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La Corte Europea dei diritti umani condanna l’Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da una minore straniera non accompagnata vittima di violenze

Non le hanno garantito protezione. E’ originaria del Ghana dove è stata abusata, così come in Libia. La denuncia di ASGI e INTERSOS
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ROMA – La CEDU – Convenzione europea dei diritti dell'uomo –condanna l’Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da una minore straniera non accompagnata per le condizioni di accoglienza. La minore straniera è stata vittima di violenze e poi accolta per mesi in alcuni centri – tra i quai quello di Como, l’”Osvaldo Cappelletti” – accanto a persone adulte e senza adeguata tutela. Va Vale la pena ricordare che la CEDU è un trattato internazionale adottato nel 1950 ed entrato in vigore nel 1953. Si tratta della prima convenzione del Consiglio d’Europa destinata a tutelare i diritti dell'uomo. 

La denuncia di ASGI e Intersos. Il 31 agosto scorso, dunque, la Corte ha pronunciato la condanna nei confronti dell’Italia per non aver garantito adeguata protezione alla ragazza minorenne originaria del Ghana, vittima di precedenti violenze nel suo Paese d’origine e in Libia. Lo hanno denunciato in una nota l’ASGI (Associazione Studi Giuridici Italiani) e l’organizzazione umanitaria INTERSOS, che hanno supportato il ricorso della ragazza. Giunta via mare, la minore era successivamente arrivata a Como dove era stata collocata in un centro di accoglienza prefettizio gestito dalla Croce Rossa, non adeguato all’accoglienza di minori vulnerabili. Da qui, presentando un ricorso alla CEDU con procedura d’urgenza, aveva chiesto e ottenuto in via cautelare il trasferimento in una struttura per minori.

La violazione dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte Europea ha concluso la sentenza dicendo che ”la permanenza nel centro “Osvaldo Cappelletti”, che apparentemente non era attrezzato per fornirle un'adeguata assistenza psicologica, ha di fatto costituito una violazione del suo diritto a non essere sottoposta a trattamenti inumani, come tutelato dall'articolo 3 della Convenzione. A questo si aggiunga la prolungata inerzia delle autorità nazionali riguardo alla sua situazione e ai suoi bisogni di minore particolarmente vulnerabile. 

Quei migrandi al confine italo-svizzero. Merita ricordare che nel periodo 2016 - 2017, la situazione a Como si caratterizzava per un’alta presenza di migranti che tentavano di attraversare il confine italo-svizzero subendo molteplici riammissioni e, per un breve periodo, trasferimenti all’hotspot di Taranto. A partire da settembre 2016 fino a dicembre 2018, i migranti vennero ospitati presso il centro di istituzione prefettizia di Via Teodolinda, gestito dalla Croce Rossa. Minori, donne e persone vulnerabili convivevano, in condizioni di promiscuità, in uno spazio caratterizzato dall’inadeguatezza dei servizi, in condizioni di disagio alleviate dall’intervento delle organizzazioni umanitarie,

In un container in totale promiscuità. Giunta a Como, la minore fu accolta per otto mesi nel centro di accoglienza prefettizio di Via Teodolinda a Como, vivendo in un container in una situazione di promiscuità con persone adulte di nazionalità diversa senza nessuna effettiva presenza di educatori e/o operatori durante la notte. A pochi giorni dall’ingresso nella struttura di accoglienza, nel corso della raccolta delle dichiarazioni per la presentazione delle domanda di asilo, la ricorrente affermò la propria condizione di vittima di violenza sessuale.

Le molteplici esperienze traumatiche subite. Come riportato nella sentenza, una psicologa di Medici senza Frontiere, certificò che la ragazza “era stata esposta a molteplici esperienze traumatiche nel corso della sua vita quali abusi, molestie e violenze sessuali “ e che “la permanenza nel Centro, dove i minori non accompagnati venivano accolti insieme agli adulti e dove non esistevano servizi adeguati ai bisogni delle vittime di violenza sessuale, rischiava di aggravare la sua fragile condizione psicologica”.

I ritardi della burocrazia. Tanto la procedura di protezione internazionale quanto la richiesta di collocamento in strutture idonee alle vulnerabilità subirono numerosi ritardi a causa della sostanziale inazione dell’originario tutore legale, responsabile della struttura di accoglienza e del successivo tutore nominato a seguito di richiesta al giudice minorile supportata da ASGI ed INTERSOS. Si rese dunque necessario un ulteriore intervento di ASGI per sollecitare, in ben tre occasioni, le istituzioni competenti al trasferimento in una struttura idonea ma, a fronte di mancate risposte M.A. si rivolgeva alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per chiedere l’immediato trasferimento e la nomina di un nuovo tutore.

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