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Nuova stretta al telemarketing: nulli i contratti luce e gas se la telefonata è illecita

Con le norme introdotte nel Decreto Bollette, il Codice del consumo tutela gli utenti dalle pratiche di telemarketing aggressivo. Sancita la nullità dei contratti stipulati senza la richiesta esplicita del consumatore. Cosa sapere

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Lo scorso 8 aprile il Senato ha approvato il disegno di legge 1857, convertendo così in legge il Decreto bollette che introduce contributi sull’energia e si sofferma anche sulla tutela dei consumatori, decretando nulli i contratti stipulati mediante chiamate o messaggi commerciali non richiesti dal consumatore.

Un ulteriore freno al telemarketing aggressivo, nello specifico rappresentato dal comma 5bis dell’articolo 51 del Codice del consumo, voluto dal legislatore, che introduce tutele supplementari per gli utenti, arrivando a dichiarare nulli i contratti stipulati in violazione delle nuove regole e conferendo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) un potere più immediato.

Le nuove norme del Codice del consumo

Le norme introdotte nel comma 5bis dell’articolo 51 vietano le chiamate commerciali non richieste per luce e gas. Ciò significa che nessun operatore può chiamare un consumatore a meno che questo non sia già cliente o che non abbia fornito il proprio consenso esplicito.

Allo stesso modo, le chiamate commerciali devono provenire da un numero di telefono riconoscibile e univoco. In assenza di questi presupposti, l’attivazione di un contratto per la fornitura di luce o gas è nulla e il consumatore non è tenuto a pagare penali o a dimostrare alcunché. L’onere della prova, infatti, ricade interamente sull’operatore che deve dimostrare la legittimità del contratto.

Non di meno, l’AGCOM può fare disattivare i numeri di telefono dei call center illegali.

Come segnalare gli abusi all’AGCOM

Il consumatore che vuole segnalare gli abusi all’AGCOM deve fornire una prova del contatto, sia questa uno screenshot del registro delle chiamate, di un sms o di un messaggio istantaneo o un’eventuale registrazione vocale della telefonata.

Nel medesimo tempo è opportuno sottolineare di non essere clienti dell’operatore che ha telefonato né di avere prestato il consenso a ricevere telefonate commerciali.

Va anche indicato il numero dal quale la telefonata è stata ricevuta, in questo caso ha un peso specifico il fatto che si tratti di un numero anonimo, estero oppure non raggiungibile.

Questi dati vanno trasmessi tramite il portale Segnalazioni dell’AGCOM e, chi desidera assistenza, può rivolgersi a un’associazione di consumatori.

Le segnalazioni sono limitate però ai contratti energetici, anche se che voci esperte avrebbero voluto estendere tali norme a tutti i comparti.

La difficile lotta alle telefonate selvagge

Contenere il fenomeno dei call center invasivi è complesso. Nel 2024, la Spagna ha proposto una misura apparentemente semplice, ossia impedire la conclusione di un contratto via telefono.

Nello specifico, un contratto non può essere sottoscritto se non firmandolo in un punto vendita fisico, declassando le telefonate commerciali a mera presa di contatto con il potenziale cliente. Un deterrente più che una soluzione definitiva.

Il dibattito che ne è seguito non è però mai stato formulato in una legge per diversi motivi, non da ultimo un possibile attrito con le norme europee sulla libera concorrenza.

Negli Stati Uniti stanno prendendo piede standard per le telecomunicazioni che bloccano le telefonate effettuate da numeri non registrati e quindi formalmente inesistenti. I risultati sono apprezzabili ma serve la coesione degli operatori telefonici e la loro disponibilità a investire tempo e risorse.