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Migranti, il caso di Bari e i diritti da salvaguardare

Lampedusa, lo sbarco di alcuni migranti

 (agf)
La sentenza della Cassazione sull’ex Cie pugliese arriva a ridosso del piano del governo sui Centri per il rimpatrio
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A Bari si trova uno dei dieci Centri per il rimpatrio (Cpr) attivi in Italia. I Cpr sono strutture destinate al trattenimento di persone straniere che non possiedono un documento valido per l’ingresso e per il soggiorno. Chi vi entra, dunque, è responsabile di un illecito amministrativo e viene sottoposto a privazione della libertà senza che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 13 della Costituzione, vi sia stato un «atto motivato dell’autorità giudiziaria».

Prima di essere Cpr, quello di Bari – così come gli altri centri – era un Centro di identificazione ed espulsione (Cie), voluto dalla legge Turco-Napolitano del 1998. Se pure con un nome diverso, la funzione era la medesima. Attualmente le dieci strutture sparse sul territorio nazionale raggiungono complessivamente una capienza di 1.338 posti, di cui solo 619 effettivamente utilizzabili. Nel caso di Bari, il numero teorico di posti sarebbe di 126, ma quello reale è di 54.

Poi ci sono le concrete condizioni in cui avviene il…

A Bari si trova uno dei dieci Centri per il rimpatrio (Cpr) attivi in Italia. I Cpr sono strutture destinate al trattenimento di persone straniere che non possiedono un documento valido per l’ingresso e per il soggiorno. Chi vi entra, dunque, è responsabile di un illecito amministrativo e viene sottoposto a privazione della libertà senza che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 13 della Costituzione, vi sia stato un «atto motivato dell’autorità giudiziaria».

Prima di essere Cpr, quello di Bari – così come gli altri centri – era un Centro di identificazione ed espulsione (Cie), voluto dalla legge Turco-Napolitano del 1998. Se pure con un nome diverso, la funzione era la medesima. Attualmente le dieci strutture sparse sul territorio nazionale raggiungono complessivamente una capienza di 1.338 posti, di cui solo 619 effettivamente utilizzabili. Nel caso di Bari, il numero teorico di posti sarebbe di 126, ma quello reale è di 54.

Poi ci sono le concrete condizioni in cui avviene il trattenimento. In proposito, è recentissima la sentenza della Corte di Cassazione secondo cui l’ex Cie di Bari ha costituto un danno all’immagine della città pugliese a causa del trattamento inumano che il ministero dell’Interno ha riservato ai trattenuti.

È come se la città in quanto istituzione abbia subito gli effetti di quella violazione dei diritti umani che sistematicamente si riproduce all’interno dei Centri per il rimpatrio.

Questo è potuto accadere perché l’art. 9 del Testo unico degli Enti locali consente al singolo cittadino residente di sostituire l’Ente locale nell’esercizio dei diritti a protezione della comunità rappresentata.

Uno strumento giuridico chiamato “azione popolare”, che è stato utilizzato dagli avvocati baresi Luigi Paccione e Alessio Carlucci nel 2011, quando invitarono il Comune di Bari a intervenire a tutela dei diritti dell’uomo che venivano lesi all’interno del Cie.

Paccione e Carlucci si “sostituirono” all’Ente locale e citarono in giudizio civile il ministero dell’Interno al fine di accertare e dichiarare l’illegalità della struttura e delle condotte ministeriali.

Il Tribunale di Bari dispose una consulenza tecnica al cui esito condannò il ministero dell’Interno a risarcire il Comune di Bari per il danno causato all’immagine pubblica della città. La Corte d’Appello riformò questa sentenza ritenendo che a essere danneggiata non fu l’immagine, ma l’identità storico-culturale di Bari, il cui Statuto poggia sui principi di accoglienza, solidarietà e inviolabilità dei diritti umani.

Nei giorni scorsi, la Cassazione ha confermato in via definitiva quest’ultima impostazione: la gestione del Cie di Bari ha leso l’identità storico-culturale della città, rinviando nuovamente alla Corte d’Appello barese la sola verifica del diritto al risarcimento del danno morale patito dal Comune e la sua quantificazione.

È significativo come questa sentenza arrivi proprio a ridosso di un nuovo provvedimento del governo in materia di immigrazione: estendere da 3 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Cpr degli stranieri irregolari e prevedere l’approvazione di un piano per la realizzazione di ulteriori centri in tutte le regioni italiane.

Si tratta, ancora una volta, del ricorso a un preconcetto vecchio come il cucco: moltiplicare le strutture di trattenimento a fronte di un numero rilevante di stranieri sul territorio e a prescindere dall’effettiva utilità di quegli stessi istituti.

Esattamente quel che accade quando ci si applica alla questione carceraria: il sovraffollamento dovrebbe risolversi con la costruzione di nuovi penitenziari, che paradossalmente hanno l’effetto perverso di esaltare il meccanismo del sovraffollamento riproducendolo all’infinito.

Può la sentenza della Cassazione servire a chi decide in materia di immigrazione perché si assumano misure ben diverse, capaci di salvaguardare la tutela dei diritti umani?

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