano tali regole alla Commissione al più tardi 30 giorni dopo la loro adozione». Significa che a settembre, in un modo o nell’altro, l’esecutivo Ue dovrà valutare la legge italiana e verificarne la compatibilità con il diritto comunitario. Dai primi segnali l’esame risulta già in salita.

Leggi i commenti