✕

Referendum, il diritto del Popolo

Ascolta l'audio

“Può accadere che col volgere del tempo un Parlamento non risponda più alla coscienza popolare e approvi o voglia mantenere leggi cattive (..). Perché il popolo non deve avere il diritto di domandare l'abrogazione di queste leggi?”
3 minuti di lettura

È recente la notizia della rapidità con cui sono state raccolte le firme per il referendum sulla riforma della cittadinanza: in poche settimane, centinaia di migliaia di persone hanno firmato online, consentendo alla proposta di accedere al vaglio della Corte Costituzionale. Ciò è stato possibile anche grazie all’introduzione della piattaforma pubblica per la raccolta delle firme digitali per referendum e leggi di iniziativa popolare: già nel 2021 era stato approvato un emendamento che consentiva la sottoscrizione digitale e, tuttavia, la procedura, basandosi su piattaforme private, aveva un costo non indifferente per i comitati promotori (1,5€ per ogni firma da certificare): ora, con l’entrata in funzione della piattaforma pubblica, è diventata gratuita (nel 2025 la Consulta si esprimerà anche sull'utilizzo della firma digitale per presentare le liste alle elezioni).

Sullo sfondo, una partecipazione popolare afflitta dall’astensionismo e dalla scarsa attrattiva dei partiti in termini…

È recente la notizia della rapidità con cui sono state raccolte le firme per il referendum sulla riforma della cittadinanza: in poche settimane, centinaia di migliaia di persone hanno firmato online, consentendo alla proposta di accedere al vaglio della Corte Costituzionale. Ciò è stato possibile anche grazie all’introduzione della piattaforma pubblica per la raccolta delle firme digitali per referendum e leggi di iniziativa popolare: già nel 2021 era stato approvato un emendamento che consentiva la sottoscrizione digitale e, tuttavia, la procedura, basandosi su piattaforme private, aveva un costo non indifferente per i comitati promotori (1,5€ per ogni firma da certificare): ora, con l’entrata in funzione della piattaforma pubblica, è diventata gratuita (nel 2025 la Consulta si esprimerà anche sull'utilizzo della firma digitale per presentare le liste alle elezioni).

Sullo sfondo, una partecipazione popolare afflitta dall’astensionismo e dalla scarsa attrattiva dei partiti in termini di iscrizioni, come confermano, da ultimo, i numeri sull’affluenza alle regionali in Liguria: ha votato solo il 46% degli elettori e delle elettrici. L’ultimo referendum costituzionale, per la riduzione del numero dei parlamentari, ha visto recarsi ai seggi solo il 51,12% degli aventi diritto. In passato non era così: la Repubblica italiana è nata con la partecipazione al referendum sul quesito Monarchia/Repubblica dell’89% degli allora aventi diritto al voto e per mezzo secolo ha conosciuto grandi stagioni di impegno civile. Basti pensare che lo storico dualismo tra DC e PCI si svolse in competizioni che superavano il 90% dell’intero corpo elettorale (le ultime politiche hanno visto recarsi alle urne appena il 64%). Poi, sia chiaro, tutto è cambiato sotto il profilo sociale, culturale e politico.

Alla luce di tutto ciò, la firma digitale potrebbe rappresentare una risorsa chiave per incentivare la partecipazione e, al tempo stesso, aiutare la politica ad affrontare quei temi che la democrazia rappresentativa risulta incapace di trattare. Significativo è il richiamo della Consulta, più volte disatteso dal Parlamento, sul tema del fine vita. Ed è in tale prospettiva, dunque, che si dovrebbe inquadrare il dibattito tra chi scorge in questa indubbia semplificazione il rischio di uno svuotamento o abuso dell'istituto referendario e chi ne evidenzia tutto il potenziale democratico. Il rapporto tra tecnologia e democrazia, poi, tocca un’altra questione di fondo: è evidente il pericolo che si corre nel sottovalutare la rivoluzione digitale in un momento di così difficile trasformazione dei sistemi democratici, lasciandola a regimi autoritari e agli “animal spirits” del mercato.

