ROMA – Per comprendere che cosa stia accadendo nella tormentata storia dei centri di detenzione degli stranieri che il governo italiano ha deciso di realizzare in Albania è necessario ricostruire, seppure brevemente, la storia di questo funesto esperimento.
L’ultimo numero di Altreconomia. Comincia così l’analisi di Gianfranco Schiavone, pubblicata su Altreconomia, (QUI l’ultimo numero di aprile) il periodico diretto da Duccio Facchini, dedicato ai sistemi economici e al loro funzionamento, con particolare attenzione alle economie solidali, alle attività imprenditoriali capaci di rispettare diritti, ambiente e benessere, in Italia e nel mondo.
Cosa prevedeva il Protocollo Italia-Albania. Com’è noto, il testo originario del Protocollo Italia-Albania ratificato con la legge 21 febbraio 2024 n. 14 prevedeva che nelle strutture in Albania “possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell’Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso” (art. 3 c.2) nei cui confronti risultasse possibile applicare la cosiddetta procedura accelerata di frontiera per l’esame delle loro domande di asilo.
“...per il tempo strettamente necessario”. L’art. 4 dell’Accordo stabilisce altresì che le autorità albanesi consentono l’ingresso dei migranti “al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario”.
Ma il governo ha cancellato l’esclusività di funzioni. Con l’emanazione del recentissimo decreto legge n. 37 del 28 marzo di quest’anno il governo ha cancellato l’esclusività di funzioni sopra indicata prevedendo che nel piccolo Cpr ubicato dentro il centro di Gjader possano essere condotte anche le persone che si trovano in Italia e che sono state “destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ” (art.1 c.1. lettera a).
Non è solo un allargamento della platea dei destinatari da deportare. Questo radicale mutamento della funzione del centro di Gjader è stato fatto passare dal Governo Meloni come un burocratico allargamento della platea dei destinatari della deportazione nei centri in Albania senza che sia necessaria alcuna modifica del Protocollo tra i due Stati. Così però non è.
Il vincolo di permanenza di 28 giorni fissato dalla Suprema Corte albanese. Come ben fanno notare Salvatore Fachile e Antonello Ciervo di Asgi – l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione – che l’Accordo si riferisca soltanto alle procedure di frontiera è confermato dalla Corte Costituzionale albanese, la quale, in una sentenza ha sottolineato come nessun migrante potrà rimanere in Albania oltre i 28 giorni previsti dalla legislazione italiana.
Il Parlamento non si faccia ingannare: si viola la Costituzione. Nel dibattito parlamentare – scrive ancora Schiavone – sarà necessario che il potere legislativo non si faccia ingannare dai giochi di prestigio dell’esecutivo e pretenda che la discussione non si limiti alla conversione del decreto legge bensì contesti che la modifica del testo del Protocollo ciò che il governo ha realizzato costituisce una violazione dell’articolo 117 della Costituzione in ragione del mancato rispetto degli obblighi internazionali assunti con il Protocollo stesso.
E le autorità albanesi non fingano. Analogamente mi auguro che le autorità albanesi non fingano, sia in sede politica sia di fronte ai propri organi di controllo interni, che l’Accordo non sia stato modificato in modo surrettizio e unilaterale dall’Italia in violazione della Convenzione di Vienna sui trattati.
Il crollo del disegno politico. La modifica delle finalità iniziali del Protocollo tra Italia e Albania che il governo italiano cerca di minimizzare rende evidente l’avvenuto crollo del disegno politico che poggiava su quell’accordo; nel suo megalomane furore ideologico l’attuale esecutivo era infatti convinto di passare alla Storia (quella con la “S” maiuscola) per essere divenuto il primo Paese a realizzare la rivoluzione del diritto d’asilo in Europa sognata da tutti i movimenti politici di stampo sovranista (e purtroppo talvolta non solo da questi ultimi) ovvero impedire di arrivare nel territorio degli Stati a cui chiedono protezione esternalizzando l’intera procedura di esame delle loro domande di asilo all’estero.
Lo scopo finale: respingere tutte le domande di asilo. Il disegno politico dell’esternalizzazione prevede di rispettare formalmente la stessa procedura di esame delle domande che è prevista nel territorio europeo ma svuotandola di ogni concretezza ed effettività. Scopo finale dell’intera operazione è quello di respingere tutte o quasi tutte le domande di asilo e porre la (quasi) parola fine all’odiato istituto giuridico del diritto d’asilo. Un disegno politico estremista la cui attuazione ha trovato gli ostacoli che sono noti e che qui non ricostruisco per brevità.
