Il corso in giurisprudenza penale alla Gregoriana: "Ci sono delitti che possono distruggere la comunità, servono competenze e giustizia. Guidate dalla misericordia"
di Iacopo Scaramuzzi , di Iacopo ScaramuzziLa Chiesa cattolica ha superato una "mentalità un po' naif" e da una ventina d'anni, a partire dallo scandalo degli abusi sessuali del clero negli Stati Uniti, ha sviluppato un diritto penale in grado di contrastare più sistematicamente i delitti. Lo spiega padre Damián G. Astigueta, moderatore del diploma in giurisprudenza penale avviato recentemente dalla Pontificia Università Gregoriana.
Il corso, iniziato nell'anno accademico 2021-2022, è teso a dare una formazione del diritto canonico nella sua fase processuale ed è rivolto a chi, con già alle spalle una prima formazione in diritto canonico, vuole perfezionarsi per poi andare a lavorare ad esempio in una diocesi, come avvocato difensore, come assessore di una congregazione religiosa. Gli studenti - sacerdoti, religiosi o laici di ogni continente - si confrontano con simulazioni di cause reali. L'obiettivo, spiega padre Astigueta, è "acquisire …
La Chiesa cattolica ha superato una "mentalità un po' naif" e da una ventina d'anni, a partire dallo scandalo degli abusi sessuali del clero negli Stati Uniti, ha sviluppato un diritto penale in grado di contrastare più sistematicamente i delitti. Lo spiega padre Damián G. Astigueta, moderatore del diploma in giurisprudenza penale avviato recentemente dalla Pontificia Università Gregoriana.
Il corso, iniziato nell'anno accademico 2021-2022, è teso a dare una formazione del diritto canonico nella sua fase processuale ed è rivolto a chi, con già alle spalle una prima formazione in diritto canonico, vuole perfezionarsi per poi andare a lavorare ad esempio in una diocesi, come avvocato difensore, come assessore di una congregazione religiosa. Gli studenti - sacerdoti, religiosi o laici di ogni continente - si confrontano con simulazioni di cause reali. L'obiettivo, spiega padre Astigueta, è "acquisire una forma mentis di quali sono i principi del diritto penale e di come applicarli con equità e competenza".
Perché è stato deciso di avviare questo corso adesso e non in passato?
"Il diritto penale esiste da sempre nella Chiesa, ma dopo il Concilio vaticano II si è diffusa una mentalità un po' naif in base alla quale la Chiesa non ne aveva bisogno. Come se nella Chiesa non potessero esserci grandi problemi e come se un diritto penale suonasse un po' punitivo, e bastasse allora limitarsi a sanzionare i problemi a livello disciplinare senza avere la piena consapevolezza del danno che certe azioni potevano compiere nella comunità. C'è stata infatti una grande resistenza a mantenere una sezione del Codice di diritto canonico dedicata al diritto penale. Questa mentalità si è in qualche modo protratta nella Chiesa fino al 2000, quando ci si è resi conto che pur avendo un diritto penale lo si conosceva molto poco e le cause penali erano scarse, nonostante i problemi che emergevano. Spinti dalla crisi degli abusi scoppiata prima negli Stati Uniti e poi in tanti altri paesi - con Giovanni Paolo II, poi con Benedetto XVI e infine con Francesco - si sono cominciati a creare leggi e tribunali speciali, nonché una prassi del diritto penale ben diversa da quella matrimoniale, con la quale si aveva molta consuetudine. Per creare una mentalità penalistica ci vuole tanto tempo, ci vogliono tante cause e ci vuole una riflessione teorica che tenga presente gli sbagli e i limiti della prassi. Oggi la Chiesa sta facendo uno sforzo enorme, forse è l'istituzione che ha preso più sul serio le proprie deficienze e le affronta, consapevole che non si può creare una mentalità penalistica in un giorno. In questo campo si impara continuamente. Dieci anni fa avevamo ancora poca esperienza e di conseguenza era un diritto penale fatto in maniera quasi elementare: ora la Chiesa sta maturando un diritto penale, comincia a esserci una prassi, una tecnica di perizia, una riflessione interdisciplinare, con studi di carattere psicologico, sociologico, giuridico e teologico che confluiscono in una direzione comune".
Non è paradossale che questo sforzo prosegua ora con Francesco, "il Papa della misericordia"?
"Misericordia e giustizia non sono due concetti contrapposti. La giustizia è un atto di misericordia, altrimenti sarebbe una giustizia ingenua: ci perdoniamo, siamo tutti buoni... sì, però i piatti sono rotti, le persone sono danneggiate, qualcuno si deve riconoscere responsabile. Dire "tu sei responsabile di questo" significa trattare la persona da adulto. Papa Francesco, che ha una indubbia un'esperienza di vita e conoscenza della gente, ci invita a fare un discernimento per capire che non è solo l'atto concreto che va perseguito, ma anche tutti i sistemi protettivi o di favoreggiamento di quell'atto. E questo in Francesco va insieme ad un discorso di misericordia, non solo nei confronti delle vittime e della comunità - perché ci sono delitti che possono distruggere la comunità - ma anche degli autori stessi del delitto, consegnando loro le conseguenze dei propri atti".
Gli abusi non avvengono solo nel campo sessuale ma anche, ad esempio, nel campo finanziario...
