ROMA – Le Onlus sono alle prese con la delicata transizione determinata dalle disposizioni fiscali del codice del Terzo settore: cosa accadrà a quelle che sceglieranno di diventare Ets? L’Ordine dei commercialisti ha realizzato un documento per analizzare cosa potrebbe accadere ed aiutare le onlus a comprendere i nuovi meccanismi. Vediamo di cosa si tratta.
La decisione. Quando entreranno in vigore le nuove disposizioni, a seguito del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea, tutti gli iscritti all’anagrafe delle Onlus dovranno decidere se iscriversi al registro unico nazionale del Terzo Settore e quindi se diventare “Ets commerciali” o “Ets non commerciali”. La differenza fondamentale sta nella esenzione Iva di alcune attività che, ad oggi, le onlus svolgono appunto in regime di esenzione: sono le attività di cui parla l’art. 10 del dpr n. 633/72, comma 1 e che riguardano il trasporto di malati o feriti, le prestazioni di ricovero e cura, quelle educative, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita? e simili, eccetera.
Cosa cambia. Tutte queste attività, secondo il codice del Terzo settore (art. 89, comma 7) saranno esenti da Iva solo per gli Ets di natura non commerciale, quindi tutte le onlus che diventeranno Ets di natura commerciale dovranno abbandonare il regime di esenzione Iva anche retroattivamente, dall’inizio dell’esercizio, se la qualifica di non commerciale viene decisa in corso d’anno. La questione non è semplice perché il cambiamento di natura in corso d’anno può portare ad una errata applicazione della disciplina Iva sulle operazioni già svolte dall’Ets.
I tentativi di capire. L’Agenzia delle Entrate ha specificato (in risposta ad interpello n. 388/2021) che le imprese sociali non rientrano tra gli Ets non commerciali e quindi non sono esenti da Iva per le attività socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale citate nel famoso art. 10, comma 1, n. 27-ter, dpr n. 633 . D’altro canto, la Cassazione (con ordinanza n. 12491 del 10 maggio 2019) ha spiegato bene come la Corte di Giustizia europea abbia affermato il principio per gli “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo stato membro” non escludono enti privati con finalità di lucro (CGUE, C-498/03, Kingscrest, 26/5/2005).
Cosa fare. Il documento della Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti chiede un ulteriore intervento legislativo per superare i dubbi interpretativi e le difficoltà operative, intervento che sarebbe in linea con i principi enunciati dalla legge delega per la riforma fiscale. Due le proposte: si potrebbe sostituire la parola Onlus con enti del terzo settore, escluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società oppure si potrebbe ipotizzare un intervento di revisione e razionalizzazione volto ad armonizzare il regime Iva delle imprese sociali con quello già previsto per le cooperative sociali, prevedendo l’applicazione anche a tali soggetti dell’aliquota Iva agevolata al 5 per cento per le prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali svolte nei confronti delle categorie di soggetti di cui all’art. 10 del dpr 633