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Guida sotto effetto di droga, la Consulta: “Punibile solo chi crea pericolo per la sicurezza”

Controlli degli agenti della Polizia Stradale di Genova, dopo le novita' del Codice della Strada 2024. Genova, 19 dicembre 2024. ANSA/LUCA ZENNARO  (ansa)

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Dopo i dubbi di tre giudici sulla stretta del 2024, la Corte costituzionale ha stabilito che la modifica dell'articolo 187 del Codice della strada non è illegittima ma deve essere interpretata dentro alcuni parametri
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Chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, spiegando che "la nuova formulazione dell'articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale".

A sollevare la questione di legittimità sulla modifica dell'articolo 187, intervenuta nel 2024, erano stati tre giudici di merito. Prima della modifica, la norma, ricorda Palazzo della Consulta, puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto" sostanze stupefacenti. Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell'alterazione psico-fisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che…

Chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, spiegando che "la nuova formulazione dell'articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale".

A sollevare la questione di legittimità sulla modifica dell'articolo 187, intervenuta nel 2024, erano stati tre giudici di merito. Prima della modifica, la norma, ricorda Palazzo della Consulta, puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto" sostanze stupefacenti. Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell'alterazione psico-fisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida "dopo aver assunto" sostanze stupefacenti.

Secondo i giudici rimettenti – alla cui proposta hanno aderito l'Unione delle Camere penali italiane e l'associazione italiana dei professori di diritto penale, che hanno presentato opinioni come “amici curiae”, cioè amici della Corte – la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida. In ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima, quindi così produrrebbe risultati "irragionevoli e sproporzionati", incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale. Non consentirebbe di individuare con precisione l'area delle condotte punibili, e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l'altro, alla disciplina del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol.

La Corte non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di "proporzionalità e offensività", oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore. In forza di questa interpretazione, spiega Palazzo della Consulta, "non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica", ma sarà "necessario" accertare la "presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti", che "per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo".

Quindi, "non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore", ma "occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale".

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