"Normalmente quando nel Codice di diritto canonico c'è una legge è perché ci sono stati problemi. Parlo della mala gestione dei beni e del patrimonio delle chiese, diocesi o parrocchie, e degli ordini religiosi: in molti casi, per mancanza di formazione e competenza, tanti beni sono stati svenduti, o sono spariti, e il Codice ora risponde a questo problema. Si è visto che non c'era una vera legislazione che potesse appoggiare un intervento di carattere sanzionatorio e si è corretta questa mancanza".
Nonostante i molti passi avanti compiuti in questi anni dal legislatore, rimangono i problemi. Ne cito alcuni: nel caso di un abusatore seriale non sarebbe opportuno rendere pubblica la condanna canonica?
"Premesso che non tutti i casi uguali, si deve tener conto che nonostante la condanna penale, il reo - come pure la vittima - gode ancora del diritto alla buona fama. Questo fa sì che la notizia della condanna dev'essere divulgata tanto quanto l'estensione del danno provocato. Se si trattasse di un solo caso, coloro che devono essere informati della condanna sono soltanto coloro direttamente implicati nel processo. Se si scoprono altri casi dopo la condanna, potranno e dovranno essere giudicati indipendentemente. Solo nel caso in cui si avesse un sospetto davvero fondato di altri casi, si potrebbe divulgare più ampiamente la notizia della condanna".
Perché non applicare semplicemente il diritto dello Stato nel quale la Chiesa opera?
"L'ordinamento canonico ha una sua specificità propria e quella dello Stato una specificità diversa: rispettare tutte e due è già un principio di giustizia. Il diritto statale non considera il peccato, ma solo il reato. Dove c'è il reato c'è senz'altro peccato, ma non tutti i peccati sono reati; infine, non tutti i reati canonici corrispondono a reati statali (ad esempio, l'eresia). Un punto importante è capire che per la Chiesa ogni processo deve portare la persona al suo fine ultimo, che è la salvezza dell'anima: anche la persona più crudele deve poter ravvedersi, convertirsi e cambiare. Negli ordinamenti statali la funzione salvifica della pena non è sempre in primo piano. Questo non vuole dire che si prescinda dalle leggi statali: e infatti la Chiesa ha fatto passi avanti per dire che dove c'è l'obbligo di denuncia, nessuno si può sottrarre. Questo è detto in maniera molto chiara nel motu proprio Vos Estis Lux Mundi, promulgato da papa Francesco nel 2019. E laddove non esiste questo obbligo di legge, sussiste però l'obbligo morale di accompagnare le vittime che volessero presentare la propria denuncia davanti allo Stato".
Un altro motu proprio di papa Francesco, Come una Madre amorevole (2016), affronta il nodo dei vescovi negligenti: perché non introduce tempi più stringenti, ad esempio una data certa, per sanzionare il vescovo che non ha agito di fronte a una denuncia?
"Certamente il motu proprio non stabilisce un termine, ma l'ultima riforma del Libro VI del diritto penale (2021) affronta il tema e infatti spinge in questa direzione. In base al canone 1362, infatti, se si inizia il processo e nel termine di tre anni non viene concluso, comincia a decorrere il tempo della prescrizione del reato. Questo è un modo per spingere a finire il processo. In linea generale, se un giudice non è convinto della colpevolezza di una persona accusata, deve dichiararla innocente, ma in base al principio giuridico "ne bis in idem" ciò implica che non si può riaprire il processo. Quindi dev'esserci un equilibrio tra la presunzione d'innocenza e la dilatazione ad infinitum di un processo".
Gli avvocati della difesa nei processi per pedofilia lamentano di non potere accedere agli atti
"Il modo di portare avanti i processi non è sempre il più efficace. Ogni processo gode della riservatezza dell'indagine per proteggere la libertà nel produrre le prove. Conclusa la tappa probatoria, inizia la lettura delle prove dalle parti del processo. Ed è qui dove a volte si possono trovare certe difficoltà. Dobbiamo però fare una distinzione tra avere accesso agli atti e averne una copia; l'impossibilità di accedere agli atti suppone la nullità del processo per violazione del diritto alla difesa, il secondo - cioè non avere una copia degli atti - può ledere il diritto alla difesa, perché l'avvocato non ha sempre a disposizione la documentazione per preparare la difesa. Il Codice di diritto canonico prevede questa seconda situazione in casi dove esiste un pericolo per il processo, come la divulgazione di informazioni riservate. Il problema è che a volte questa eccezione diventa la regola. Un secondo problema sollevato dalle vittime è che loro non sono parte del processo penale, ma agiscono solamente in veste di testimoni. Di conseguenza non hanno la possibilità di presentare ed esaminare le prove".
Nell'ordinamento canonico alle vittime minorenni di abusi sono stati ormai associati gli "adulti vulnerabili": e per quanto riguarda gli adulti non vulnerabili?
"Il canone 1395, al paragrafo 3, già prevede la pena per "il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette delitto contro il sesto comandamento del decalogo o costringe qualcuno a realizzare o subire atti sessuali". Non si specifica l'età della vittima, ma chiarisce dei requisiti: la violenza fisica o il timore dovuto all'abuso di autorità. Perché questi requisiti? Perché può capitare che la persona sia consenziente e in quel caso c'è il peccato, ma non il reato".