Cronaca

Tar: il nome Terme è consentito solo a chi usa acque terapeutiche

Tar: il nome Terme è consentito solo a chi usa acque terapeutiche

Impugnata la decisione dell’Antitrust che aveva archiviato il ricorso di Terme di Sirmione e Federterme contro Qc Terme per pubblicità ingannevole

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Il termine "Terme" può essere utilizzato solo nel caso in cui per le cure siano utilizzate "acque termali aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute". E' il motivo di principio espresso dal Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da Terme e Grandi Alberghi di Sirmione Spa per contestare il provvedimento con il quale l'Antitrust nel settembre 2023 ha archiviato la segnalazione effettuata Terme di Sirmione e integrata da Federterme, avente ad oggetto la richiesta di intervento dell'Autorità in relazione a una ritenuta pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole che sarebbe stata realizzata da QC Terme, consistente nell'uso illegittimo dei termini "Terme" (e suoi derivati) e "Spa" con riferimento a strutture prive di acqua termale.

La decisione del Tar

Il Tar, premettendo come l'abuso segnalato era stato individuato sia nella denominazione che nelle comunicazioni commerciali diffuse sul sito web di proprietà di QcTerme, ha ritenuto fondata la censura con la quale la ricorrente lamentava che l'Autorità non abbia effettuato la dovuta istruttoria, né adeguatamente considerato che la denominazione "terme" era di per sé sufficiente a ingenerare confusione nel consumatore, che avrebbe potuto convincersi che si trattasse di un centro termale e non di un centro benessere con mere prestazioni estetiche o di svago.

L’archiviazione del garante

Per i giudici amministrativi, nel caso specifico l'Agcm non ha adeguatamente approfondito una delle circostanze oggetto della segnalazione; ovvero l'Autorità "ha evidenziato che la struttura Qc Termegarda è pubblicizzata, nel sito della società Qc Terme Srl, nella sezione dedicata ai 'centri benessere', distinta da quella dedicata ai 'centri termali', e che non vi è menzione della presenza di acque o cure termali nella struttura medesima, così come con riferimento alle altre strutture prive di acque termali facenti capo alla società segnalata", tuttavia "non è stato menzionato, nel provvedimento impugnato, il fatto che tali strutture utilizzino il termine 'terme' già nella denominazione, mentre risulta evidente che l'inserire, nella sigla che individua tali strutture, la parola 'terme', risulta già di per sé idoneo a ingenerare nel consumatore il convincimento che il centro in questione sia di natura termale e utilizzi acque termali in senso proprio".

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