La volontà di superare gli ostacoli, che non possono essere superati. Il governo ha più volte affermato che tali ostacoli saranno presto superati ma sa bene che non è così e ha quindi dovuto ripiegare verso altri disegni di compressione dei diritti fondamentali rivolgendo la sua attenzione a una categoria di persone meno tutelata dall’ordinamento giuridico interno ed internazionale e sulle quali c’è un generale disinteresse sociale e politico: gli stranieri da espellere perché irregolarmente soggiornanti. I centri in Albania, dunque, non resteranno vuoti ma serviranno per loro. Secondo la nuova norma all’esame del Parlamento, risulta dunque possibile aprire un ordinario centro di detenzione amministrativa anche fuori dal territorio nazionale, ma l’eventuale rimpatrio verso il Paese di origine sarà attuato solo facendo rientrare la persona espulsa in Italia, al termine del trattenimento in Albania.
La domanda di fondo: può uno Stato UE rinchiudere all’estero un migrante da espellere? L’intenzione di rinchiudere nei centri in Albania gli espulsi dall’Italia fa emergere una questione giuridica e politica di enorme rilievo che va ben oltre lo specifico caso e che può essere sintetizzata nella seguente domanda: può uno Stato membro dell’Unione europea rinchiudere uno straniero che si è deciso di espellere in una struttura ubicata fuori dal proprio territorio, in un Paese terzo, assicurando comunque il rispetto delle procedure e degli standard previsti dal diritto europeo sugli allontanamenti forzati?
Oggi in Albania e domani chissà dove. È dunque possibile aprire luoghi di questa natura oggi in Albania e domani magari altrove anche dall’altra parte del mondo e farlo oggi per gli stranieri da espellere e domani per eventuali altre altre finalità che possono riguardare anche propri cittadini?
E potrebbe entrare in scena anche un terzo Pese di transito. Il rimpatrio normalmente si conclude nel Paese di origine ma potrebbe concludersi anche in un Paese terzo che svolge la funzione di “Paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese” (par.3 seconda parte). In tale caso il Paese terzo si assume interamente la responsabilità della condizione giuridica della persona espulsa e il processo di rimpatrio realizzato dallo Stato membro dell’Unione si conclude con l’allontanamento della persona in tale Paese terzo.
L’Albania non si assume la gestione degli espulsi. Nell’accordo tra Italia e Albania quest’ultima non si assume in alcun modo la gestione degli espulsi (e neppure quello dei richiedenti asilo) e quindi non è possibile considerarlo paese di ritorno. La tesi che il governo italiano sosterrebbe in un giudizio è che il trasporto fisico delle persone espulse verso l’Albania rappresenta una sorta di finzione di non trasporto perché, anche se fisicamente presenti sul suolo albanese gli espulsi sarebbero sempre sotto la giurisdizione italiana e quindi in un certo senso non verrebbero realmente trasportati all’estero.
Per estensione si potrebbero aprire carceri di ogni tipo ovunque. Se tali tesi fossero giuridicamente sostenibili sarebbe possibile giustificare l’apertura di centri di detenzione amministrativa (e, perché no, centri di detenzione per l’esecuzione di misure penali, quindi carceri di ogni tipo) in qualunque parte del mondo, anche a migliaia di chilometri dall’Italia. La realizzazione di tale disegno dipenderebbe solamente da problematiche di tipo logistico ed economico, ma non da problematiche di natura giuridica. Si comprenderà, dunque – sottolinea Schiavone – l’enorme rilevanza delle questioni in gioco, che vanno oltre la stessa gestione dei fenomeni migratori tra l’Italia e l’Albania, e riguardano l’identità stessa di un ordinamento democratico.
Nei Centri in Albania non è possibile rispettare i diritti degli stranieri. Insomma – conclude Gianfranco Schiavone – nel caso dei centri in Albania non sembra possibile rispettare i diritti degli stranieri trattenuti e in particolare il diritto ad “entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti”. In particolare nel caso ci si trovi rinchiusi in una struttura detentiva all’estero non sembra concretamente esercitabile il diritto fondamentale a godere di un’assistenza legale adeguata.
Le ragioni valide per comprimere il diritto. Nel nostro ordinamento costituzionale la compressione di un diritto deve essere congrua rispetto al fine che la legge si prefigge e deve risultare ragionevole e proporzionata, non eccessiva, garantendo il contenuto essenziale del diritto sacrificato, come misura minima al di sotto della quale il diritto stesso risulta violato.
I Centri albanesi tutelano l’interesse generale di ordine pubblico? Ma la decisione del governo italiano di aprire dei centri di trattenimento in Albania risponde al principio di ragionevolezza in misura tale da giustificare la compressione dei diritti dei trattenuti? La decisione di aprire un Cpr all’estero non risponde alla necessità di tutelare interessi generali o l’ordine pubblico o la sicurezza, ma è solo una decisione che persegue un obiettivo politico, che però può essere esercitato nei limiti della legalità.
Il Comitato per i diritti umani dell’Onu. Il 28 marzo 2025 nel rapporto dal titolo “Concluding observations on the third periodic report of Albania” ha affrontato diversi aspetti connessi al rispetto in Albania degli obblighi del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966.
* Gianfranco Schiavone – Presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, autore di numerosi studi in materia di immigrazione e diritto d’asilo