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L’aritmetica del naufragio e la resa dei diritti

(afp)
Mentre il Mediterraneo continua a restituire corpi senza volto, la politica europea e italiana si rifugia in una retorica securitaria che manipola i dati e aggira i principi costituzionali. Dal fallimento dei rimpatri alle zone d'ombra dei Cpr: ecco perché la giustizia non può restare a guardare
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Ottanta persone - il bilancio è come sempre provvisorio - risultano disperse a seguito del più recente naufragio, avvenuto nella zona di ricerca e soccorso libica, della sera del 4 aprile scorso, altre 32 sono state portate in salvo. Nella macabra aritmetica dei migranti morti in mare, ora diventeranno numeri, privi di volto e di storia - e di giustizia-, che si aggiungono alle migliaia come loro che li hanno preceduti e che li seguiranno (nei soli primi mesi del 2026, sono già oltre 700). Perché è inutile sperare che queste morti rappresentino altro che l’occasione dell’ennesima conta. Piuttosto, è probabile che in queste ore la notizia presti il fianco ad un ultimo oltraggio, quello di quanti, in una perversa attribuzione di responsabilità, addossano a chi muore in mare la colpa del proprio fatale destino: “se fossero rimasti a casa loro, sarebbero ancora vivi”. Una consequenzialità inattaccabile nella logica anti-migranti. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di un ragionamento fallace: alla diminuzione degli sbarchi del 2026 non ha corrisposto una diminuzione delle morti, bensì il loro raddoppio. In quest’opera di manipolazione, si vorrebbe arruolare anche il diritto. Le solenni proclamazioni che avevano seguito la seconda guerra mondiale, i doveri di solidarietà e di rispetto della dignità umana sono sempre più negoziabili e comprimibili. Basta guardare a quello che è avvenuto negli ultimi anni in Europa, da ultimo con il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e il nuovo regolamento sui rimpatri, che inaugurano l’«era delle deportazioni Ue», come trionfalmente dichiarato dall’europarlamentare Charlie Weimers in seguito all’approvazione. O, ancora, alla retorica della legislazione in materia di immigrazione in Italia, culminata nei centri in Albania e nelle sempre maggiori strette sulle richieste di protezione internazionale e di asilo. Anche la giurisprudenza - di recente accusata di impedire l'espulsione degli stupratori da Meloni il cui governo, però, è accusato dalla Corte penale internazionale di mancata cooperazione nel caso dello stupratore Almasri - non si sottrae all’ambivalenza delle norme che è chiamata ad applicare.

Lo dimostra la sentenza n. 40 della Corte costituzionale, con la quale il 27 marzo è stata dichiarata inammissibile una questione sollevata dalla Corte di cassazione sulla disciplina del trattenimento degli stranieri nei centri per il rimpatrio, ormai divenuti il principale strumento per contrastare l’immigrazione irregolare (sull’efficacia, valgono considerazioni simili alle precedenti: i rimpatri si attestano intorno ai 5.000 l’anno, da oltre dieci anni, e non ai 7.000 annunciati dal ministro dell’Interno a fine dicembre, come confermato da Eurostat).

Una pronuncia di inammissibilità significa che i giudici non hanno esaminato il merito della questione sottoposta loro, poiché non l’hanno ritenuta rilevante per decidere il caso concreto. Questo, però, non impedisce alla Corte di esprimersi e, anzi, la sentenza dice molto. La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della norma che prevede la possibilità di trattenere per un periodo ulteriore, su richiesta del questore, un cittadino straniero che già si trovi in un Cpr e che abbia presentato richiesta di protezione internazionale, nell’ipotesi in cui non venga convalidato il trattenimento da parte della Corte d’appello. Dopo l’ennesima modifica normativa nel marzo 2025, infatti, l’ordinamento oggi consente al questore di disporre, entro le quarantotto ore successive, tale ulteriore trattenimento laddove ritenga sussistente un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici ovvero un rischio di fuga del richiedente. O, ancora, allorché consideri la domanda dello straniero pretestuosa, cioè fatta al solo scopo di ritardare o impedire l’espulsione. Ebbene - è questo che sosteneva il giudice remittente - nell’attesa della nuova convalida da parte della Corte d’appello competente, la permanenza del richiedente asilo nel Cpr avverrebbe in violazione dell’articolo 13 della Costituzione, ai sensi del quale, per giurisprudenza costante, qualsiasi misura di trattenimento dello straniero costituisce una misura privativa della libertà personale e, in quanto tale, deve essere sottoposta alla convalida dell’autorità giudiziaria. Senza, il provvedimento perderebbe subito efficacia, rendendo dunque illegittimo l’ulteriore trattenimento. Nondimeno, la modifica consente attualmente al questore di adottare un nuovo provvedimento, permettendogli così di trattenere lo straniero per ulteriori 48 ore.

La Consulta, nella sentenza in commento, non si è espressa sulla legittimità del trattenimento nel lasso di tempo che va dalla mancata convalida del provvedimento precedente all’adozione del nuovo provvedimento, ma ha comunque dichiarato che spetta al Parlamento rendere il trattenimento di un richiedente asilo compatibile con “le esigenze di tutela della libertà personale” previste dall’articolo 13 della Costituzione e dalle norme europee. Al contempo, ha sottolineato la legittimità delle misure adottate dallo stesso legislatore al fine di evitare che la richiesta di protezione effettuata nel Cpr comporti automaticamente la fine del trattenimento, “specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all’espulsione ove lasciato in libertà” per “evitare che tale strumento – che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo paese d’origine – venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione”. Come si vede, dunque, la questione resta aperta e di ardua composizione.

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