(Dal latino constituere: stabilire, istituire). Struttura e ordinamento di un corpo. Questa valenza organicistica - che indica la complessione naturale di un insieme, la sua reale articolazione - in età moderna si trasforma: la costituzione diviene l'assetto giuridico e politico generale che un Paese si dà - di solito in una forma scritta di particolare solennità - quale espressione di una volontà collettiva e dei suoi valori condivisi.
Le costituzioni sono il punto di intersezione fra politica e diritto: sono l'esito di atti politici rivoluzionari attraverso i quali un popolo, esercitando il proprio originario potere costituente, disegna un ordine politico costituito secondo precisi limiti giuridici e precise finalità: deve essere rappresentativo, istituzionalmente articolato ed equilibrato, e deve rispettare e promuovere i diritti sociali e civili di tutti. Questo tipo di costituzione - in cui rientra quella italiana - vuole essere la garanzia delle libertà individuali e collettive, ed è quindi tanto la sintesi ideale quanto il quadro formale dell'ordinamento democratico della vita associata. Nata da un conflitto, la costituzione, una volta che sia stabilita, non è una parte, ma è il simbolo più concreto dell'unità politica: è la legittimità politica e la struttura ordinamentale - il patto efficace - che rende possibile il regolato confronto fra le parti, che orienta la vita politica ordinaria.
Rispetto a questa accezione liberaldemocratica, altra cosa è la costituzione in senso materiale - la complessità dei reali rapporti di potere fra le parti della società e del mondo politico - ; e tuttavia questa deve informarsi alla prima, perché non ne sia messo a repentaglio il patrimonio ideale e il profilo normativo.
Dato il suo peso e il suo ruolo, una costituzione democratica è riformabile solo in casi eccezionali, secondo procedure rigorose e con il consenso più ampio e informato di tutti i cittadini.