Finora, il confronto si è concentrato esclusivamente sull’adeguatezza o meno del numero di sottoscrizioni previsto dall’articolo 75 della Costituzione per chiedere il referendum abrogativo, ovvero 500.000. La firma digitale prima, e ancor di più la piattaforma pubblica gratuita oggi, rischierebbero in sostanza di renderne “troppo facile” l’utilizzo, consegnandolo a figure carismatiche capaci di raccogliere in pochissimo tempo un numero di adesioni che in passato avrebbe richiesto la fatica di mesi di campagne e banchetti.

La mobilitazione referendaria ha, in effetti, subito una importante agevolazione (niente più obbligo di firma cartacea, autenticatori e notai e regole burocratiche infinite che negli anni l’avevano resa appannaggio esclusivo di grandi apparati politici o sindacali), ma non è un caso: è una riforma frutto di anni di battaglie politiche e legali che hanno visto l’Italia persino condannata dal Comitato dei diritti umani dell’Onu a causa delle «irragionevoli restrizioni» nella promozione dei referendum, come ha ricordato Mario Staderini, promotore della causa internazionale contro lo Stato italiano.

D’altra parte, bisogna tenere presente che il raggiungimento del numero minimo di firme non è sufficiente né a che il referendum si svolga, né a che questo passi. Quanto al primo profilo, c’è da considerare il ruolo della Corte di Cassazione e quello della Corte Costituzionale. Quanto al secondo, c’è lo scoglio del quorum, di validità e di approvazione: il referendum è valido se vi partecipa la metà degli aventi diritto al voto, più uno. L’approvazione avviene se in tal senso si esprime la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il dibattito è antico quanto la nostra Repubblica. Illuminante, in questo senso, è la lettura dei lavori dell’Assemblea costituente: l’introduzione del referendum è stata a lungo discussa, tra chi riconosceva la necessità di fornire agli elettori una “seconda scheda” di garanzia e tutela e chi paventava il pericolo populista per la tenuta democratica, ammonendo circa l'inesperienza politica del popolo italiano, appena liberatosi dalla dittatura, e il possibile rischio di immobilismo dell’attività legislativa. Proprio da questa tensione nasce la norma costituzionale, un compromesso ben riassunto dalle parole del socialista Buffoni: «può accadere che col volgere del tempo un Parlamento non risponda più alla coscienza popolare e approvi o voglia mantenere leggi cattive (..). Perché il popolo non deve avere il diritto di domandare l'abrogazione di queste leggi?».

Un certo “fastidio” del sistema politico per il potere referendario lo accompagnò anche nei decenni successivi: il Parlamento varò la legge attuativa solo nel 1972, come “prezzo” richiesto dalla Democrazia cristiana per l’approvazione della legge sul divorzio, convinta di poterla agilmente abrogare proprio attraverso il voto referendario. Il legislatore, poi, introdusse una serie di limitazioni non previste dal testo costituzionale, tra cui l'impossibilità di indire il referendum nell’anno antecedente allo scioglimento delle Camere, che determinerà più volte il ricorso alle elezioni anticipate per impedire il referendum su temi scomodi per le maggioranze parlamentari.

Proprio al bilanciamento trovato in Costituzione bisogna guardare se si vuole proporre un adeguamento della normativa in grado di tenere conto tanto della semplificazione consentita dalle nuove tecnologie quanto del dato dell’astensionismo. In questa direzione sembrano andare quelle proposte che mirano sì ad un innalzamento del numero minimo di firme necessarie alla richiesta di referendum, ma abbinandolo ad un abbassamento del quorum di validità - dal 2000 è stato raggiunto solo una volta - legando quest’ultimo alla percentuale di affluenza alle elezioni precedenti.

Se è vero, e lo è, che la tecnologia rende più facile la mobilitazione, perché, rimosso un ostacolo, se ne deve immaginare subito un altro? Il referendum, lungi dal rappresentare un pericolo per la democrazia ne è fidata guarentigia: «accanto all'elezione del Parlamento, la seconda emanazione fondamentale della volontà popolare, espressione piena di democrazia» come scrisse uno dei padri costituenti, Meuccio Ruini.

Leggi i commenti